Sentenza del 23/12/2020 n. 29337 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il preavviso di fermo relativo a una cartella esattoriale, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere inesistente la notifica della cartella perché dagli atti risultava solo una copia priva della sottoscrizione del consegnatario. In Cassazione Equitalia deduceva violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. 602/1973, art. 26, per la valutazione sulla validità della notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto dal contribuente, ha ritenuto inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia e, cassando la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale presentato da Equitalia per tardività e per mancanza di correlazione con l'appello principale. Di conseguenza la pronuncia di primo grado è passata in giudicato nei confronti del contribuente; Equitalia è condannata al pagamento delle spese di giudizio (Euro 2.500 oltre accessori) e sono richiamate le disposizioni sul contributo unificato (D.P.R. 115/2002, art. 13). La Corte ha pertanto deciso sul profilo di ammissibilità procedurale e non ha valutato nel merito la questione probatoria circa la firma sul documento prodotto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocata da Equitalia come motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha risolto la controversia su basi procedurali (inammissibilità dell'appello incidentale) senza entrare nel merito della doglianza fatta valere con questo motivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Norma richiamata in relazione alla prova della notifica della cartella esattoriale; la CTR aveva ritenuto insufficiente la copia priva della firma del consegnatario. La Cassazione non ha deciso definitivamente sulla questione materiale della validità della notifica perché ha rigettato l'impugnazione per motivi di ammissibilità.
art. 333 c.p.c.
Regola l'appello incidentale; la Corte ha ricordato che l'appello incidentale deve avere un interesse insorto in conseguenza dell'appello principale e non può servire a recuperare un termine di impugnazione già decorso.
art. 334 c.p.c.
Richiamata nella discussione sulla tempestività e sugli effetti dell'appello incidentale; la Corte ha confermato l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo quando manca il collegamento con l'appello principale.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dal contribuente per lamentare la carenza di interesse dell'Agenzia a impugnare; la Corte ha valorizzato il principio che l'interesse ad impugnare deve essere reale e concreto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e 1-bis
Norme richiamate in ordine al contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente principale.
Massime di principio
- L'appello incidentale è ammissibile solo se l'interesse all'impugnazione trae origine dall'impugnazione principale; non può servire a recuperare un termine di impugnazione già decorso per l'appello principale.
- Se l'appello principale incide soltanto su questioni formali (es. estromissione), un appello incidentale che solleva questioni sostanziali estranee non è automaticamente ammissibile.
- La carenza di prova della notifica (es. produzione di una sola copia priva della firma del consegnatario) può portare a ritenere la notifica inefficace, ma la verifica di ciò resta questione di merito che la Corte di legittimità evita se la controversia è decisa su ragioni procedurali.
- Le eccezioni processuali (termine di impugnazione, interesse ad agire, tardività) vanno tempestivamente sollevate e decise: la mancata decisione in sede di merito può essere motivo di impugnazione in Cassazione, purché opportunamente prospettata e nei termini.
- Per provare la regolare consegna di atti esecutivi/cartelle è opportuno che il concessionario produca documentazione idonea e preferibilmente l'originale con la sottoscrizione del destinatario o altra prova equivalente della ricezione.
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