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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/195

Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

Normativa europea32023R0195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2023 le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, ripartendo TAC, contingenti, sforzi di pesca e capacità di flotta per diversi stock e sottozone geografiche CGPM. Attua e recepisce anche varie raccomandazioni della CGPM e si coordina con il piano pluriennale per gli stock demersali del Mediterraneo occidentale. Inoltre chiarisce, con efficacia dal 1o gennaio 2022, il meccanismo di compensazione previsto dal regolamento (UE) 2022/110 per i pescherecci da traino, prorogandolo e precisandone le condizioni per il 2023.

Stabilisce per il 2023 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 sul meccanismo di compensazione per i pescherecci da traino.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano gli stock elencati all’articolo 2, paragrafo 1, nonché, ove espressamente previsto, ad altre attività di pesca dell’Unione e alla pesca ricreativa. Copre in particolare corallo rosso e lampuga nel Mediterraneo, vari stock demersali e di gamberi nel Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante e Mare di Alborán, nonché spratto e rombo chiodato nel Mar Nero. Le disposizioni sono applicabili dal 1o gennaio 2023; l’articolo 24 che modifica il regolamento (UE) 2022/110 si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2022.

Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio

Il regolamento stabilisce per il 2023 le possibilità di pesca per diversi stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, in attuazione della politica comune della pesca e sulla base dei pareri scientifici disponibili, in particolare dello CSTEP e delle raccomandazioni della CGPM. Il testo recepisce anche talune misure pluriennali di gestione e di conservazione, incluse limitazioni di sforzo, capacità della flotta, TAC, contingenti e misure tecniche o stagionali.

Ambito generale e basi normative

Il provvedimento si fonda sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e richiama i principi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare la necessità di fissare le possibilità di pesca in coerenza con i pareri scientifici, con l’obiettivo di raggiungere il rendimento massimo sostenibile (MSY) e con il principio di stabilità relativa tra Stati membri. È inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 1224/2009 per la registrazione e la trasmissione dei dati di cattura e di sforzo, nonché il regolamento (UE) 2019/1022 per gli stock demersali del Mediterraneo occidentale.

Mediterraneo: corallo rosso, lampuga e stock demersali occidentali

Per il corallo rosso nel Mediterraneo, il regolamento fissa nell’allegato I il numero massimo di autorizzazioni e i quantitativi massimi di raccolta per Stato membro, vietando il trasbordo in mare e imponendo alla pesca ricreativa il divieto di prelievo, detenzione a bordo, trasbordo e sbarco. Per la lampuga, l’allegato II stabilisce il numero massimo di navi autorizzate nelle acque internazionali del Mediterraneo.

Nel Mediterraneo occidentale, l’articolo 7 e l’allegato III disciplinano lo sforzo di pesca massimo per pescherecci da traino e palangari, nonché la ripartizione di taluni limiti di cattura. Per il 2023 il livello di sforzo per i pescherecci da traino è ridotto del 7 % rispetto al livello di riferimento 2015-2017, mentre per i pescherecci con palangari lo sforzo resta ai livelli del 2022. Il meccanismo di compensazione consente un’assegnazione aggiuntiva di giorni di pesca pari al 3,5 % del riferimento 2015-2017, se sono rispettate condizioni di selettività o di protezione del novellame e dei riproduttori; sono previste notifiche e relazioni alla Commissione, con termine del 15 ottobre.

Adriatico, Canale di Sicilia, Ionio e Levante

Nel Mare Adriatico, il regolamento distingue tra piccoli pelagici e stock demersali. Per sardina e acciuga l’allegato IV fissa i livelli massimi di cattura e la capacità massima di flotta; per i demersali fissa lo sforzo di pesca e la capacità dei pescherecci autorizzati, prevedendo anche la possibilità di trasferire giorni di pesca tra gruppi di sforzo con fattore di conversione nazionale scientificamente fondato.

Nel Canale di Sicilia, gli articoli 13 e 14 e l’allegato V disciplinano i limiti di cattura e la capacità della flotta per nasello, gambero rosa mediterraneo, gambero rosso e gambero viola. Nel Mar Ionio e nel Mare di Levante, l’articolo 16 e l’allegato VI fissano capacità massime e limiti di cattura per gambero rosso e gambero viola.

