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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/192

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/192 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32023R0192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/192 aggiorna l’elenco delle entità sottoposte a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014. Alla luce del sostegno militare iraniano alla guerra di aggressione della روسيا contro l’Ucraina, il Consiglio inserisce nell’allegato I la società HESA, ritenuta coinvolta nella fabbricazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Federazione russa. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 per inserire nell’elenco sanzionatorio una nuova entità iraniana legata alla produzione di UAV forniti alla Russia.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi già o successivamente iscritti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, nel quadro delle misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La modifica introdotta riguarda specificamente l’inserimento di Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), entità iraniana produttrice di velivoli e UAV.

Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/192 attua il regolamento (UE) n. 269/2014, che costituisce il principale strumento UE per le misure restrittive connesse ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Consiglio motiva l’intervento richiamando il sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Federazione russa e la necessità di aggiornare l’elenco dei soggetti sanzionati.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014. La finalità è limitata all’aggiornamento dell’allegato I, ossia dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a restrizioni, senza introdurre un regime sanzionatorio autonomo.

Motivazione dell’inserimento

Nei considerando il Consiglio afferma che:

  • l’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina;
  • l’Iran fornisce sostegno militare alla guerra di aggressione russa;
  • l’entità da inserire è coinvolta nell’elaborazione e nella fornitura di velivoli senza equipaggio alla Russia.

Questi elementi conducono alla conclusione che sia opportuno modificare l’allegato I del regolamento 269/2014.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione per la modifica dell’elenco sanzionatorio. L’allegato introduce la voce 175 relativa a Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), con i seguenti elementi identificativi:

  • indirizzo: Sepahbod Gharani Avenue 107, Tehran (Teheran), Iran;
  • tipologia: produttore aerospaziale;
  • natura: società di proprietà statale;
  • luogo di registrazione: Esfahan, Iran;
  • data di registrazione: 1977;
  • entità associata: Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC).

Secondo la motivazione ufficiale, HESA fabbrica aeromobili militari e civili e UAV, produce droni utilizzati dall’IRGC ed è coinvolta nelle attività di ricerca, sviluppo, produzione e volo relative agli UAV. È inoltre controllata dall’Iran Aviation Industries Organisation (IAIO), impresa statale sotto il ministero iraniano della Difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL). Gli UAV prodotti da HESA in Iran sono utilizzati dalla Federazione russa nel conflitto contro l’Ucraina; per tale ragione l’entità è ritenuta responsabile di fornire sostegno materiale alle azioni oggetto di sanzione.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori e le autorità nazionali competenti.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 269/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto giuridico è l’inclusione di una nuova entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive.

Inserimento di HESA nell’elenco sanzionatorio

Nell’allegato è aggiunta la voce n. 175 relativa a Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), società di proprietà statale iraniana, produttore aerospaziale con sede a Teheran e registrata a Esfahan nel 1977. Le motivazioni dell’inserimento indicano che HESA produce UAV utilizzati dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), è coinvolta in ricerca, sviluppo, produzione e operazioni di volo degli UAV, è controllata dall’Iran Aviation Industries Organisation (IAIO) e fornisce un sostegno materiale ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esterneucraina

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