Regolamento (UE) 2023/194
Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce per il 2023 il quadro annuale dei TAC, dei contingenti, dei divieti e delle chiusure stagionali applicabili a numerosi stock ittici, integrando le decisioni assunte in sede UE e nelle principali organizzazioni regionali di gestione della pesca. Disciplina inoltre alcuni regimi speciali per stock sensibili o in cattivo stato biologico, come spigola, anguilla, merluzzo bianco, cicerelli, elasmobranchi e stock di acque profonde. Una parte rilevante del testo attua gli esiti di consultazioni con Regno Unito, Norvegia e paesi terzi, oltre a prevedere meccanismi di flessibilità, scambio di contingenti e obblighi di comunicazione e controllo.
Fissa per il 2023 le possibilità di pesca per numerosi stock ittici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in talune acque non dell’Unione, nonché per il 2023-2024 alcuni stock di acque profonde e le relative misure tecniche, di controllo e di gestione.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione e alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione; si estende inoltre ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente previste e alla pesca commerciale da riva. Copre le possibilità di pesca nelle acque dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (tra cui acque norvegesi, Fær Øer, Groenlandia, Regno Unito, zone gestite da ORGP) e, per specifici regimi, periodi che vanno dal 1o dicembre 2022 al 30 novembre 2023 o al 31 dicembre 2024/2025 secondo le misure richiamate. Sono previste esclusioni e regole speciali per specie vietate, stock soggetti a TAC accessori, attività scientifiche, aree e periodi di chiusura, nonché per talune zone e stock gestiti da accordi internazionali.
Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio: possibilità di pesca per il 2023 e per taluni stock di acque profonde per il 2023-2024
Il regolamento costituisce il principale atto annuale di determinazione delle possibilità di pesca dell’Unione per il 2023. Esso traduce in TAC, contingenti, limiti di capacità, periodi di chiusura e misure tecniche i pareri scientifici disponibili, gli obiettivi della PCP e gli esiti delle consultazioni con Stati terzi e organizzazioni regionali di gestione della pesca.
Finalità e contesto
Il testo si fonda sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e sul regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. I considerando chiariscono che la fissazione delle possibilità di pesca deve tener conto dei migliori pareri scientifici, della stabilità relativa tra Stati membri, dell’obbligo di sbarco, dei piani pluriennali e, per diversi stock, delle raccomandazioni degli organismi scientifici e delle ORGP competenti. Il regolamento incorpora inoltre i risultati di consultazioni con Regno Unito, Norvegia, Groenlandia, Fær Øer e varie organizzazioni internazionali di pesca.
Ambito di applicazione e definizioni
L’ambito oggettivo comprende TAC, contingenti, limiti di sforzo di pesca e autorizzazioni per stock ittici nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione. Sotto il profilo soggettivo, il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione, alle navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione, ad alcune attività di pesca ricreativa e alla pesca commerciale da riva.
L’articolo 3 contiene definizioni utili per l’applicazione pratica, tra cui:
- nave di paese terzo;
- pesca ricreativa;
- acque internazionali;
- TAC e contingente;
- valutazione analitica;
- boa strumentale e boa operativa.
L’articolo 4 definisce anche le principali zone di pesca e di gestione, comprese le zone CIEM, Skagerrak, Kattegat, zone CGPM, NAFO, ICCAT, IOTC, SEAFO, SPRFMO, WCPFC, CCAMLR e SIOFA.
Struttura delle possibilità di pesca
Il regolamento distingue tra:
- TAC e contingenti ripartiti tra Stati membri nell’allegato I;
- TAC che devono essere stabiliti direttamente dallo Stato membro interessato per alcuni stock indicati nell’allegato;
- TAC provvisori applicabili dal 1o gennaio al 31 marzo 2023 in attesa degli esiti delle consultazioni internazionali.
L’articolo 5 consente, nei limiti dell’allegato I, l’accesso dei pescherecci dell’Unione anche alle acque soggette alla giurisdizione di Fær Øer, Groenlandia, Norvegia, Jan Mayen e Regno Unito, subordinatamente alle condizioni specifiche previste dal regolamento e dal regolamento (UE) 2017/2403.
