Regolamento (UE) 2023/751
Regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione del 30 gennaio 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2023/751 interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/687 per correggerne alcune incongruenze e adeguarne il contenuto alla prassi applicativa e ai dati scientifici più recenti. In particolare, modifica regole su deroghe alla creazione delle zone soggette a restrizioni, designazione dello stabilimento di destinazione, movimenti di pollastre e pulcini di un giorno, condizioni per la revoca delle misure e trattamenti di riduzione dei rischi per carni, budelli e latte. Reca anche rettifiche formali su definizioni, riferimenti interni e allegati, inclusa l’estensione di alcuni trattamenti al vaiolo degli ovini e dei caprini e la correzione di divieti nell’allegato VI.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 sulle misure di prevenzione e controllo di determinate malattie elencate degli animali, con aggiornamenti su deroghe, movimenti, revoca delle misure e trattamenti di riduzione dei rischi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della sanità animale, con riferimento alla prevenzione e al controllo delle malattie di categoria A, B e C disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2020/687 in attuazione del regolamento (UE) 2016/429. Incide in particolare su stabilimenti con volatili in cattività, pollame, ovini e caprini, suini, bovini e altre specie elencate, nonché su movimenti di animali, uova da cova, pulcini di un giorno, materie prime per mangimi di origine vegetale, paglia e prodotti di origine animale e non animale provenienti da zone soggette a restrizioni. Non introduce un regime territoriale autonomo, ma modifica il regime già vigente per zone di protezione, sorveglianza e restrizione; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 in materia di sanità animale
Il regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il regolamento (UE) 2016/429 sulle misure di prevenzione e controllo delle malattie elencate. L’intervento mira a rendere più coerenti le regole applicabili alle zone soggette a restrizioni, correggere incongruenze redazionali e aggiornare alcuni trattamenti di riduzione dei rischi alla luce di dati scientifici più recenti e dell’esperienza applicativa.
Ambito e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, con particolare attenzione alle malattie di categoria A, B e C disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2020/687. Le modifiche riguardano soprattutto le misure applicabili nei casi di focolaio di malattia di categoria A, la gestione delle zone di protezione e di sorveglianza, i movimenti di animali e prodotti e la revoca delle misure di controllo dopo le operazioni di pulizia, disinfezione e verifica sanitaria.
Deroghe all’istituzione della zona soggetta a restrizioni
L’articolo 21, paragrafo 3, viene integrato per includere tra i casi nei quali l’autorità competente può valutare se istituire o meno una zona soggetta a restrizioni anche gli stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività. La deroga opera solo se, a seguito di valutazione del rischio, tali stabilimenti non presentano contatti diretti o indiretti con pollame o con altri stabilimenti che detengono volatili in cattività. La modifica risponde all’esigenza di evitare restrizioni sproporzionate quando il rischio epidemiologico è trascurabile.
Designazione dello stabilimento di destinazione per i movimenti
Gli articoli 28, paragrafo 3, e 43, paragrafo 3, sono riscritti per chiarire che la designazione dello stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di protezione o dalla zona di sorveglianza spetta all’autorità competente dello stabilimento di origine. Se tale autorità è diversa da quella dello stabilimento di destinazione, la designazione deve essere effettuata di concerto tra le due autorità competenti. La modifica intende garantire una migliore attuazione delle misure di biosicurezza e delle condizioni di trasporto.
Movimenti di pollastre, pulcini di un giorno e unità epidemiologiche
Il regolamento amplia e chiarisce le condizioni relative ai movimenti di pollastre e pulcini di un giorno. All’articolo 30, paragrafo 2, e all’articolo 46, paragrafo 2, viene precisato che nello stabilimento o nell’unità epidemiologica di destinazione non devono esserci altri animali detenuti delle specie elencate. Inoltre, l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), è modificato per consentire, a determinate condizioni, il movimento nella stessa Stato membro di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, imponendo che il mezzo di trasporto sia sigillato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.
Revoca delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza
Gli articoli 39 e 55 vengono riformulati per chiarire da quando decorre il periodo minimo prima della revoca delle misure. Per la zona di protezione, le misure possono essere revocate solo dopo il decorso del periodo minimo di cui all’allegato X dalla data di completamento della pulizia e disinfezione preliminari e, se del caso, del controllo preliminare di insetti e roditori eseguiti conformemente all’articolo 15, nonché dopo esito favorevole dei controlli clinici e, se necessario, di laboratorio su tutti gli stabilimenti della zona. Per la zona di sorveglianza, la revoca richiede il decorso del periodo minimo di cui all’allegato XI, il rispetto delle condizioni previste per la zona di protezione e visite favorevoli a un numero rappresentativo di stabilimenti da parte di veterinari ufficiali.
Rettifiche sulle materie prime per mangimi di origine vegetale e sulla paglia
L’articolo 52 è corretto per evitare letture restrittive incoerenti: la lettera c) viene sostituita per chiarire il caso delle materie destinate a essere utilizzate all’interno della zona di sorveglianza. Contestualmente, l’allegato VI è rettificato in modo da vietare i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona soggetta a restrizioni, così da evitare un trattamento meno rigoroso nella zona di sorveglianza rispetto alla zona di protezione.
