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Sentenza

Sentenza del 23/12/2020 n. 29340 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso della societa' contro due avvisi di accertamento: l'Ufficio aveva ritenuto che la societa' avesse indebitamente fruito del credito d'imposta per investimenti produttivi in aree svantaggiate (L. n. 388/2000, art. 8) perche' gli immobili agevolati, pur costituendo un complesso unitario polifunzionale, erano stati locati a terzi. L'Amministrazione sostiene che la locazione e l'utilizzo da parte di terzi precludono la qualifica di complesso unitario polifunzionale e violano l'obbligo di mantenere i beni strumentali per l'attivita' d'impresa per almeno cinque anni, con conseguente perdita o rideterminazione del beneficio.

La decisione

La Corte di legittimita' ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, per effetto dell'art. 7, comma 1‑bis del D.L. n. 203/2005 (conv. L. n. 248/2005), la locazione a terzi non impedisce il mantenimento del credito d'imposta a condizione che gli immobili continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR. La Corte ha inoltre osservato che nel caso concreto esistevano sinergie funzionali (base logistica/gestione logistica per le conduttrici nel settore della grande distribuzione) tali da qualificare il complesso come unita' polifunzionale. Conseguentemente il ricorso dell'Amministrazione e' stato rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese per Euro 15.000,00 oltre accessori di legge; non e' disposto il cosiddetto "doppio contributo" a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • L. n. 388 del 2000, articolo 8, comma 7

    Prevede il credito d'imposta per investimenti produttivi in aree svantaggiate e stabilisce limiti all'uso dei beni agevolati (obbligo di uso strumentale per l'attivita' d'impresa per un periodo minimo). La Corte interpreta la norma insieme alle successive norme interpretative, evitando letture restrittive che escludano il beneficio in caso di locazione a terzi se sussistono i requisiti di uso d'impresa.

  • Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 7, comma 1‑bis (convertito dalla L. n. 248 del 2005)

    Norma interpretativa che chiarisce che la locazione degli immobili costituenti un complesso unitario polifunzionale a terzi non comporta, di per se', la destinazione a strutture produttive diverse e quindi la perdita del beneficio, purché gli immobili siano comunque utilizzati per lo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR.

  • Art. 55 TUIR

    Richiamato per definire il concetto di utilizzo per lo svolgimento di attivita' d'impresa: la condizione richiesta dalla norma interpretativa e' che i beni siano destinati a finalita' di impresa, anche se gestiti o utilizzati da soggetti terzi.

  • Circolare A.d.E. 29/E del 2007

    Fornisce indirizzi amministrativi secondo cui la qualifica di 'complesso unitario polifunzionale' presuppone sinergie e economie di scopo; la Corte ha rifiutato un'applicazione rigidamente restrittiva della circolare quando contrastante con l'interpretazione normativa operata dal D.L. 203/2005.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1‑quater e L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17

    Norme relative al contributo unificato processuale: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le Amministrazioni dello Stato, tramite il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dall'obbligo del cosiddetto 'doppio contributo' in caso di soccombenza.

  • Giurisprudenza SS.UU. (ex multis, n. 9938/2014) e Sez. 6‑L n. 1778/2016

    Principio che lo Stato e le amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo nei casi previsti, con la conseguenza che non si applica il doppio contributo a carico dell'Amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • La mera locazione a terzi di immobili agevolati non comporta automaticamente la perdita del credito d'imposta per investimenti produttivi: rileva che gli immobili continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento di attivita' d'impresa (art. 55 TUIR), come chiarito dal D.L. n. 203/2005, art. 7, comma 1‑bis.
  • Non e' richiesta l'identita' tra l'attivita' svolta dal beneficiario e quella svolta dal conduttore: possono coesistere piu' operatori purché l'immobile conservi destinazione d'impresa e, se pertinente, la qualita' di complesso unitario polifunzionale.
  • Per qualificare un complesso come 'unitario polifunzionale' conta anche l'elemento funzionale e gestionale (sinergie, economie di scopo, funzioni logistiche comuni), non solo la struttura catastale o la titolarita' dei contratti.
  • Le circolari amministrative non possono essere applicate in modo da restringere l'ambito operativo di una norma chiarita da successiva disposizione interpretativa del legislatore.
  • Nei giudizi contro lo Stato o le amministrazioni pubbliche, in caso di soccombenza dell'Amministrazione, non sempre e' dovuto il cosiddetto 'doppio contributo' per effetto del regime di esenzione/prenotazione a debito previsto per le Pubbliche Amministrazioni.

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