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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33982/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 20/10/2022 che aveva confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Udine del 25/2/2020 di condanna per il reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 441, comma 5, e 603, comma 1, c.p.p., per avere la Corte di appello rigettato con motivazione generica la richiesta di integrazione istruttoria riguardante l'escussione del commercialista Paolo Desole (testimone ritenuto dall'imputato decisivo per dimostrare la sua mera veste di prestanome e l'esistenza di amministratori di fatto); 2) carenza del dolo specifico di evasione, sostenendo che l'istruttoria provasse al più una responsabilità colposa dell'imputato quale amministratore di diritto, privo di conoscenza degli aspetti contabili e affidatosi a un professionista; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, ritenuta apodittica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta di integrazione istruttoria in sede di appello con rito abbreviato non fosse di 'assoluta necessita' ai sensi dell'art. 603 c.p.p., e che la Corte di appello avesse motivatamente escluso il carattere decisivo della deposizione del commercialista Desole. Le censure relative al dolo specifico e alla motivazione attengono a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; la Corte di merito aveva infatti dato valutazioni congrue e supportate da elementi oggettivi (nomina e ruolo dell'imputato quale socio di maggioranza e amministratore unico, consegna della documentazione contabile al Desole, disdetta del contratto di locazione sede sociale, imposta evasa consistente). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    Norma contestata per il reato di evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto fossero compatibili con la sussistenza del dolo (anche nella forma del dolo eventuale) dell'amministratore, nonostante l'affidamento a un professionista.

  • Codice di procedura penale, art. 603, comma 1 e comma 3

    Nel rito abbreviato d'appello la richiesta di integrazione istruttoria da parte delle parti costituisce una facolta che il giudice esercita ex officio solo nei limiti dell'assoluta necessita; la Corte ha ritenuto che tale condizione non ricorresse e che la prova disponibile fosse sufficiente.

  • Codice di procedura penale, art. 441, comma 5

    Richiamato in relazione ai limiti procedurali dell'istruzione probatoria e alle modalita di impugnazione; la Corte ha ritenuto le doglianze inerenti la mancata integrazione non fondate.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha inflitto il versamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita, fermo restando l'obbligo di corresponsione della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato d'appello l'escussione di ulteriori testi puo essere disposta dal giudice solo se sussiste l'assoluta necessita ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; la semplice richiesta delle parti non impone l'integrazione se la prova gia acquisita e ritenuta sufficiente e la deposizione invocata ha carattere generico o ipotetico.
  • La Corte di Cassazione non puo rimettere in discussione le valutazioni di merito sui fatti e sulla prova quando queste risultano motivate e non manifestamente illogiche o contraddittorie; le censure che consistono in una diversa lettura degli elementi probatori sono normalmente inammissibili.
  • Per confutare la sussistenza del dolo nei reati tributari occorre dimostrare che gli elementi istruttori escludono ogni forma di intenzionalita; postulare solo la possibilita di una colpa o l'affidamento a un professionista non e sufficiente se emergono comportamenti dell'amministratore indicativi di consapevolezza e controllo.
  • La qualita di socio di maggioranza e di amministratore unico, nonche atti concreti compatibili con l'esercizio del controllo (es. consegna della documentazione, gestione di sedi), sono elementi rilevanti per attribuire responsabilita penale aziendale e possono contrastare la tesi del mero prestanome.
  • Se il ricorso in Cassazione e dichiarato inammissibile, la parte puo esser condannata alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sussista colpa grave nella proposizione dell'impugnazione secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.

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