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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19157/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società immobiliare, ritenendola non operativa ai sensi della disciplina sulle società di comodo, dopo il rigetto dell'istanza di disapplicazione presentata dalla società. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, valorizzando lo stato di precarietà di un immobile e una perizia di parte che, secondo il giudice di merito, rendevano valido il valore dell'immobile per gli anni 2004, 2005 e 2006. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994 per non avere verificato se il nuovo valore dell'immobile consentisse effettivamente di superare il test di operatività; (2) vizio di motivazione per avere la CTR fatto generico riferimento al valore dell'immobile senza spiegare quali elementi della perizia dimostrassero il nesso tra le condizioni oggettive e la riduzione dei ricavi; (3) violazione degli artt. 277 e 112 c.p.c. per avere annullato l'avviso senza determinare comunque l'imposta dovuta; (4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la necessità di inserire il valore dell'immobile nel prospetto di operatività per verificare il superamento o meno del test.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli connessi e fondati, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di merito, che dovrà riesaminare la controversia fornendo congrua motivazione e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di società di comodo, il contribuente può superare la presunzione di non operatività solo allegando e provando situazioni oggettive straordinarie, indipendenti dalla sua volontà, idonee a rendere impossibile il raggiungimento del reddito o dei ricavi presunti; nel caso concreto, la motivazione della CTR era meramente assertiva e non spiegava il percorso logico-giuridico seguito per ritenere provata tale impossibilità. Ne consegue la cassazione con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 1, L. n. 724/1994

    introduce una presunzione legale relativa di non operatività della società quando i ricavi dichiarati sono inferiori al ricavo presunto calcolato sui beni patrimoniali intestati alla società.

  • art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994

    consente la disapplicazione della disciplina antielusiva solo in presenza di situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibile conseguire il volume minimo di ricavi o reddito presunto.

  • art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell'accertamento per la rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRES.

  • art. 53 Cost.

    evocato per ribadire la coerenza della presunzione di non operatività con la capacità contributiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ricomprende anche il controllo sulla corretta sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta, senza nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per il vizio di motivazione/apoditticità della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla necessità di inserire il valore dell'immobile nel prospetto di operatività.

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al dovere del giudice di pronunciare sulla determinazione dell'imposta dovuta.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • La disciplina delle società di comodo configura una presunzione legale relativa di non operatività, superabile dal contribuente solo mediante prova di specifiche situazioni oggettive straordinarie, indipendenti da scelte imprenditoriali volontarie, che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito presunti.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge può riguardare anche un vizio di sussunzione: la Corte può controllare se i fatti accertati dal giudice di merito siano stati correttamente ricondotti alla fattispecie normativa, senza procedere a una nuova valutazione del merito.
  • Quando il giudice di merito ritiene superata una presunzione legale relativa, la motivazione deve indicare in modo effettivo l'iter logico-giuridico seguito e gli elementi di fatto che rendono dimostrata l'impossibilità di raggiungere il reddito presunto; un'affermazione meramente assertiva è insufficiente.
  • La perizia di parte o il diverso valore di un immobile, da solo, non basta se non viene spiegato perché e in che misura esso sia idoneo a incidere sul test di operatività e a vincere la presunzione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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