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Ordinanza

Ordinanza n. 622/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione di un Piano di Recupero di iniziativa privata per la demolizione, ricostruzione e ampliamento di una struttura alberghiera, con riconversione a residenza

Esito

RIMESSIONE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni con cui il Comune ha adottato e approvato il Piano di Recupero relativo a una struttura alberghiera esistente, da demolire e ricostruire con riconversione residenziale, avvalendosi del regime derogatorio del c.d. Piano Casa regionale. L’intervento prevede un incremento volumetrico del 40% e il passaggio da tre a sei piani fuori terra, possibilità non consentita dalla disciplina urbanistica ordinaria vigente. I ricorrenti, proprietari di immobili adiacenti e fronte mare, hanno contestato l’intervento in ragione del pregiudizio derivante dall’aumento dell’altezza, riferito in particolare alla perdita di luce, areazione e visuale. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale Marche n. 26/2022 e dell’art. 1, comma 1, della legge regionale Marche n. 4/2023, nella parte in cui hanno prorogato il termine di operatività del regime derogatorio del Piano Casa fino al 31 dicembre 2023. Secondo il Collegio, la disciplina, originariamente straordinaria e transitoria, è divenuta sostanzialmente a regime per effetto di reiterate proroghe protrattesi per circa tredici anni, consentendo interventi edilizi svincolati dalla pianificazione urbanistica ordinaria e deroghe anche ai piani territoriali regionali. Sono stati prospettati profili di contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 e al D.M. n. 1444/1968, nonché con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La decisione

Il TAR, non definitivamente pronunciando, ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata. La non manifesta infondatezza deriva dal possibile contrasto tra la reiterata proroga di una disciplina eccezionale derogatoria e l’esigenza di una pianificazione urbanistica coerente e stabile, nonché dai possibili riflessi sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio, considerato che il PRG comunale era adeguato al Piano Paesistico Ambientale regionale e che la deroga al primo avrebbe comportato implicitamente una deroga al secondo. La riduzione del termine al 31 dicembre 2023 è stata ritenuta non sufficiente a superare i dubbi di costituzionalità. La questione è stata reputata rilevante perché, ove le norme regionali fossero dichiarate incostituzionali, verrebbe meno la base normativa per presentare e approvare il progetto con l’incremento volumetrico del 40% e l’innalzamento da tre a sei piani, che costituiscono il nucleo dell’intervento contestato. Il giudizio è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale; è stata inoltre disposta la notificazione dell’ordinanza alle parti e al Presidente della Giunta regionale e la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale delle Marche.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l.r. Marche n. 26/2022

    La disposizione ha prorogato il termine per la presentazione dei progetti soggetti al regime derogatorio del Piano Casa; il TAR ne dubita la legittimità costituzionale per la reiterazione della disciplina eccezionale.

  • art. 1, comma 1, l.r. Marche n. 4/2023

    La disposizione ha ridotto e retrodatato al 31 dicembre 2023 il termine prorogato dalla legge regionale n. 26/2022; secondo il TAR tale riduzione non elimina i possibili profili di incostituzionalità.

  • art. 4, commi 1 e 2, l.r. Marche n. 22/2009

    in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali

    La norma consente deroghe in materia di altezze, densità edilizia, volumetrie, numero dei piani e distanze, costituendo la base del regime derogatorio applicato all’intervento.

  • art. 117, terzo comma, Cost.

    Parametro costituzionale prospettato in relazione alla possibile violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, con riferimento all’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 e al D.M. n. 1444/1968.

  • art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Parametro costituzionale prospettato per la possibile incidenza della disciplina regionale derogatoria sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

  • art. 9 Cost.

    Parametro costituzionale prospettato in relazione alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.

  • art. 41-quinquies l. n. 1150/1942

    Parametro interposto rispetto all’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di pianificazione urbanistica e standard edilizi.

  • D.M. n. 1444/1968

    Parametro interposto richiamato con riguardo alle regole urbanistiche e agli standard edilizi.

  • art. 11 d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008

    Indicato quale origine del c.d. Piano Casa.

  • art. 5 d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011

    Indicato quale disciplina del c.d. Secondo Piano Casa.

Massime di principio

  • La reiterazione per un periodo prolungato delle proroghe di una disciplina edilizia eccezionale e derogatoria può farle perdere il carattere della straordinarietà e porre questioni di compatibilità con l’esigenza di una pianificazione urbanistica coerente e stabile.
  • Una disciplina regionale che consenta interventi edilizi parcellizzati in deroga agli strumenti urbanistici può risultare costituzionalmente dubbia quando comprometta la necessaria visione complessiva degli interessi inerenti al governo del territorio.
  • La proroga di un regime edilizio derogatorio può assumere rilievo anche rispetto alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema quando consenta deroghe a strumenti territoriali o paesaggistici regionali, anche indirettamente attraverso la deroga al piano urbanistico comunale.
  • La questione di legittimità costituzionale è rilevante quando l’eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma regionale priverebbe l’intervento edilizio impugnato della base normativa necessaria per beneficiare degli incrementi volumetrici e delle deroghe urbanistiche.
  • La riduzione della durata dell’ultima proroga non esclude di per sé i dubbi di costituzionalità derivanti dalla reiterazione pluriennale di una disciplina originariamente transitoria, se la proroga complessiva ha trasformato il regime eccezionale in una disciplina sostanzialmente ordinaria.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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