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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2645/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per vari semestri (con riferimento ai periodi indicati nel provvedimento). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto contestato del 4/12/2020 era di lieve entità e avvenuto oltre quattro anni dopo gli ultimi semestri richiesti, per cui non poteva influire sui periodi oggetto della domanda di liberazione anticipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, pur riconoscendo l'eventuale lieve entità dell'episodio del 4/12/2020, ne ha valorizzato la gravità complessiva e il suo significato ai fini della valutazione della partecipazione all'opera rieducativa. Il comportamento criminoso, unitamente ai precedenti e alla condotta tenuta in costanza di arresti domiciliari (novembre 2013), è stato considerato indice di refrattarietà alla misura rieducativa e di abitualità delinquenziale, giustificando il diniego del beneficio. Conseguentemente il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54

    La norma disciplina la liberazione anticipata e richiede la verifica della partecipazione all'opera di rieducazione; la Corte conferma che la valutazione di meritevolezza è rimessa al giudice del merito e può tener conto di condotte successive che dimostrino refrattarietà al percorso rieducativo

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    norma penale sullo spaccio/traffico di stupefacenti; la sentenza segnala che reati di tale tipo commessi in costanza di misura (arresti domiciliari) non possono essere considerati di lieve entità ai fini della liberazione anticipata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per le spese

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015) e pronunce della Corte Costituzionale (C. Cost. n. 352 del 1991 e n. 276 del 1990)

    Richiamati principi secondo cui la liberazione anticipata persegue la finalità di favorire il reinserimento del condannato che abbia partecipato all'opera di rieducazione; tale partecipazione non si esaurisce nella mera buona condotta carceraria ma richiede adesione attiva ai trattamenti, e la valutazione della meritevolezza è rimessa al giudice di merito

Massime di principio

  • La concessione della liberazione anticipata è discrezionale e fondata sulla valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione; non è sufficiente la mera buona condotta formale
  • Reati commessi durante l'esecuzione di una misura (es. arresti domiciliari) sono valutati come indice di refrattarietà e possono precludere il beneficio, anche se taluni episodi sono formalmente di lieve entità
  • Un fatto successivo, anche se avvenuto dopo i semestri oggetto della richiesta, può incidere sulla valutazione complessiva della personalità e della propensione al reato del detenuto e legittimare il diniego della liberazione anticipata
  • Il giudice del merito ha ampia discrezionalità motivata: il ricorso in Cassazione è limitato a vizi di legittimità e carenze motivazionali non manifeste
  • Per aumentare le probabilità di ottenere la liberazione anticipata conviene dimostrare un coinvolgimento attivo nei programmi trattamentali e l'assenza di comportamenti che attestino recidiva o abitualità delinquenziale
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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