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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/200

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/200 della Commissione del 30 gennaio 2023 relativo alla non approvazione dell'olio essenziale di limone (olio essenziale di Citrus limon) come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per approvare l’olio essenziale di limone come sostanza di base. La decisione deriva dalle criticità evidenziate nelle valutazioni scientifiche disponibili, soprattutto in relazione ai rischi per la salute umana e per l’ambiente. La Commissione, pertanto, dispone la non approvazione della sostanza, pur lasciando aperta la possibilità di una nuova istanza in futuro.

Non approvazione dell’olio essenziale di limone (olio essenziale di Citrus limon) come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza olio essenziale di limone (olio essenziale di Citrus limon) nell’ambito della procedura UE di approvazione delle sostanze di base utilizzabili nei prodotti fitosanitari. Riguarda il procedimento avviato su domanda del richiedente Cugargestion Management S. L. e si fonda sulla valutazione di sicurezza per la salute umana e per l’ambiente, con particolare riferimento all’uso come acaricida, insetticida e fungicida sugli agrumi. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione dell’olio essenziale di limone come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/200 della Commissione conclude il procedimento di valutazione dell’olio essenziale di limone (olio essenziale di Citrus limon) ai fini della sua approvazione come sostanza di base nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione, preso atto delle valutazioni scientifiche disponibili e delle criticità emerse per la salute umana e per l’ambiente, ha ritenuto non soddisfatte le condizioni dell’articolo 23 di tale regolamento.

Contesto procedurale

La domanda di approvazione era stata presentata da Cugargestion Management S. L. il 6 giugno 2020 ed era stata successivamente aggiornata nel novembre 2020 con gli elementi richiesti dall’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha inoltre acquisito assistenza scientifica dall’EFSA, che il 20 settembre 2021 ha trasmesso una relazione tecnica sulla sostanza. Nel procedimento sono stati considerati anche altri pareri e valutazioni relativi al componente principale dell’olio essenziale di limone, il d-limonene, incluse valutazioni EFSA e un parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA.

Valutazione della sicurezza per la salute umana

Secondo quanto riportato nei considerando, l’Autorità ha individuato come principali pericoli dell’olio essenziale di limone la tossicità per inalazione e le proprietà di sensibilizzazione cutanea. Pur in assenza di una classificazione armonizzata UE specifica per la sostanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, il componente d-limonene risulta classificato come sostanza che può essere letale se ingerita e penetra nelle vie respiratorie, irritante per la pelle e sensibilizzante cutanea. Inoltre, per carenza di dati, non è stato possibile concludere la valutazione dei rischi non alimentari per operatori, lavoratori, astanti e residenti.

Valutazione ambientale

Sul piano ambientale, l’EFSA ha osservato che l’olio essenziale di limone è tossico per gli organismi acquatici. Anche il d-limonene è classificato come molto tossico per gli organismi acquatici, sia con effetti acuti sia con effetti di lunga durata. I dati disponibili non sono stati considerati sufficienti a dimostrare un rischio accettabile per gli organismi non bersaglio.

Esito della procedura e non approvazione

La Commissione ha sottoposto la relazione di esame al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi nelle riunioni del 12 aprile 2022 e del 14 ottobre 2022, con esito negativo rispetto ai criteri di approvazione delle sostanze di base. Nonostante le osservazioni presentate dal richiedente, le preoccupazioni legate alla sicurezza non sono state dissipate. Di conseguenza, l’articolo 1 dispone espressamente che l’olio essenziale di limone non è approvato come sostanza di base.

Effetti giuridici e possibili sviluppi futuri

Il regolamento chiarisce che la decisione di non approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Non approvazione della sostanza

L’articolo 1 stabilisce che l’olio essenziale di limone (olio essenziale di Citrus limon) non è approvato come sostanza di base.

Fondamento procedurale e scientifico

La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo aver esaminato la domanda presentata il 6 giugno 2020 e la versione aggiornata ricevuta nel novembre 2020, nonché le valutazioni scientifiche disponibili e la relazione tecnica EFSA del 20 settembre 2021.

Motivi della non approvazione

Le valutazioni disponibili hanno evidenziato criticità per la salute umana, in particolare tossicità per inalazione e proprietà di sensibilizzazione cutanea, oltre all’assenza di dati sufficienti per concludere sulla valutazione dei rischi non alimentari per operatori, lavoratori, astanti e residenti. Sul piano ambientale, la sostanza è risultata tossica per gli organismi acquatici e i dati non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare un rischio accettabile per gli organismi non bersaglio.

Iter consultivo e osservazioni del richiedente

La Commissione ha trasmesso la relazione di esame al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 12 aprile 2022 e il 14 ottobre 2022, con conclusione di mancato soddisfacimento dei criteri di approvazione. Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sulla relazione tecnica EFSA e sulla relazione di esame della Commissione, ma le osservazioni non hanno rimosso le preoccupazioni di sicurezza.

Effetti della decisione e possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa che la non approvazione non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione della sostanza come sostanza di base conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute umanaambientesostanze di base

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