Mare di Alborán

Per l’occhialone nel Mare di Alborán, l’articolo 17 e l’allegato VII prevedono un regime specifico per la pesca commerciale e ricreativa con palangari e lenze a mano. La pesca ricreativa è limitata a un pesce al giorno per pescatore, con taglia minima di 40 cm e divieto durante il fermo della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

Mar Nero: spratto e rombo chiodato

Nel Mar Nero, il regolamento ripartisce nell’allegato VIII il contingente autonomo dell’Unione per lo spratto e il TAC per il rombo chiodato tra Bulgaria e Romania. Per il rombo chiodato sono inoltre previsti un limite massimo di 180 giorni di pesca annui e un periodo di divieto totale dal 15 aprile al 15 giugno, comprensivo di conservazione a bordo, trasbordo, sbarco e prima vendita. Sono infine disciplinate le regole di ripartizione e alcuni effetti dei meccanismi di flessibilità interannuale.

Disposizioni finali, dati e decorrenza

Il regolamento impone l’uso di codici specifici per la trasmissione alla Commissione dei dati sugli sbarchi e sullo sforzo di pesca, in coerenza con il regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 24 modifica retroattivamente dal 1o gennaio 2022 il regolamento (UE) 2022/110, chiarendo il meccanismo di compensazione per i pescherecci da traino e confermandone l’applicazione anche per il 2023. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1o gennaio 2023, salvo la modifica retroattiva appena richiamata.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce per il 2023 le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. L’articolo 24 modifica inoltre il regolamento (UE) 2022/110 per chiarire le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione relativo al regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino, con applicazione dal 1o gennaio 2022.

Ambito soggettivo, territoriale e materiale

L’articolo 2 delimita l’applicazione ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e agli stock elencati per ciascuna area: corallo rosso e lampuga nel Mediterraneo; stock demersali e gamberi nel Mediterraneo occidentale; acciuga e sardina nel Mare Adriatico; nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango nel Mare Adriatico; gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia, Mar Ionio e Mare di Levante; occhialone nel Mare di Alborán; spratto e rombo chiodato nel Mar Nero. Il regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell’Unione, inclusa la pesca ricreativa, quando previsto espressamente.

Definizioni e zone geografiche CGPM

Gli articoli 3 e 4 rinviano alle definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e definiscono, tra l’altro, acque internazionali, pesca ricreativa, TAC, contingente, contingente autonomo, contingente analitico, valutazione analitica e dispositivo di concentrazione dei pesci (FAD). Sono inoltre precisate le zone geografiche CGPM rilevanti: Mediterraneo, Mediterraneo occidentale, Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante, Mare di Alborán e Mar Nero.

Corallo rosso nel Mediterraneo

L’articolo 5 disciplina la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum) per le attività di pesca mirata e ricreativa nel Mediterraneo. I quantitativi massimi e il numero massimo di autorizzazioni sono fissati nell’allegato I; è vietato il trasbordo in mare. Per la pesca ricreativa gli Stati membri devono vietare prelievo, conservazione a bordo, trasbordo e sbarco.

Lampuga nel Mediterraneo

L’articolo 6 riguarda la pesca commerciale e altre attività con FAD per la cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) nelle acque internazionali del Mediterraneo. Il numero massimo di navi autorizzate è stabilito nell’allegato II.

Stock demersali nel Mediterraneo occidentale

L’articolo 7 fissa per gli stock demersali del Mediterraneo occidentale lo sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari, nonché la ripartizione di alcuni limiti massimi di cattura tra Stati membri, secondo l’allegato III. La gestione deve avvenire conformemente al regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli 26-34 del regolamento (CE) n. 1224/2009; la ripartizione deve rispettare l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non pregiudicare scambi, detrazioni, riassegnazioni, flessibilità interannuale e altri meccanismi previsti da tali atti.

