Sentenza del 17/06/2022 n. 19728 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento (anno 2006) con tre rilievi: (1) indeducibilità del disavanzo da annullamento derivante da fusione per incorporazione di B. Agro imputato ad avviamento, per presunta mancata opzione fiscale ai sensi del D.Lgs. 8/10/1997 n.358, art. 6, comma 4 (con allegata tesi, in subordine, di elusività ai sensi del DPR 600/1973 art.37-bis); (2) analogo rilievo per la fusione della B. Espansi in Basf Italia per mancata opzione; (3) indeducibilità degli interessi passivi relativi al finanziamento infragruppo destinato all'acquisto del pacchetto azionario della B. Agro. La controversia è passata per CTP Milano (parziale accoglimento), CTR Lombardia (conferma integrale degli atti) e infine ricorso per cassazione della contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) accolto il primo motivo (vizio di motivazione della CTR per relationem riguardo al rilievo relativo alla B. Espansi) cassando e rinviando la materia alla CTR in diversa composizione; (ii) rigettato gli altri motivi eccetto il sesto; (iii) accolto il sesto motivo relativo all'indeducibilità degli interessi passivi (per carenza di motivazione della CTR e omissione di valutazione del transfer pricing/arm's length), con cassazione parziale e rinvio al giudice d'appello; ha rigettato le restanti censure. Rinviata anche la valutazione sulle sanzioni e sugli effetti di eventuale ius superveniens.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6 (commi 1,2,4)
il comma 4 impone che la società che vuole avvalersi del riconoscimento fiscale gratuito manifesti l'opzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione
Il regime transitorio (per fusioni deliberate entro il 30/4/2004) mantiene anche le modalità di esercizio del beneficio: l'opzione deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi; si tratta di manifestazione di volontà negoziale non emendabile senza prova rigorosa di errore riconoscibile.
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 4, comma 1, lett. a)
"resta ferma l'applicazione del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, comma 2, relativamente alle operazioni ... deliberate ... fino al 30 aprile 2004"
La disposizione intertemporale mantiene il beneficio previsto dal comma 2 ma, per effetto logico-sistematico, conserva anche le modalità di fruizione previste dal comma 4 (quindi l'obbligo dell'opzione in dichiarazione).
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7
Norma richiamata in relazione alla deducibilità degli interessi passivi; la CTR non ha svolto analisi sufficiente sui criteri di deducibilità (in particolare transfer pricing/arm's length) e quindi la questione va riesaminata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Norma antielusiva evocata dall'Amministrazione in subordine; la Corte ha ritenuto che, se il mancato esercizio dell'opzione giustifica la ripresa, l'ulteriore accertamento elusivo risulti assorbito, salvo diverso esito in sede di rinvio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis
Norma procedurale sull'accertamento parziale: la CTR ha valutato la regolarità degli atti; la Corte ricorda che l'accertamento parziale può fondarsi su segnalazioni esterne senza richiedere un 'notevole grado di certezza' delle indagini.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3
La presentazione telematica della dichiarazione costituisce l'atto giuridico con valore probatorio; il contribuente che lamenta difformità fra copia cartacea e file telematico è onerato di provare l'errore informatico in modo rigoroso.
Codice Civile, artt. 1427 e ss.
Richiamati come principio generale: gli errori di volontà (vizi della volontà negoziale) sono disciplinati dal diritto civile e il contribuente deve provare la riconoscibilità e l'essenzialità dell'errore.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3 e D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157, art. 15, comma 1, lett. f)
Norme richiamate in tema di sanzioni e ius superveniens: la Corte ha rinviato anche la valutazione delle sanzioni e dell'eventuale applicazione favorevole della norma sopravvenuta al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Per fruire del regime fiscale agevolativo transitorio sui disavanzi da fusione deliberati entro il 30/4/2004 occorre esprimere l'opzione nella dichiarazione dei redditi: l'opzione è una manifestazione di volontà negoziale e non una mera indicazione di conoscenza.
- La dichiarazione trasmessa per via telematica costituisce l'unico atto valido; il contribuente che sostiene una difformità con una copia cartacea deve fornire prova rigorosa (ad es. errore del sistema di trasmissione) per fondare correzioni o emendamenti.
- Se l'Amministrazione formula più ragioni alternative (es. mancata opzione e, in subordine, elusività), il giudice può confermare l'accertamento sulla base della ragione legittima e non esaminare le altre, salvo che il motivo decisivo sia cassato dal giudice superiore.
- In ipotesi di finanziamento infragruppo per acquisizione azionaria, la deducibilità degli interessi richiede una motivazione specifica che valuti la disciplina del transfer pricing/arm's length e la reale ragione economica dell'operazione; l'omessa valutazione comporta cassazione e rinvio.
- La corte d'appello deve motivare autonomamente e non limitarsi a rimandare per relationem alle conclusioni del primo grado; motivazione "per relationem" priva di esame critico può essere annullata dalla Cassazione.
- L'accertamento parziale può essere legittimamente adottato sulla base di segnalazioni esterne (es. p.v.c. della Guardia di Finanza) senza che sia richiesto un elevato grado di approfondimento istruttorio.
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