Cassazione Civile, Ordinanza n. 02458/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava l’avviso di pagamento TARI relativo all’anno d’imposta 2015, emesso dal Comune di Nola per un immobile/area situata all’interno dell’Interporto di Nola. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello il giudice tributario regionale aveva riformato la decisione, escludendo il diritto alle riduzioni tariffarie previste dall’art. 1, commi 656 e 657, L. n. 147/2013. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione delle norme sulla TARI e delle fonti regolamentari locali, sostenendo che il servizio di raccolta dei rifiuti non era svolto all’interno dell’area interportuale, ma solo lungo le strade di collegamento e fino ai punti di accesso; di conseguenza sarebbe spettata quantomeno la riduzione tariffaria per mancato servizio nella zona servita solo in parte. Con i motivi successivi ha sostanzialmente reiterato le medesime censure, richiamando la perdurante identità delle modalità di svolgimento del servizio rispetto ad annualità precedenti, un precedente accordo transattivo su TARSU ridotta, e diverse decisioni di merito favorevoli alla sua tesi. Ha inoltre contestato la lettura della CTR secondo cui difetterebbe la prova dei presupposti della riduzione, sostenendo che la mancata raccolta nell’area interportuale integra il presupposto legale della riduzione stessa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva negato la riduzione TARI per difetto di prova, affermando invece che, quando il servizio di raccolta è istituito ma non svolto in una determinata zona di rilevanti dimensioni, opera la riduzione prevista dall’art. 1, comma 657, L. n. 147/2013; resta però necessario il giudizio di merito per determinare la concreta percentuale di riduzione in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta. La Corte ha quindi distinto tra il presupposto del diritto alla riduzione, che opera ope legis, e la sua quantificazione, che richiede accertamento fattuale del giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 1, comma 641, L. n. 147/2013
La TARI è dovuta per la disponibilità/occupazione o detenzione di locali e aree, indipendentemente dal concreto utilizzo del servizio, secondo una presunzione di produttività di rifiuti che il contribuente può vincere solo provando i presupposti delle riduzioni o esenzioni previste dalla legge.
art. 1, comma 656, L. n. 147/2013
Prevede una riduzione obbligatoria della TARI fino alla misura massima del 20% nei casi di mancato svolgimento del servizio, grave violazione della disciplina di riferimento o interruzione per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi; la riduzione opera ope legis, senza necessità di previsione regolamentare o domanda specifica, fermo l’onere probatorio sui presupposti.
art. 1, comma 657, L. n. 147/2013
Prevede una riduzione obbligatoria della TARI, fino al 40% e graduabile in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta, nelle zone in cui la raccolta non è effettuata; la norma opera automaticamente al ricorrere dei presupposti oggettivi e non richiede una previa previsione regolamentare, ma occorre l’accertamento in concreto della zona e della misura della riduzione.
art. 14, d.l. n. 201/2011, conv. dalla L. n. 214/2011
Richiamato come parte del quadro normativo dei prelievi sui rifiuti precedenti alla TARI, utile all’interpretazione sistematica della disciplina.
artt. 62 e 64, d.lgs. n. 507/1993
Richiamati per consolidare il principio secondo cui il tributo sui rifiuti è dovuto in ragione dell’occupazione o detenzione degli immobili nelle zone servite, a prescindere dall’effettiva utilizzazione del servizio.
art. 59, d.lgs. n. 507/1993
Richiamato quale antecedente normativo delle riduzioni tariffarie poi trasfuse nei commi 656 e 657 dell’art. 1 L. n. 147/2013.
d.lgs. n. 152/2006
Richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo sulla gestione dei rifiuti.
art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norme sul sindacato di legittimità invocate dalla ricorrente per censurare violazione di legge, nullità e vizi motivazionali; la Corte ha escluso che le censure mirassero a una rivalutazione del fatto, qualificandole come questioni di corretta individuazione dei presupposti di legge.
Massime di principio
- In materia di TARI, la regola generale è che il tributo è dovuto per la mera occupazione o detenzione di locali e aree idonei a produrre rifiuti, senza che rilevi il concreto utilizzo del servizio da parte dell’utente.
- L’onere di provare i presupposti delle riduzioni o esenzioni TARI grava sul contribuente, perché tali benefici costituiscono eccezioni alla regola del pagamento del tributo.
- Le riduzioni previste dai commi 656 e 657 dell’art. 1 L. n. 147/2013 hanno natura obbligatoria e operano ope legis al ricorrere dei relativi presupposti oggettivi, senza necessità di una specifica previsione nel regolamento comunale o di una domanda preventiva del contribuente.
- Il mancato svolgimento del servizio di raccolta in una determinata zona del territorio comunale, quando il servizio sia istituito ma non concretamente prestato fino alla prossimità dell’immobile, non comporta esenzione totale ma diritto a una riduzione tariffaria, da parametrarsi entro i limiti di legge.
- Ai fini dell’art. 1, comma 657, L. n. 147/2013, la nozione di 'zona' richiede un ambito territoriale di dimensioni significative; il giudice di merito deve accertare in concreto la sussistenza del presupposto e, se del caso, determinare la misura della riduzione in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
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