Sentenza del 23/12/2020 n. 1120 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Imposta di Registro. Art. 51, comma 3, del d.P.R. 131/1986.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contro avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativo al valore dichiarato di immobili trasferiti con atto notarile (valore dichiarato €350.000 contestato dall'ufficio come €810.000). Questione centrale: utilizzabilità, ai fini della determinazione del valore venale ai sensi dell'art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986, della perizia bancaria redatta per la concessione di un mutuo (e dei valori OMI) rispetto ai valori dichiarati nell'atto notarile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986 non elenchi in modo tassativo le fonti di valutazione e che la perizia bancaria rientri nella formula aperta "ogni altro elemento di valutazione"; di conseguenza la perizia bancaria (corroborata dai valori OMI) è utilizzabile dall'Amministrazione per rettificare il valore dichiarato. Spese di giudizio liquidate in favore dell'amministrazione finanziaria per euro 2.500,00 a carico della società contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, art. 51, comma 3
L'elencazione delle fonti ai fini della determinazione del valore non è chiusa; la formula finale "ogni altro elemento di valutazione, anche (e non solo) sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni" è aperta e comprende anche perizie bancarie e simili elementi extranei all'atto notarile.
d.lgs. 546/1992, art. 53
L'atto di appello deve contenere motivi specifici, ma secondo consolidata giurisprudenza l'onere è assolto anche se l'appello ripropone e ribadisce le ragioni già esposte in primo grado, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. 24548/2020)
Principio richiamato: la perizia bancaria rientra nella nozione di "altri elementi di valutazione" prevista dall'art. 51, comma 3, e può essere utilizzata dall'Amministrazione per la determinazione del valore venale ai fini dell'imposta di registro.
Massime di principio
- L'art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986 prevede una formula aperta di fonti di valutazione: l'Amministrazione può utilizzare, oltre ai listini e agli elementi catastali, anche perizie bancarie, valori OMI, perizie assicurative e altri elementi esterni per contestare il valore dichiarato.
- Una perizia bancaria redatta per la concessione di un mutuo è in linea di principio idonea come elemento di valutazione ai fini della determinazione del valore venale e può legittimare una rettifica fiscale, specialmente se corroborata da altri riscontri (es. valori OMI).
- Il contribuente che intenda contrastare una rettifica basata su perizia bancaria dovrebbe produrre elementi di segno contrario (perizia indipendente, comparazioni di mercato, documentazione sullo stato reale degli immobili, elementi che ne giustifichino il valore più basso) e contestare eventuali vizi nella metodologia di stima.
- Sul piano procedurale, l'appello resta un mezzo pienamente devolutivo: anche il mero richiamo in appello delle ragioni già spiegate in primo grado può essere ritenuto sufficiente ai fini dell'adempimento dell'onere di specificazione dei motivi, alla luce della giurisprudenza consolidata.
- Le spese di giudizio seguono la soccombenza: il soggetto che perde la causa è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali.
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