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Sentenza

Sentenza del 23/12/2020 n. 1119 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Impugnabilità cartella di pagamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento per euro 39.561,49 deducendo: 1) inesistenza della notificazione della cartella; 2) illegittimità della causale tributaria (vizi relativi all'atto presupposto). La cartella risultava derivare da una iscrizione conseguente alla "sentenza Commissione Tributaria Regionale n. 243/1/11 depositata il 27 novembre 2011 e passata in giudicato", di cui il ricorrente era a conoscenza.

La decisione

La CTR ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. In particolare: ha rigettato l'eccezione dell'ufficio relativa alla carenza di motivi specifici dell'appello (art. 53 d.lgs. 546/1992), ritenendo comunque assolto l'onere poiché l'appello riproponeva le argomentazioni; ha dichiarato inammissibile in appello il motivo relativo alla mancata notificazione perché non proposto in primo grado (art. 57 d.lgs. 546/1992); nel merito ha confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché i vizi dedotti attengono all'atto presupposto (la sentenza della CTR n. 243/1/11) della quale il contribuente aveva piena conoscenza, e dunque non potevano essere sollevati nella impugnazione della cartella. Spese compensate in primo grado; in grado d'appello liquidate in favore dell'ufficio per euro 2.300,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 53

    Richiede che l'atto di appello contenga motivi specifici dell'impugnazione; la giurisprudenza consente tuttavia che la riproposizione in appello delle argomentazioni di primo grado assolva l'onere di specificazione, in considerazione del carattere devolutivo pieno dell'appello.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 57

    Pone il divieto di proporre in appello domande nuove non avanzate in primo grado; pertanto motivi non dedotti in primo grado devono essere dichiarati inammissibili d'ufficio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    ex plurimis, Cass. 26843/2018, 12759/2018, 25995/2017, 13102/2017, 4818/2015, 8704/2013, 21477/2004

    Principio consolidato: la cartella di pagamento è impugnabile principalmente per vizi propri; i vizi relativi all'atto presupposto possono essere fatti valere eccezionalmente solo se il contribuente dimostra di non aver avuto la 'legale conoscenza' dell'atto presupposto; se il contribuente era a conoscenza dell'atto presupposto (es. sentenza passata in giudicato) non è ammesso riesaminare in via incidentale quei vizi tramite l'impugnazione della cartella.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento va impugnata solo per i vizi propri dell'atto (errori formali, difetti di notifica della cartella stessa, errore nell'indicazione degli importi ecc.).
  • I profili di illegittimità dell'atto presupposto (es. una sentenza o un accertamento) non possono normalmente essere riesaminati nel giudizio sulla cartella, salvo che il contribuente provi di non aver avuto la legale conoscenza dell'atto presupposto; in tal caso è ammesso sollevare quei motivi.
  • In appello non è possibile introdurre questioni nuove che non siano state sollevate in primo grado (divieto ex art. 57 d.lgs. 546/1992); tali motivi saranno dichiarati inammissibili.
  • L'atto di appello deve contenere motivi specifici (art. 53), ma la re-proposizione delle argomentazioni di primo grado può essere sufficiente a soddisfare il requisito formale quando l'appello è volto al riesame della causa nel merito.
  • Se la cartella esplicita chiaramente l'atto presupposto e risulti che il contribuente ne era a conoscenza, il giudice tenderà a dichiarare inammissibile l'impugnazione della cartella quando i motivi attengono sostanzialmente all'atto presupposto; in tali casi la tutela va ricercata con mezzi idonei a impugnare direttamente l'atto presupposto (se ancora possibile).

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