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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 469 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Cartella pagamento - bollo auto - avviso di accertamento prodromico - ricevuta ricevimento raccomandata informativa - omessa produzione in giudizio - prescrizione del credito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della cartella di pagamento per presunta omessa o viziata notifica dell'avviso di accertamento prodromico relativo al bollo auto; la parte resistente non ha prodotto in giudizio la ricevuta di avvenuto ricevimento (avviso di ricevimento) della raccomandata informativa che avrebbe dovuto comunicare l'avviso di deposito presso l'ufficio comunale; si deduce la prescrizione del credito per mancata prova del perfezionamento della procedura notificatoria in caso di irreperibilità relativa del destinatario

La decisione

il giudice (richiamando Cass. n. 5077/2019) ha ritenuto che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione dell'avviso di deposito presso l'ufficio comunale; non essendo stata prodotta tale ricevuta, la notifica non è stata provata e il credito è stato dichiarato prescritto/annullata la cartella di pagamento nei confronti del contribuente

Norme richiamate

  • Cass. civ., sent. n. 5077/2019

    la Corte ha stabilito che, in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, è necessario produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che attesta la comunicazione dell'avviso di deposito; in mancanza di tale prova la notificazione non si considera perfezionata

Massime di principio

  • La pubblica amministrazione/ente di riscossione ha l'onere di provare validamente la notifica quando contesta un credito: in caso di irreperibilità relativa del destinatario la prova richiesta è l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che comunica l'avviso di deposito.
  • Se l'amministrazione non produce l'avviso di ricevimento in giudizio, il giudice può ritenere la notifica ineseguita e, se dal mancato perfezionamento della notifica deriva la decadenza o la prescrizione del credito, la cartella può essere annullata.
  • La parte resistente dovrebbe conservare e depositare in giudizio tutta la documentazione postale probatoria (avvisi di ricevimento, report postali, attestazioni di deposito) già in primo grado; l'assenza di tali documenti compromette la sua capacità probatoria.
  • Il contribuente deve tempestivamente eccepire l'inesistenza o l'illegittimità della notifica e può ottenere l'estinzione del procedimento di recupero per prescrizione se risulta che la notifica non è stata provata.
  • In casi analoghi è opportuno verificare le possibili prove alternative (certificazioni postali, testimoni, taciti registri dell'ufficio) ma la giurisprudenza di legittimità richiede attenzione particolare alla produzione dell'avviso di ricevimento quando si è fatto ricorso alla raccomandata informativa per comunicare il deposito.

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