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Sentenza

Sentenza del 03/09/2015 n. 6967 - Comm. Trib. Prov. Milano

RIMBORSO IVA - Crediti - Rimborso - Sospensione - Carichi pendenti - Definitività del provvedimento - Maggiori imposte dovute - Compensazione - Legittima.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione del rimborso IVA è stata ritenuta legittima quando esistono provvedimenti non definitivi a carico del contribuente. Una volta che tali provvedimenti diventano definitivi, l'Amministrazione finanziaria può compensare la propria pretesa fiscale con il credito IVA vantato dal contribuente, anche se la pretesa riguarda tributi diversi dall'IVA. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che il rimborso del credito IVA non potesse essere sospeso sulla base di provvedimenti non ancora definitivi e che l'Amministrazione non potesse utilizzare il credito per compensare proprie pretese fiscali, anche relative a tributi diversi. La questione riguardava quindi i limiti della sospensione del rimborso e della compensazione tra il credito IVA del contribuente e debiti fiscali risultanti da provvedimenti a suo carico.

Massime di principio

  • La presenza di un credito IVA non garantisce automaticamente il diritto al rimborso immediato: l'Amministrazione può sospenderne l'erogazione in presenza di contestazioni o provvedimenti fiscali pendenti a carico del contribuente.
  • La sospensione può operare anche prima che la pretesa tributaria diventi definitiva, in funzione cautelare e per evitare l'erogazione di somme a chi risulti potenzialmente debitore verso l'Erario.
  • La compensazione vera e propria della pretesa fiscale con il credito IVA è ammessa quando il provvedimento da cui deriva il debito è divenuto definitivo.
  • La compensazione può riguardare anche debiti relativi a tributi diversi dall'IVA, purché sussista una pretesa fiscale definitiva e il credito sia effettivamente riconosciuto e utilizzabile.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra sospensione del rimborso, ammessa in presenza di pendenze non definitive, e compensazione, normalmente giustificata dalla definitività della pretesa tributaria.

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