Cassazione Penale, Sentenza n. 43720/2024 del 29/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto ritenendo: 1) il riconoscimento operato mediante filmati e confronto con cartellini fotosegnaletici fosse inattendibile e motivato in modo lacunoso (assenza di descrizione delle peculiarità fisiche, epoca delle foto, modalità suggestive dell'individuazione); 2) errata applicazione delle aggravanti previste dall'art. 625 c.p. (n.4 spiccata astuzia, n.5 concorso con piu' di tre soggetti, n.7 esposizione della cosa alla pubblica fede) per mancanza del "quid pluris" sulla destrezza, assenza di prova di concorso organizzato con altri e dedotta efficacia di placche antitaccheggio e videosorveglianza che escluderebbero l'esposizione alla pubblica fede; 3) insufficiente motivazione sulla quantificazione della pena e sugli aumenti ex art.81 c.p. applicati ai reati satellite (mancata distinzione e motivazione puntuale delle singole maggiorazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In motivazione ha ritenuto che: la valutazione dell'attendibilità dell'individuazione fotografica e delle immagini è riservata al giudice di merito e non suscettibile di una rilettura in sede di legittimità; la Corte d'appello ha fornito argomentazione logica e sufficiente affermando l'ottima nitidezza delle immagini, la reiterazione delle riprese in diversi punti vendita, il confronto con foto segnaletiche, il riconoscimento anche del responsabile della sicurezza e il riscontro di contatti telefonici e fermo congiunto; le aggravanti ex art.625 n.4, n.5 e n.7 sono state correttamente applicate sulla base della modalità esecutiva collaudata (furti di prova, coordinamento di gruppo e sottrazioni di notevole valore) e sul fatto che videosorveglianza e placche antitaccheggio non escludono automaticamente l'esposizione alla pubblica fede; la motivazione sulle maggiorazioni per continuazione (art.81 c.p.) è stata ritenuta adeguata e proporzionata, con aumenti contenuti e giustificati in relazione al valore dei singoli furti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
Le aggravanti sono state ritenute applicabili: n.4 (destrezza) per la metodologia collaudata dei "furti di prova" e il coordinamento che eludeva la sorveglianza; n.5 per l'azione concertata e reiterata di tre o più soggetti; n.7 (esposizione alla pubblica fede) non esclusa dalla presenza di videosorveglianza o placche antitaccheggio quando tali misure non impediscono materialmente la sottrazione.
art. 213 c.p.p.
La Corte precisa che le formalità previste per la ricognizione di persona non sono necessariamente richieste per le individuazioni fotografiche operate in fase di indagini: il giudice valuta l'efficacia probatoria dell'atto secondo il libero apprezzamento.
art. 606 c.p.p.
Sono i fondamenti normativi dei motivi di cassazione dedotti; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (vietata la mera riconsiderazione del merito o nuova valutazione delle prove).
art. 81 c.p.
Regola le maggiorazioni per i reati in continuazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato sufficientemente le maggiorazioni applicate, con attenzione alla proporzione e al divieto di cumulo surrettizio.
art. 189 c.p.p.
Richiamata implicitamente nella qualificazione delle individuazioni fotografiche come prove atipiche: la loro efficacia dipende dal valore della dichiarazione confermativa e dalla valutazione complessiva del giudice.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: critiche che mirano a una rivalutazione fattuale sono inammissibili.
- L'individuazione tramite filmati o fotografie effettuata dalla polizia giudiziaria è una prova atipica la cui forza probatoria dipende dalla qualità della dichiarazione e dal contesto (nitidezza immagini, reiterazione, confronto con foto segnaletiche, ulteriori riscontri), non necessariamente dal rispetto formale delle regole della ricognizione di persona.
- La presenza di sistemi di videosorveglianza o di placche antitaccheggio non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; va valutata l'effettiva efficacia della sorveglianza e la tempestività dell'intervento.
- L'aggravante della destrezza può sussistere quando emerge una condotta caratterizzata da abilità, astuzia o avvedutezza idonea ad eludere la sorveglianza (es. furti di prova, coordinamento e modalità ripetute).
- Nella determinazione delle maggiorazioni per reati in continuazione (art.81 c.p.) il giudice di merito deve motivare le singole maggiorazioni con riferimento alla proporzione tra le pene; tuttavia motivazioni concise sono ammissibili se gli aumenti sono contenuti e chiaramente riconducibili a elementi concreti (valore dei beni, modalità).
- Per difendere efficacemente casi simili, occorre: produrre elementi concreti per contestare l'identificazione (es. alibi, incongruenze tecniche sulle immagini, datazione foto), dimostrare l'efficacia reale della vigilanza o dei dispositivi antitaccheggio, e contestare dettagliatamente il calcolo delle maggiorazioni con riferimento ai criteri di proporzione.
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