Ordinanza n. 622/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione di un Piano di Recupero di iniziativa privata per la demolizione, ricostruzione e ampliamento di una struttura alberghiera, con riconversione a residenza
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni con cui il Comune ha adottato e approvato il Piano di Recupero relativo a una struttura alberghiera esistente, da demolire e ricostruire con riconversione residenziale, avvalendosi del regime derogatorio del c.d. Piano Casa regionale. L’intervento prevede un incremento volumetrico del 40% e il passaggio da tre a sei piani fuori terra, possibilità non consentita dalla disciplina urbanistica ordinaria vigente. I ricorrenti, proprietari di immobili adiacenti e fronte mare, hanno contestato l’intervento in ragione del pregiudizio derivante dall’aumento dell’altezza, riferito in particolare alla perdita di luce, areazione e visuale. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale Marche n. 26/2022 e dell’art. 1, comma 1, della legge regionale Marche n. 4/2023, nella parte in cui hanno prorogato il termine di operatività del regime derogatorio del Piano Casa fino al 31 dicembre 2023. Secondo il Collegio, la disciplina, originariamente straordinaria e transitoria, è divenuta sostanzialmente a regime per effetto di reiterate proroghe protrattesi per circa tredici anni, consentendo interventi edilizi svincolati dalla pianificazione urbanistica ordinaria e deroghe anche ai piani territoriali regionali. Sono stati prospettati profili di contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 e al D.M. n. 1444/1968, nonché con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La decisione
Il TAR, non definitivamente pronunciando, ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata. La non manifesta infondatezza deriva dal possibile contrasto tra la reiterata proroga di una disciplina eccezionale derogatoria e l’esigenza di una pianificazione urbanistica coerente e stabile, nonché dai possibili riflessi sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio, considerato che il PRG comunale era adeguato al Piano Paesistico Ambientale regionale e che la deroga al primo avrebbe comportato implicitamente una deroga al secondo. La riduzione del termine al 31 dicembre 2023 è stata ritenuta non sufficiente a superare i dubbi di costituzionalità. La questione è stata reputata rilevante perché, ove le norme regionali fossero dichiarate incostituzionali, verrebbe meno la base normativa per presentare e approvare il progetto con l’incremento volumetrico del 40% e l’innalzamento da tre a sei piani, che costituiscono il nucleo dell’intervento contestato. Il giudizio è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale; è stata inoltre disposta la notificazione dell’ordinanza alle parti e al Presidente della Giunta regionale e la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale delle Marche.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l.r. Marche n. 26/2022
La disposizione ha prorogato il termine per la presentazione dei progetti soggetti al regime derogatorio del Piano Casa; il TAR ne dubita la legittimità costituzionale per la reiterazione della disciplina eccezionale.
art. 1, comma 1, l.r. Marche n. 4/2023
La disposizione ha ridotto e retrodatato al 31 dicembre 2023 il termine prorogato dalla legge regionale n. 26/2022; secondo il TAR tale riduzione non elimina i possibili profili di incostituzionalità.
art. 4, commi 1 e 2, l.r. Marche n. 22/2009
in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali
La norma consente deroghe in materia di altezze, densità edilizia, volumetrie, numero dei piani e distanze, costituendo la base del regime derogatorio applicato all’intervento.
art. 117, terzo comma, Cost.
Parametro costituzionale prospettato in relazione alla possibile violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, con riferimento all’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 e al D.M. n. 1444/1968.
art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Parametro costituzionale prospettato per la possibile incidenza della disciplina regionale derogatoria sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
art. 9 Cost.
Parametro costituzionale prospettato in relazione alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.
art. 41-quinquies l. n. 1150/1942
Parametro interposto rispetto all’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di pianificazione urbanistica e standard edilizi.
D.M. n. 1444/1968
Parametro interposto richiamato con riguardo alle regole urbanistiche e agli standard edilizi.
art. 11 d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008
Indicato quale origine del c.d. Piano Casa.
art. 5 d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011
Indicato quale disciplina del c.d. Secondo Piano Casa.
Massime di principio
- La reiterazione per un periodo prolungato delle proroghe di una disciplina edilizia eccezionale e derogatoria può farle perdere il carattere della straordinarietà e porre questioni di compatibilità con l’esigenza di una pianificazione urbanistica coerente e stabile.
- Una disciplina regionale che consenta interventi edilizi parcellizzati in deroga agli strumenti urbanistici può risultare costituzionalmente dubbia quando comprometta la necessaria visione complessiva degli interessi inerenti al governo del territorio.
- La proroga di un regime edilizio derogatorio può assumere rilievo anche rispetto alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema quando consenta deroghe a strumenti territoriali o paesaggistici regionali, anche indirettamente attraverso la deroga al piano urbanistico comunale.
- La questione di legittimità costituzionale è rilevante quando l’eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma regionale priverebbe l’intervento edilizio impugnato della base normativa necessaria per beneficiare degli incrementi volumetrici e delle deroghe urbanistiche.
- La riduzione della durata dell’ultima proroga non esclude di per sé i dubbi di costituzionalità derivanti dalla reiterazione pluriennale di una disciplina originariamente transitoria, se la proroga complessiva ha trasformato il regime eccezionale in una disciplina sostanzialmente ordinaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 1037/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 832/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 835/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 836/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 8286/2026 - Roma, Sezione 5T
- Ordinanza · 5 mag 2026Ordinanza n. 8294/2026 - Roma, Sezione 5T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →