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Sentenza

Sentenza n. 2085/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 30 gennaio 2025, recante in oggetto «“SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI E OPERATIVI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO DELLA ASL NAPOLI 2 NORD, PROROGABILE PER ULTERIORI ANNI UNO (1)” – aggiudicazione gara ponte - CIG: B296B71E38», comunicata in data 4 febbraio 2025; - di tutti i verbali di gara; - del Disciplinare; - del Capitolato tecnico prestazionale e del Capitolato generale; - del Bando; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; quanto ai motivi aggiunti depositati il 22/9/2025: - della deliberazione del Direttore Generale n. 1519 del 30 luglio 2025, avente ad oggetto «“Affidamento del “Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania” – II Edizione ID:8715876” - presa d’atto sentenza TAR CAMPANIA n. 05097/2025 REG. PROV.COLL. del 07/07/2025, annullamento delibera ASL NA2 NORD n. 408 del 19/02/2025, subentro aggiudicatario gara ponte O.E. Alfredo Cecchini s.r.l.», nonché delle successive comunicazioni prot. 33301/u del 31 luglio 2025 e prot. 36930/u del 9 settembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202503977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara ponte per l'affidamento di servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione, nonché successivo provvedimento di subentro dell'aggiudicataria nel servizio

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicataria e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione comunicata il 4 febbraio 2025 con ricorso notificato il 21 luglio 2025, sostenendo che il termine di impugnazione decorresse soltanto dall'11 luglio 2025, quando il giudice civile aveva accolto il reclamo di altro concorrente, privando di effetti l'ordinanza cautelare che aveva consentito la provvisoria esecuzione di una precedente convenzione stipulata dalla ricorrente con So.Re.Sa. In via principale, ha dedotto l'erronea attribuzione del punteggio all'aggiudicataria per il criterio relativo al piano di formazione e informazione in materia di sicurezza degli operatori, assumendo che l'offerta indicasse un numero di ore inferiore ai minimi inderogabili previsti dalla disciplina sulla formazione in materia di sicurezza, antincendio e attività presso presidi ospedalieri. In via subordinata, ha contestato l'illegittimità dell'intera gara per mancata declinazione dei Criteri Ambientali Minimi nel disciplinare. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento con cui l'ASL, preso atto di una precedente sentenza del TAR, aveva disposto il subentro dell'aggiudicataria della gara ponte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibili per tardività sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, senza esaminare le censure relative all'offerta dell'aggiudicataria e alla mancata declinazione dei CAM. L'aggiudicazione era stata comunicata il 4 febbraio 2025, mentre l'impugnazione era stata notificata il 21 luglio 2025, oltre il termine dimidiato di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a. Il giudice ha escluso che la decorrenza potesse essere differita al momento in cui la ricorrente aveva perso l'utilità derivante dalla precedente convenzione. Nel rito appalti il termine decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione o dalla messa a disposizione degli atti e non può essere ancorato a circostanze esterne alla gara, né a un interesse asseritamente divenuto lesivo solo in seguito. La precedente convenzione, inoltre, era stata mantenuta soltanto in via provvisoria per effetto di un'ordinanza cautelare del giudice civile, in contrasto con gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato integralmente la gara regionale e travolto le convenzioni stipulate; la ricorrente era altresì stata informata della sentenza resa in sede di ottemperanza che aveva chiarito tale caducazione. La posizione della ricorrente era quindi precaria e non escludeva l'interesse immediato a impugnare l'aggiudicazione quale seconda classificata. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti dell'ASL non costituita.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 2, c.p.a.

    Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici [...] oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice.

    Nel contenzioso relativo alle procedure di affidamento, il termine dimidiato di trenta giorni decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione o dalla messa a disposizione degli atti e non tollera differimenti fondati su circostanze esterne alla gara o su un interesse asseritamente divenuto lesivo soltanto in seguito.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale disposizione processuale applicabile alla pronuncia.

  • d.lgs. 81/2008

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'inosservanza dei minimi di formazione e addestramento in materia di sicurezza; la relativa censura non è stata esaminata per la tardività del ricorso.

  • Accordo Stato-Regioni n. 211/2011

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle ore minime di formazione sulla sicurezza; la censura non è stata esaminata.

  • D.M. 2 settembre 2021

    Invocato dalla ricorrente con riferimento alla formazione antincendio; la censura non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alle procedure di affidamento, il termine di trenta giorni per impugnare l'aggiudicazione decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione o dalla messa a disposizione degli atti secondo le modalità previste dalla legge, e non può essere differito in ragione di eventi estranei alla gara o del successivo consolidarsi dell'interesse del concorrente.
  • L'aggiudicazione produce una lesione immediata e attuale della posizione del concorrente non aggiudicatario, il quale deve impugnarla tempestivamente anche quando invochi l'esistenza di una diversa convenzione o utilità derivante da altra procedura di affidamento.
  • Una situazione favorevole mantenuta soltanto in via cautelare e provvisoria non esclude l'interesse immediato a impugnare una nuova aggiudicazione e non consente di recuperare il termine decadenziale già decorso.
  • Nel rito appalti, la certezza e la stabilità degli affidamenti pubblici impediscono di subordinare la decorrenza del termine di impugnazione alla successiva individuazione, caso per caso, del momento in cui il provvedimento sarebbe divenuto concretamente lesivo.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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