Correzioni definitorie e riferimenti normativi
La definizione di "budelli" all’articolo 2, punto 10, è sostituita per allinearla a quella del regolamento delegato (UE) 2020/692: vesciche e intestini, dopo pulizia, raschiatura dei tessuti, sgrassatura, lavaggio e trattamento mediante salatura o essiccazione. L’articolo 59, paragrafo 2, lettera a), è rettificato per fare correttamente riferimento agli stabilimenti non soggetti alle restrizioni di cui al capo II, anziché al capo III.
Aggiornamento degli allegati su divieti e trattamenti di riduzione dei rischi
L’allegato VI viene corretto in due punti: la voce relativa alle uova da cova è estesa ai movimenti "da e verso" stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni; la voce sulle materie prime per mangimi di origine vegetale e la paglia viene riformulata per riferirsi ai prodotti ottenuti nella zona soggetta a restrizioni. L’allegato VII, relativo ai trattamenti di riduzione dei rischi per carni, budelli e latte, è sostituito con una nuova tabella che incorpora, tra l’altro, un trattamento termico specifico per la peste suina africana e trattamenti applicabili al vaiolo degli ovini e dei caprini, con successivo riesame alla luce di ulteriori dati scientifici. L’allegato VIII è rinominato per chiarire che riguarda i prodotti di origine non animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga all’istituzione della zona soggetta a restrizioni per piccoli allevamenti di volatili
All’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/687 è inserita la lettera g), che consente di includere tra i luoghi per i quali l’autorità competente può decidere, in caso di focolaio di malattia di categoria A, se istituire o meno una zona soggetta a restrizioni, gli stabilimenti che detengono fino a 50 volatili in cattività, purché non abbiano contatti diretti o indiretti con pollame o altri stabilimenti che detengono volatili in cattività.
Designazione condivisa dello stabilimento di destinazione
Gli articoli 28, paragrafo 3, e 43, paragrafo 3, sono riscritti per prevedere che l’autorità competente dello stabilimento di origine designi lo stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di protezione o di sorveglianza, e che, se diversa dall’autorità competente dello stabilimento di destinazione, effettui tale designazione di concerto con quest’ultima.
Movimenti di pollastre e unità epidemiologiche di destinazione
All’articolo 30, paragrafo 2, e all’articolo 46, paragrafo 2, la condizione è modificata nel senso che nello stabilimento o nell’unità epidemiologica di destinazione non vi devono essere altri animali detenuti delle specie elencate. Per i movimenti dalla zona di sorveglianza, l’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), è inoltre adattato per consentire il trasferimento verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, a condizione che il mezzo di trasporto sia sigillato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.
Revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza
L’articolo 39, paragrafo 1, stabilisce che le misure nelle zone di protezione possono essere revocate solo se: è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato X dalla data di completamento della pulizia e disinfezione preliminari ed eventualmente del controllo preliminare di insetti e roditori; e in tutti gli stabilimenti della zona gli animali delle specie elencate hanno avuto esito favorevole ai controlli clinici e, se necessario, di laboratorio. Analogamente, l’articolo 55, paragrafo 1, richiede per la revoca delle misure nella zona di sorveglianza il decorso del periodo minimo di cui all’allegato XI, il rispetto delle condizioni dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), nella zona di protezione, e visite favorevoli effettuate da veterinari ufficiali in un numero rappresentativo di stabilimenti.
Rettifiche sui movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia
L’articolo 52, lettera c), è rettificato per chiarire che i movimenti possono riguardare materie destinate a essere utilizzate all’interno della zona di sorveglianza. Inoltre l’allegato VI viene corretto per vietare i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona soggetta a restrizioni, allineando il regime della zona di sorveglianza a quello della zona di protezione.
Correzioni su definizione di budelli e riferimento alle restrizioni
All’articolo 2, punto 10, la definizione di "budelli" è sostituita con una formulazione più precisa, riferita a vesciche e intestini puliti, raschiati, sgrassati, lavati e trattati mediante salatura o essiccazione. All’articolo 59, paragrafo 2, lettera a), il riferimento normativo è corretto in modo che gli animali destinati al ripopolamento non provengano da uno stabilimento soggetto alle restrizioni di cui al capo II.
Estensione e aggiornamento dei trattamenti di riduzione dei rischi
L’allegato VII è sostituito per aggiornare la tabella dei trattamenti applicabili a carni, budelli e latte. Tra gli interventi più rilevanti vi sono l’inserimento di un trattamento termico per la peste suina africana (70 °C al centro della massa per almeno 30 minuti), l’introduzione di trattamenti per il vaiolo degli ovini e dei caprini e l’allineamento dei trattamenti ai nuovi dati scientifici e agli standard WOAH. L’allegato VIII è rinominato per riferirsi ai prodotti di origine non animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 gen 2023Regolamento (UE) 2023/192
- Regolamento · 30 gen 2023Regolamento (UE) 2023/194
- Regolamento · 30 gen 2023Regolamento (UE) 2023/195
- Regolamento · 30 gen 2023Regolamento (UE) 2023/198
- Regolamento · 30 gen 2023Regolamento (UE) 2023/199
- Regolamento · 30 gen 2023Regolamento (UE) 2023/200
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →