Cassazione Penale, Sentenza n. 38797/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, deducendo: (1) vizio di motivazione per omessa e contraddittoria valutazione in ordine alla distrazione patrimoniale, rilevando che la distrazione rilevante sarebbe stata già compiuta dal precedente amministratore Vitacolonna e che le sottrazioni imputabili al Mammarella sarebbero di modesta entità, incapaci di porre in pericolo la massa attiva; contesta inoltre la qualificazione del fatto come bancarotta documentale perché egli non avrebbe mai avuto il possesso delle scritture contabili; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, data la presunta marginalità del ruolo e delle condotte del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) le distrazioni contestate non si esaurivano nel singolo autocarro indicato dal ricorrente ma riguardavano una pluralità di beni, alcuni trasferiti a società riconducibili al precedente amministratore, e si inserivano in un più ampio processo spoliativo iniziato dal predecessore e proseguito dal Mammarella dopo il subentro; (ii) ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo reato di condotta e di pericolo concreto, è sufficiente che l'atto sia idoneo in concreto a porre in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessario che tale pericolo si sia poi concretamente realizzato; anche la sottrazione di un singolo bene può integrare il reato se incide sulla garanzia patrimoniale; (iii) quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto congruamente provata la deliberatezza dell'omessa consegna delle scritture, alla luce del ruolo attivo del Mammarella, delle modalità dispositive e degli indici di occultamento; (iv) la valutazione negativa sul bilanciamento delle attenuanti è rimasta nel perimetro di apprezzamento del giudice di merito e motivata in modo coerente. Perciò il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n.1, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
art. 216, comma 1, n.1, l.f.
È reato di condotta e di pericolo concreto; per integrare la fattispecie è sufficiente che l'atto distrattivo sia in concreto idoneo a porre in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori, senza necessità che produca effettivamente l'impossibilità di soddisfarli
art. 216, comma 1, n.2, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
art. 216, comma 1, n.2, l.f.
L'omessa consegna o occultamento delle scritture può integrare il reato se, considerato il contesto e la condotta complessiva, emerge il dolo specifico di pregiudicare i creditori impedendo la ricostruzione della gestione
art. 606, lett. e) c.p.p. (vizio di motivazione)
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come vizio denunciabile, la Corte ha valutato che la motivazione di merito sia stata coerente e non contraddittoria rispetto alle risultanze, respingendo il rilievo
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. (limiti dei motivi)
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti della esposizione dei motivi in Cassazione; il ricorso è stato ammesso e trattato nei limiti consentiti
art. 611 (modifiche d.lgs. 10.10.2022 n.150) e procedura di trattazione scritta
art. 611 c.p.p. (nuova disciplina)
Il ricorso, proposto dopo il 30.6.2024, è stato trattato per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale
art. 616 c.p.p. (spese processuali)
Il rigetto del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di condotta e di pericolo concreto: non è necessario che la sottrazione determini l'effettiva impossibilità per i creditori di soddisfarsi, basta che la condotta sia in concreto idonea a porre in pericolo la garanzia patrimoniale
- La valutazione dell'offensività di una singola distrazione deve tener conto del contesto temporale e materiale: atti di depauperamento posti poco prima del fallimento e collegati ad altre operazioni spoliative assumono rilevanza probatoria ai fini del dolo e della pericolosità
- In tema di bancarotta documentale, l'omessa consegna delle scritture può rivelare il dolo specifico quando, alla luce dell'intera vicenda e delle condotte dell'amministratore, risulti improntata a impedire la ricostruzione patrimoniale e gestionale
- Il ruolo effettivo e le attività svolte dall'amministratore sono determinanti: la qualifica di mero prestanome non esclude automaticamente la responsabilità se emergono atti dispositivi privi di ragionevolezza e compatibili con un progetto depauperativo
- Il giudizio sulle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con aggravanti appartiene al giudice di merito e, se adeguatamente motivato e coerente, è difficilmente sindacabile in Cassazione
- Indicatori fattuali (cessioni fittizie, trasferimenti a società riconducibili a soggetti coinvolti, smobilizzo rapido di attrezzature prima della cessazione dell'attività) rafforzano l'argomentazione del carattere fraudolento delle operazioni e della correlata responsabilità penale
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