Regolamento (UE) 2023/199
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/199 della Commissione del 30 gennaio 2023 che approva la sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride AT10 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva Trichoderma atroviride AT10 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Stabilisce le condizioni di approvazione, incluse specifiche tecniche, data di efficacia e scadenza dell’approvazione, nonché prescrizioni particolari per la valutazione da parte degli Stati membri. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 inserendo la sostanza nell’elenco delle sostanze attive approvate.
Approvazione della sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride AT10 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Trichoderma atroviride AT10 impiegata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile; riguarda sia l’approvazione della sostanza sia le condizioni specifiche per la sua valutazione e per l’impiego nei prodotti fitosanitari contenenti tale microrganismo. Le condizioni e le specifiche approvative si applicano dal 20 febbraio 2023 fino al 20 febbraio 2038.
Approvazione della sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride AT10
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/199 della Commissione approva Trichoderma atroviride AT10 come sostanza attiva a basso rischio nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento si colloca nella procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e recepisce gli esiti della valutazione svolta dallo Stato membro relatore e dall’EFSA, con conclusione favorevole circa il rispetto dei criteri di approvazione.
Iter di valutazione e basi giuridiche
La domanda di approvazione è stata presentata il 30 ottobre 2018 ad opera di Agrotecnologías Naturales S.L. alla Francia, che ha agito come Stato membro relatore. Dopo la verifica di ammissibilità, il progetto di rapporto di valutazione è stato trasmesso alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare; successivamente sono state richieste e valutate informazioni supplementari. Il 20 gennaio 2022 l’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni, e il 14 luglio 2022 la Commissione ha presentato al comitato competente la relazione di esame e il progetto del regolamento. La Commissione fonda l’atto sull’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito della valutazione scientifica
Dalla valutazione emerge che, per un impiego rappresentativo di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. La Commissione evidenzia inoltre che Trichoderma atroviride AT10 non è un microrganismo potenzialmente pericoloso e rientra nella categoria delle sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del medesimo regolamento, poiché soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5.2.
Condizioni tecniche e prescrizioni per gli Stati membri
L’allegato I stabilisce le specifiche della sostanza attiva: contenuto nominale minimo nel prodotto tecnico pari a 1 x 10^11 CFU/kg, contenuto nominale 5 x 10^11 CFU/kg e contenuto massimo 1 x 10^12 CFU/kg; impurità non rilevanti. L’approvazione decorre dal 20 febbraio 2023 e scade il 20 febbraio 2038.
Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, con particolare riguardo alle appendici I e II. In sede di valutazione devono prestare attenzione:
- alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente impiegato nei prodotti fitosanitari, inclusa la caratterizzazione completa dei metaboliti secondari pertinenti;
- alla protezione di operatori e lavoratori, considerando che i microrganismi sono di per sé potenziali sensibilizzanti e valutando l’uso di dispositivi di protezione individuale e delle vie respiratorie per ridurre l’esposizione cutanea e per inalazione.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II del regolamento inserisce una nuova voce nella parte D dell’allegato del regolamento 540/2011 relativa a Trichoderma atroviride AT10, replicando sostanzialmente le medesime condizioni tecniche, la data di approvazione e la scadenza.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la sostanza attiva è approvata a livello unionale e potrà essere considerata nei procedimenti nazionali di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale microrganismo.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 approva la sostanza attiva Trichoderma atroviride AT10 come sostanza attiva a basso rischio, alle condizioni stabilite nell’allegato I. La Commissione richiama che i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti per un impiego rappresentativo di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza.
Qualificazione come sostanza attiva a basso rischio
La Commissione qualifica Trichoderma atroviride AT10 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, rilevando che non è un microrganismo potenzialmente pericoloso e che soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5.2, del medesimo regolamento.
Condizioni specifiche di approvazione
L’allegato I fissa le condizioni tecniche: contenuto nominale nel prodotto tecnico minimo pari a 1 x 10^11 CFU/kg, nominale 5 x 10^11 CFU/kg e massimo 1 x 10^12 CFU/kg; impurità non rilevanti; data di approvazione 20 febbraio 2023 e scadenza 20 febbraio 2038. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto della potenziale sensibilizzazione da parte dei microrganismi e valutando l’uso di dispositivi di protezione individuale e delle vie respiratorie.
Rinvio alla relazione di esame e ai principi uniformi
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame su Trichoderma atroviride AT10, in particolare delle appendici I e II.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del presente regolamento, con inserimento di una nuova voce nell’allegato, parte D, relativa a Trichoderma atroviride AT10, con le medesime specifiche e condizioni approvative.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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