Meccanismo di compensazione per i pescherecci da traino

L’articolo 8 consente, nel 2023, un’assegnazione supplementare di giorni di pesca pari al 3,5 % del livello di riferimento 2015-2017 per il segmento di flotta interessato, a condizione del rispetto di specifiche misure di selettività o di protezione del novellame/riproduttori. Le condizioni includono, tra le altre, l’uso di reti da traino a sacco con maglie quadrate da 45 mm o 50 mm, l’uso di attrezzi altamente selettivi, l’istituzione di zone temporaneamente chiuse, l’adozione di una taglia minima di riferimento di almeno 26 cm per il nasello o un divieto di almeno quattro settimane in periodi e zone importanti per la protezione dei riproduttori. Sono previsti obblighi di notifica alla Commissione entro il 15 ottobre.

Registrazione e trasmissione dei dati nel Mediterraneo occidentale

L’articolo 9 impone agli Stati membri di registrare e trasmettere i dati relativi allo sforzo di pesca secondo il regolamento (UE) 2019/1022 e di usare i codici del gruppo di sforzo di pesca di cui all’allegato III.

Piccoli pelagici nel Mare Adriatico

L’articolo 10 fissa il livello massimo delle catture di sardina e acciuga e la capacità massima della flotta per i pescherecci autorizzati a pescare piccoli pelagici, secondo l’allegato IV. L’articolo 11 disciplina invece lo sforzo di pesca e la capacità massima della flotta per gli stock demersali dell’Adriatico, prevedendo anche la possibilità per gli Stati membri di trasferire giorni di pesca tra gruppi di sforzo della stessa zona e/o dello stesso attrezzo con fattore di conversione nazionale scientificamente fondato.

Trasmissione dati per l’Adriatico

L’articolo 12 richiede l’uso dei codici degli stock dell’allegato IV per la trasmissione dei dati sugli sbarchi ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Canale di Sicilia

Gli articoli 13 e 14 fissano rispettivamente lo sforzo di pesca per il nasello e la capacità/catture del gambero rosa mediterraneo, nonché la capacità e i limiti di cattura per gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia, secondo l’allegato V. L’articolo 15 impone l’uso dei codici di stock dell’allegato V per la trasmissione dati.

Mar Ionio e Mare di Levante

L’articolo 16 disciplina per gambero rosso e gambero viola la capacità massima della flotta e i livelli massimi di cattura nel Mar Ionio e nel Mare di Levante, secondo l’allegato VI.

Occhialone nel Mare di Alborán

L’articolo 17 disciplina la pesca commerciale e ricreativa dell’occhialone con palangari e lenze a mano, fissando il livello massimo di cattura e il numero massimo di attrezzi autorizzati nell’allegato VII. Per la pesca ricreativa vale un limite di un pesce per pescatore al giorno, una taglia minima di 40 cm e il divieto durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

Spratto e rombo chiodato nel Mar Nero

Gli articoli 18 e 19 ripartiscono rispettivamente il contingente autonomo dell’Unione per lo spratto e il TAC per il rombo chiodato tra Bulgaria e Romania secondo l’allegato VIII. L’articolo 20 limita a 180 i giorni di pesca annui per i pescherecci autorizzati a pescare rombo chiodato; l’articolo 21 vieta ogni attività di pesca, inclusi conservazione a bordo, trasbordo, sbarco e prima vendita, dal 15 aprile al 15 giugno nelle acque dell’Unione nel Mar Nero. L’articolo 22 contiene regole speciali sulla ripartizione e sulla disapplicazione di alcuni articoli del regolamento (CE) n. 847/96 in caso di flessibilità interannuale. L’articolo 23 prevede codici specifici per la trasmissione dati sugli sbarchi.

Modifica del regolamento (UE) 2022/110

L’articolo 24 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2022/110 secondo l’allegato IX del presente regolamento. Le modifiche riguardano in particolare la ridefinizione delle condizioni e dei codici per l’assegnazione supplementare di giorni di pesca, con soglia del 2 % complessivo dello sforzo di pesca del segmento di flotta e notifica mensile alla Commissione; l’applicazione è retroattiva dal 1o gennaio 2022.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 25 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1o gennaio 2023. Fa eccezione l’articolo 24, applicabile dal 1o gennaio 2022.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse marinegestione degli stock itticipolitica comune della pescacontrollo e monitoraggio della pesca

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