TAC stabiliti dagli Stati membri e obblighi di comunicazione
Per alcuni stock, l’articolo 6 attribuisce allo Stato membro interessato la determinazione del TAC, ma solo nel rispetto della PCP e con sfruttamento coerente con l’MSY, ove esistano valutazioni analitiche, o con l’approccio precauzionale in caso contrario. Gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 15 marzo 2023, i TAC fissati, i dati utilizzati e la prova della loro conformità ai criteri dell’articolo 6, paragrafo 2. Per il pesce sciabola nero nella zona Copace 34.1.2 il Portogallo è soggetto a un obbligo analogo anche per il 2024.
Obbligo di sbarco, catture accessorie e riserva comune
L’articolo 8 disciplina le catture non soggette all’obbligo di sbarco, consentendone la detenzione o lo sbarco solo entro contingenti ancora disponibili. L’articolo 9 istituisce una riserva comune di contingenti destinata a coprire le catture accessorie inevitabili in taluni stock soggetti all’obbligo di sbarco, con prelievo percentuale da specifici contingenti, accesso prioritario per gli Stati membri privi di contingente fino al 30 aprile 2023 e divieto di riporto o ulteriore scambio dei quantitativi prelevati.
Misure di gestione per stock particolarmente sensibili
Il regolamento dedica disposizioni specifiche a diversi stock in stato sensibile o soggetti a forte pressione di pesca:
- Spigola (Dicentrarchus labrax): nelle divisioni CIEM 4b, 4c e nella sottozona 7 vige un divieto generale di pesca, detenzione, trasbordo e sbarco, con deroghe limitate per alcune attività commerciali e per la pesca ricreativa, soggetta a limiti giornalieri, taglia minima di 42 cm e divieto di reti fisse. Nelle divisioni 8a e 8b Francia e Spagna devono assicurare che la mortalità per pesca resti entro il valore FMSY; la pesca ricreativa è limitata a due esemplari per pescatore al giorno e vieta l’uso di reti fisse.
- Anguilla (Anguilla anguilla): l’articolo 13 introduce un divieto di pesca commerciale per almeno sei mesi nelle acque dell’Unione e nelle sottozone CGPM 1-27, con specifica articolazione temporale per le sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9. La pesca ricreativa è vietata in tutte le fasi del ciclo vitale. Le misure tengono conto del regolamento (CE) n. 1100/2007 e delle raccomandazioni scientifiche del CIEM.
- Cicerelli (Ammodytes spp.): l’articolo 15 chiude la pesca commerciale con determinati attrezzi nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2023 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2023.
- Merluzzo bianco del Mare del Nord e del Kattegat: gli articoli 16 e 17 impongono zone chiuse, attrezzi selettivi obbligatori, limiti di cattura e rafforzamento dei controlli, con deroghe molto circoscritte.
Specie vietate e gestione dei rigetti
L’articolo 18 contiene un ampio elenco di specie vietate per i pescherecci dell’Unione, tra cui numerosi elasmobranchi e specie di acque profonde; le catture accidentali devono essere rilasciate immediatamente e con il minor danno possibile. L’articolo 55 stabilisce un divieto analogo per le navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione.
Accordi con Regno Unito, Norvegia e altri paesi terzi
Le disposizioni del regolamento sono fortemente influenzate dagli accordi bilaterali e trilaterali con Regno Unito e Norvegia, nonché dagli accordi con Groenlandia, Fær Øer e Venezuela. Gli articoli 49-53 disciplinano:
- autorizzazioni per pescherecci norvegesi, delle Fær Øer, del Regno Unito e del Venezuela;
- trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito;
- numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione.
L’articolo 51 regola specificamente i trasferimenti e scambi di contingenti tra Unione e Regno Unito, con notifica preliminare alla Commissione e successiva comunicazione al Regno Unito e agli Stati membri.
