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Ordinanza

Ordinanza n. 2635/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento ​- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell’Area Assistenti, profilo di conducente di mezzi a motore (prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024), pubblicata in data 13 novembre 2025, e ciò nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio; del verbale della Commissione esaminatrice della sessione dell’11 novembre 2025 con cui è stata approvata la graduatoria finale dei vincitori e idonei; del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. 0013630.ID) del 12 novembre 2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito; della comunicazione individuale del 19 novembre 2025, con cui si è data notizia al ricorrente della sua posizione nella graduatoria degli idonei; del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID) con cui è stata disposta l’assunzione dei vincitori del concorso pubblico; del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. Prot. n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID) con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di merito; del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data 22 novembre 2025, volta ad ottenere la rettifica della graduatoria con il riconoscimento del titolo di riserva; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti connessi di un concorso pubblico per 1.000 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, limitatamente alla mancata valutazione del titolo di riserva derivante dallo svolgimento del servizio civile

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, gli atti di approvazione e validazione della graduatoria, la comunicazione della propria posizione, gli atti di assunzione dei vincitori, lo scorrimento della graduatoria e il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di riesame in autotutela. Ha dedotto che la mancata inclusione tra i vincitori e la conseguente impossibilità di partecipare alla scelta della sede sarebbero dipese dall'omessa valutazione del titolo di riserva costituito dallo svolgimento del servizio civile. Tale omissione avrebbe determinato il collocamento al 1297° posto della graduatoria degli idonei, con il punteggio complessivo di 48. Considerato l'elevato numero dei potenziali controinteressati e la difficoltà di reperirne i domicili, il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto che la posizione giuridica dedotta potesse essere tutelata mediante la fissazione della pubblica udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissandola per il 16 settembre 2026. Ha inoltre autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. L'avviso dovrà indicare l'autorità giudiziaria e il numero di registro generale, le parti, gli estremi degli atti impugnati, una sintesi dei motivi, i controinteressati, le modalità di consultazione del processo, gli estremi dell'ordinanza e il testo integrale del ricorso. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre sulla home page il collegamento agli atti di notifica. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Gli oneri della pubblicazione sono posti a carico del ricorrente con separato provvedimento, previa documentazione dei costi sostenuti dal Ministero. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice cautelare, quando la tutela della posizione dedotta lo renda opportuno, di fissare direttamente la pubblica udienza di trattazione del merito; nel caso concreto l'udienza è stata fissata per il 16 settembre 2026.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    Consente la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria; la disposizione è stata applicata autorizzando la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale base normativa per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il numero dei potenziali controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta di parte, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendone puntualmente modalità, contenuti e termini.
  • Nella notificazione per pubblici proclami disposta nel processo amministrativo, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione può comprendere il testo integrale del ricorso e del provvedimento giudiziale, l'elenco dei controinteressati e un avviso con le informazioni necessarie a identificare il giudizio e a seguirne lo svolgimento.
  • Il mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dal giudice per la pubblicazione degli atti e per il deposito della relativa prova può comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • La fissazione della pubblica udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce il merito della controversia, ma assicura la successiva trattazione della domanda principale in udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPartecipazione procedimentale

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