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Sentenza

Sentenza del 29/01/2020 n. 1961 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Avviso di accertamento 1998 emesso per mancata risposta a questionario: l'Ufficio ha recuperato a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile strumentale (compravendita con atto notarile del 1988 per lire 132.000.000) non dichiarata e ha disconosciuto un credito IVA di Euro 41.887,00 riferito all'anno precedente per omessa presentazione della dichiarazione. La contribuente ha contestato in primo grado sostenendo che il corrispettivo era stato versato mediante acconti negli anni 1996-1997 con emissione delle relative fatture (quindi l'operazione era già stata rilevata in quei periodi) e ha prodotto documentazione depositata in primo grado con memoria del 3 maggio 2006; ha inoltre richiamato la propria posizione di successore nel debito a seguito di scissione. L'Ufficio ha impugnato le valutazioni favorevoli alla contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Erario e confermato la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso della società. La Corte ha ritenuto infondati i vari motivi di ricorso: 1) la CTR non ha ecceduto il thema decidendum nell'individuare il momento impositivo in anni anteriori al 1988, poiché la questione della rilevanza ai fini IVA degli acconti con fattura era stata sollevata dalla contribuente e collegata al profilo reddituale; 2) il principio di competenza non è violato perché, essendo state emesse e fatturate somme negli anni 1996-1997, ai sensi dell'art. 6 DPR 633/1972 le operazioni sono considerate effettuate alla data della fattura/ del pagamento limitatamente all'importo fatturato/pagato; 3) la CTR ha validamente ammesso e valutato la documentazione depositata in primo grado ai sensi della deroga prevista dall'art. 32 DPR 600/1973 (comma 5) avendo ritenuto non volontaria l'assenza della documentazione in sede di controllo; 4) il credito IVA contestato è stato ritenuto recuperabile e la richiesta di rimborso formulata nelle controdeduzioni in appello è stata considerata tempestiva perché l'impugnazione interrompe il termine di prescrizione decennale (art. 2943 c.c.) e l'azione era stata esercitata nei termini. La Corte ha posto le spese a carico della parte soccombente (Erario) in Euro 5.600,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 4

    Per le cessioni di immobili, se il corrispettivo (o acconti) è fatturato o pagato prima della stipula dell'atto, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento; quindi l'imponibilità IVA e la rilevanza reddituale, per la quota fatturata/pagata, si riferiscono al periodo d'imposta del pagamento/fattura.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (commi 4 e 5)

    I documenti non prodotti in sede di controllo possono essere ammessi in giudizio se la mancata esibizione non è imputabile al contribuente (deroga del comma 5); la limitazione all'utilizzabilità opera solo quando l'amministrazione ha previamente richiesto i documenti e il contribuente ha volontariamente rifiutato o occultato la documentazione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 75

    Principio di competenza: i componenti positivi di reddito sono imputati al periodo di competenza, ma concretamente la Corte ha ritenuto che, quando il corrispettivo è stato incassato con fattura in anni anteriori, la quota rilevante è da imputare a quegli anni.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 36, 57, 58, 62

    Norme di regolazione del processo tributario applicate dalla Corte per valutare ammissibilità delle eccezioni processuali, produzione documentale ed esame delle questioni di rito e di merito; in particolare l'art. 62 è richiamato in relazione ai poteri della Corte nelle questioni di rito e merito.

  • Codice Civile, artt. 2943 e 2945

    L'impugnazione dell'avviso di accertamento interrompe il termine di prescrizione decennale per il diritto al rimborso IVA (art. 2943 c.c.) e sospende la prescrizione fino al passaggio in giudicato (art. 2945 c.c.).

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30

    Rilevanza dell'eccedenza IVA e del rapporto tra detrazione e rimborso: detrazione e rimborso sono manifestazioni alternative dello stesso diritto e l'impugnazione dell'avviso che ridefinisce l'intera base imponibile investe tutte le poste IVA rilevanti.

  • Codice Civile, art. 2697

    Regola della prova: il motivo di ricorso che mirava a nuova valutazione di fatti era inammissibile in cassazione, la Corte non riesamina fatti e valutazioni di merito già accertate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Se in una compravendita immobiliare il corrispettivo (o acconti) è pagato e fatturato prima della stipula dell'atto, la quota pagata si considera operazione effettuata alla data del pagamento/fattura ai fini IVA e, limitatamente a quella quota, va imputata al periodo d'imposta di incasso.
  • Documenti non prodotti durante il controllo possono essere comunque ammessi in giudizio se il contribuente dimostra che la mancata esibizione non è stata volontaria (es. società inattiva da anni, necessità di recuperare atti presso consulenti); l'amministrazione deve aver effettuato una richiesta/ricerca documentale rilevabile.
  • La richiesta di rimborso IVA e la contestazione del credito IVA devono essere valutate unitariamente: l'impugnazione di un avviso che ridetermina l'intera base imponibile può interrompere il termine decennale di prescrizione per il rimborso; pertanto il contribuente può salvaguardare il diritto al rimborso opponendosi nel termine processuale.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto: le contestazioni dirette a sindacare la valutazione di fatto operata dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili.
  • Chi intende contestare la tempistica di imputazione del reddito deve sollevare in primo grado i profili collegati (es. rilevanza IVA degli acconti) perché il giudice possa affrontare anche i connessi effetti reddituali; questioni sollevate dalla parte vengono ritenute comprensive anche degli effetti tributari correlati.
  • La deroga prevista dall'art. 32 DPR 600/1973 deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa: la preclusione all'utilizzabilità dei documenti ha senso solo in presenza di comportamenti volontari di sottrazione o omissione da parte del contribuente dopo specifiche richieste dell'Amministrazione.

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