Regimi ORGP e stock di acque profonde
Una parte rilevante del regolamento attua decisioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca:
- NEAFC: misure su scorfano nel Mare di Irminger, con divieti di pesca e di trasbordo.
- ICCAT: regole su tonno rosso, alalunga, pesce spada, tonno obeso, verdesca, marlin, squali, FAD e capacità di pesca/allevamento.
- CCAMLR: disciplina della pesca esplorativa dell’austromerluzzo e del krill antartico, con notifiche, limiti per sottozone, obbligo di osservatori e zone chiuse.
- IOTC: limiti di capacità, boe strumentali, FAD, divieti su squali e mobulidi.
- SPRFMO, IATTC, WCPFC, SEAFO, SIOFA: regimi di TAC, chiusure, limiti di sforzo, divieti su specie sensibili e limiti per attività di fondo.
Gli allegati riportano numerosi TAC annuali, contingenti nazionali e condizioni speciali, spesso con differenziazione per stock, area geografica e periodo di validità.
Controllo, trasmissione dei dati e procedure di esecuzione
L’articolo 19 impone l’utilizzo dei codici degli stock per la trasmissione dei dati sugli sbarchi e sullo sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 57 rinvia al comitato per la pesca e l’acquacoltura e alla procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione della Commissione.
Disposizioni speciali e transitorie
L’articolo 56 modifica il regolamento (UE) 2022/109 quanto al capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14. L’articolo 58 prevede il mantenimento, nel 2024 e in parte nel 2025, di taluni divieti, chiusure e misure sugli stock specificamente elencati, fino all’adozione dei successivi regolamenti annuali.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica, in generale, dal 1o gennaio 2023. Sono tuttavia previste numerose decorrenze speciali: ad esempio per lo sforzo di pesca dal 1o febbraio 2023, per alcune misure CCAMLR e SIOFA dal 1o dicembre 2022, per il divieto FAD ICCAT dal 17 dicembre 2022, per certe chiusure su stock specifici fino al 2024 o 2025 e per l’allegato II fino al 31 gennaio 2024.
Impatto operativo per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore e per i consulenti fiscali e legali, il regolamento richiede un costante controllo di:
- specie e stock autorizzati;
- aree di pesca e relative sottozone;
- periodi di apertura/chiusura;
- attrezzi consentiti e tecniche selettive obbligatorie;
- contingenti nazionali e limiti di cattura accessoria;
- obblighi di notifica, registrazione e trasmissione dati;
- rispetto delle condizioni speciali previste in ciascun allegato.
In concreto, il testo ha rilievo immediato su pianificazione dell’attività di pesca, compliance documentale, autorizzazioni, scambi di contingenti, gestione delle flotte e monitoraggio delle catture, con impatti anche su sanzioni, controlli e rapporti con le amministrazioni nazionali competenti.
Disposizioni principali
Oggetto, TAC e periodo di applicazione
L’articolo 1 fissa le possibilità di pesca per il 2023 e, per alcuni casi, per il 2024, includendo limiti di cattura, limiti di sforzo di pesca e possibilità di pesca per il periodo 1o dicembre 2022-30 novembre 2023 per CCAMLR e SIOFA. L’articolo 59 stabilisce l’entrata in vigore alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con applicazioni anticipate o prorogate per specifiche disposizioni.
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 2 si applica ai pescherecci dell’Unione, alle navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione, alla pesca ricreativa espressamente menzionata e alla pesca commerciale da riva. L’articolo 3 introduce definizioni operative, tra cui nave di paese terzo, pesca ricreativa, acque internazionali, TAC, contingente, valutazione analitica e boe strumentali/operative.
Ripartizione dei TAC e applicazione provvisoria
L’articolo 5 rinvia all’allegato I per TAC, ripartizione tra Stati membri e condizioni funzionalmente collegate, prevedendo anche l’accesso in taluni casi alle acque di Fær Øer, Groenlandia, Norvegia, Jan Mayen e Regno Unito. L’articolo 7 disciplina i TAC provvisori validi dal 1o gennaio al 31 marzo 2023 quando richiamati negli allegati IA e IB.
