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Sentenza

Sentenza n. 316/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione, con riferimento alla domanda di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Giustizia amministrativa202501174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'inerzia amministrativa è venuta meno durante il giudizio e gli atti relativi alla pratica sono stati trasmessi alla Questura competente. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato presentata ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione ha superato l'inerzia. L'amministrazione ha confermato di avere redatto il modello 209 e trasmesso gli atti alla Questura territorialmente competente di Milano.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Disciplina la domanda di nulla osta al lavoro subordinato cui si riferiva l'istanza del ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'inerzia amministrativa e la pretesa azionata risulta soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta gli atti necessari a superare l'inerzia e soddisfa la pretesa sostanziale azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La trasmissione degli atti alla Questura territorialmente competente, accompagnata dalla formazione della documentazione necessaria al prosieguo della pratica di nulla osta, costituisce superamento dell'inerzia amministrativa oggetto del giudizio sul silenzio, senza necessità di una decisione di merito sull'illegittimità originaria del silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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