Sentenza del 23/12/2020 n. 4260 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tassa automobilistica - Responsabile d'imposta - Soggetto iscritto al Pubblico Registro Automobilistico alla scadenza del termine utile per il pagamento - Costituisce presunzione relativa - Prova dell'avvenuto trasferimento - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla responsabilità per la tassa automobilistica: l'amministrazione ha ritenuto responsabile per il pagamento il soggetto risultante iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) alla scadenza del termine utile. Il ricorrente ha contestato tale attribuzione di responsabilità sostenendo di aver trasferito il veicolo prima della scadenza, cercando di dimostrare che la presunzione prevista dall'art. 5 del d.l. n. 953/82 non fosse insormontabile.
La decisione
Il giudice ha affermato che l'art. 5 del d.l. n. 953/82 instaura una presunzione relativa: il soggetto risultante dal PRA alla scadenza è presumibilmente il contribuente obbligato, ma tale presunzione può essere superata. Se il ricorrente fornisce prova documentale a data certa dell'avvenuto trasferimento anteriormente alla scadenza del termine di pagamento, l'obbligo fiscale nei suoi confronti viene meno. Di conseguenza, nel caso in cui il ricorrente abbia prodotto documenti a data certa che attestano il trasferimento, il ricorso viene accolto e l'accertamento annullato o rettificato.
Norme richiamate
art. 5 del d.l. n. 953/82
L'art. 5 attribuisce la responsabilità della tassa automobilistica a chi risulta proprietario nel PRA alla scadenza del termine di pagamento, ma tale attribuzione costituisce una presunzione relativa, suscettibile di essere vinta mediante documenti a data certa che provino il trasferimento del veicolo prima della scadenza.
Massime di principio
- L'iscrizione nel PRA alla data di scadenza costituisce una presunzione di responsabilità ma non una certezza assoluta: può essere contestata con prova contraria.
- La prova idonea a superare la presunzione deve essere documentale e a data certa (es. atto notarile, certificato di passaggio di proprietà con data certa, registrazione al PRA antecedente la scadenza).
- Il soggetto che contesta l'addebito (di norma il privato/venditore) ha l'onere di fornire la prova del trasferimento anteriore alla scadenza; in mancanza di tale prova, prevale la risultanza del PRA.
- Le amministrazioni possono basare gli accertamenti sulla risultanza del PRA, ma questi accertamenti sono impugnabili se il contribuente dimostra il trasferimento con documenti a data certa.
- Per evitare controversie, è consigliabile effettuare tempestivamente la trascrizione/registrazione del trasferimento e conservare documenti con data certa che attestino il passaggio di proprietà.
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