Cassazione Civile, Ordinanza n. 07946/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento, nella quale era stata contestata la mancata ammissione di un credito di importo rilevante insinuato in via chirografaria a titolo di mutuo e di saldo debitore di conto corrente. In sede di verifica il curatore aveva concluso per la non ammissione, richiamando il superamento del tasso soglia usurario nel rapporto di conto corrente e l’insufficienza documentale del contratto di finanziamento. Il giudice delegato aveva poi rigettato la domanda rilevando d’ufficio la nullità della clausola sulle commissioni di massimo scoperto e l’indeterminatezza del mutuo in relazione ai costi connessi a operazioni di finanza derivata. Il tribunale, decidendo sull’opposizione, ha invece rigettato la domanda ritenendo inopponibili al fallimento i documenti prodotti dal creditore perché privi di data certa anteriore ex art. 2704 c.c. Nel ricorso per cassazione il creditore ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità del decreto per avere il tribunale rilevato d’ufficio l’inopponibilità dei documenti per difetto di data certa, nonostante curatore e giudice delegato avessero esaminato il merito della domanda presupponendo l’opponibilità dei documenti; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 98 e 99 l. fall., sostenendo che il rilievo officioso del difetto di data certa avrebbe dovuto essere preceduto da contraddittorio e tutela del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che il difetto di data certa nelle scritture prodotte dal creditore in sede fallimentare è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, sicché non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. per il solo fatto del rilievo officioso. Ha però ritenuto fondato il profilo relativo al contraddittorio, osservando che, quando il giudice rileva d’ufficio una questione di fatto o mista di fatto e diritto come la mancanza di data certa, deve previamente segnalarla alle parti per consentire il dibattito e l’eventuale produzione di prove o la richiesta di rimessione in termini. Nel caso concreto tale obbligo non è stato rispettato e ciò ha vulnerato il diritto di difesa del creditore, anche alla luce delle oscillanti valutazioni già emerse nelle fasi precedenti. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il rilievo officioso del difetto di data certa non integra di per sé ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché si tratta di questione rilevabile d’ufficio.
art. 2704 c.c.
ai fini dell’opponibilità al fallimento dei documenti contrattuali è necessaria la data certa anteriore; la sua mancanza consente al giudice di non considerare opponibili le scritture prodotte.
art. 24 Cost.
il rilievo officioso della questione non può comprimere il diritto di difesa del creditore, che deve essere messo in condizione di contraddire.
art. 101 c.p.c.
il giudice deve sollecitare il contraddittorio quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d’ufficio non già discussa, specie se di fatto o mista di fatto e diritto.
artt. 98 e 99 l. fall.
nel giudizio di opposizione allo stato passivo operano le regole del contraddittorio e della difesa del creditore nella verifica del passivo.
Cass. 33724/2022
per il saldo negativo del conto corrente bancario la prova del credito richiede la produzione della scrittura contrattuale con data certa; per gli interessi del mutuo è sufficiente il titolo contrattuale che disciplini il calcolo degli interessi, senza necessità del piano di ammortamento.
Cass. Sez. U, 4213/2013
la mancanza di data certa nelle scritture prodotte in sede fallimentare è rilevabile d’ufficio.
Cass. 13920/2020
conferma la rilevabilità officiosa del difetto di data certa nei documenti prodotti dal creditore.
Cass. 2649/2021
ribadisce la rilevabilità d’ufficio della mancanza di data certa delle scritture contrattuali.
Cass. 28144/2023
nel rilevare d’ufficio il difetto di data certa il giudice deve segnalare la questione alle parti per consentire la discussione; l’omissione non determina nullità salvo lesione concreta delle possibilità difensive o istruttorie.
Cass. 11724/2021
l’obbligo di stimolare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. riguarda anche questioni miste di fatto e di diritto rilevate d’ufficio.
Cass. 1617/2022
conferma che il contraddittorio deve essere attivato anche per questioni di fatto o miste che il giudice intenda porre a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, la mancanza di data certa delle scritture contrattuali prodotte dal creditore è questione rilevabile d’ufficio dal giudice, poiché incide sull’opponibilità del documento alla massa.
- Il potere del giudice di rilevare d’ufficio un vizio o un’eccezione non esonera dall’obbligo di attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. quando la questione non sia stata previamente discussa tra le parti.
- La violazione del contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio non produce automaticamente nullità, ma la determina quando abbia concretamente inciso sulla possibilità della parte di difendersi, allegare fatti o chiedere prove.
- Nel credito da saldo passivo di conto corrente, la prova non può essere tratta dai soli estratti conto inviati al correntista in corso di rapporto, occorrendo la produzione del contratto con data certa opponibile al fallimento.
- Per il credito da mutuo, è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che disciplini il calcolo degli interessi, non essendo indispensabile il piano di ammortamento.
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