TAC stabiliti dagli Stati membri e comunicazioni alla Commissione
L’articolo 6 consente che alcuni TAC siano stabiliti dallo Stato membro interessato, purché coerenti con la PCP e con l’approccio MSY o precauzionale; tali Stati devono comunicare alla Commissione, entro il 15 marzo 2023, i TAC adottati, i dati utilizzati e la dimostrazione di conformità. Per il pesce sciabola nero nella zona Copace 34.1.2 il Portogallo presenta tali informazioni anche per il 2024.
Obbligo di sbarco, catture accessorie e riserva comune
L’articolo 8 disciplina la detenzione o lo sbarco delle catture non soggette all’obbligo di sbarco, limitandoli ai casi di contingenti non esauriti. L’articolo 9 istituisce una riserva comune di contingenti per coprire catture accessorie inevitabili, con prelievo del 6 % o 3 % da taluni contingenti, accesso esclusivo per Stati membri sprovvisti fino al 30 aprile 2023, obbligo di controprestazione e divieto di riportare o scambiare i quantitativi prelevati.
Sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e
L’articolo 10 e l’allegato II disciplinano i limiti di sforzo per la sogliola nella divisione CIEM 7e, con un sistema di chilowatt-giorni, giorni aggiuntivi per cessazioni definitive e per programmi rafforzati di osservazione scientifica, nonché procedura di esecuzione della Commissione.
Misure specifiche per spigola, anguilla, cicerelli e merluzzo bianco
Gli articoli 11 e 12 regolano la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona 7, e nelle divisioni 8a e 8b, con divieti, deroghe limitate e limiti per la pesca ricreativa. L’articolo 13 introduce chiusure di almeno sei mesi per l’anguilla nelle acque UE e nelle sottozone CGPM 1-27 e chiusure specifiche nelle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9, vietando anche la pesca ricreativa. L’articolo 15 chiude stagionalmente la pesca commerciale dei cicerelli in CIEM 2a, 3a e 4; gli articoli 16 e 17 impongono misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord e nel Kattegat, con zone chiuse e attrezzi selettivi obbligatori.
Specie vietate e rilascio
L’articolo 18 vieta la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di numerose specie sensibili, in particolare vari elasmobranchi e specie di acque profonde; le catture accidentali devono essere rilasciate immediatamente e indenni. L’articolo 55 contiene un divieto analogo per le navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione.
Accordi con Regno Unito, Norvegia e paesi terzi
Gli articoli 49-53 disciplinano l’accesso e le autorizzazioni per pescherecci di Norvegia, Fær Øer, Regno Unito e Venezuela nelle acque dell’Unione, nonché i trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito. Le possibilità di pesca tengono conto del Trade and Cooperation Agreement, delle consultazioni trilaterali UE-Regno Unito-Norvegia e degli accordi bilaterali con la Norvegia.
Regimi ORGP e misure per aree geografiche specifiche
Il capo III e i capi successivi attuano misure di NEAFC, ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, convenzione del Mare di Bering e SIOFA, includendo divieti, limiti di capacità, quote, periodi di chiusura, FAD, osservatori, notifiche e soglie di cattura per specie come tonno rosso, tonno obeso, pesce spada, squalo mako, scorfani, austromerluzzi e krill antartico.
Meccanismi di controllo, trasmissione dati e attuazione
L’articolo 19 e le disposizioni collegate richiedono l’uso di codici stock per la comunicazione degli sbarchi e dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 57 richiama la procedura di comitato; l’articolo 56 modifica il regolamento (UE) 2022/109 sul capelin groenlandese.
Disposizioni transitorie e proroghe
L’articolo 58 prevede la continuità, nel 2024 e in parte nel 2025, di talune misure restrittive e divieti già contenuti negli articoli 11-13, 15-18, 22, 25, 32-33, 38-40, 45-46, 48 e 55, fino all’entrata in vigore dei successivi regolamenti annuali.
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