Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Brescia ha revocato il suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2021. La revoca è stata adottata dopo l’arresto in flagranza e l’applicazione di una misura cautelare custodiale per la detenzione a fini di spaccio di circa 440 grammi di cocaina, contestata ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L’amministrazione ha inoltre valorizzato l’assenza di legami familiari in Italia e il licenziamento intervenuto dopo l’applicazione della misura cautelare, quale elemento relativo all’inserimento sociale e lavorativo. Il giudice ha ravvisato, in assenza di condanna, l’insufficienza del mero riferimento alla misura cautelare come automatica causa ostativa, ritenendo necessaria una valutazione concreta della pericolosità sociale, della gravità e delle modalità dei fatti e della durata del soggiorno, insieme all’inserimento sociale, familiare e lavorativo. È stata inoltre contestata l’integrazione postuma della motivazione mediante la relazione depositata in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando alla Questura di Brescia di rivalutare la posizione del ricorrente secondo i criteri indicati nell’ordinanza. Ha escluso che, in assenza di condanna, la misura cautelare custodiale applicata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 costituisca ostacolo automaticamente decisivo alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non contiene un’adeguata valutazione concreta della pericolosità sociale e che la relazione depositata in giudizio non può integrare postumamente la motivazione dell’atto. Il nuovo provvedimento, eventualmente corredato da relazione illustrativa, dovrà essere depositato entro il 15 maggio 2026; il ricorrente dovrà fornire entro lo stesso termine chiarimenti sulle discrasie reddituali emerse rispetto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La prosecuzione della trattazione cautelare è stata fissata al 27 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4

    La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è possibile quando vengano meno le condizioni richieste per il rilascio, comprese quelle relative alla non pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

    La valutazione della pericolosità deve considerare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    La contestazione del reato e la misura cautelare custodiale, in assenza di condanna, non costituiscono automaticamente causa ostativa alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per l’adozione di misure cautelari, con accoglimento ai fini del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi al ricorrente.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sul venir meno delle condizioni per il rilascio, non può basarsi automaticamente sulla mera applicazione di una misura cautelare per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti quando non sia intervenuta una condanna.
  • In assenza di condanna, l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale dello straniero, considerando la gravità e le modalità delle condotte contestate, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
  • La motivazione del provvedimento di revoca deve contenere direttamente la valutazione individualizzata della pericolosità sociale; tale motivazione non può essere integrata in giudizio mediante una relazione amministrativa successiva, quando questa introduca argomentazioni non espresse nell’atto impugnato.
  • In sede cautelare, quando emergano apprezzabili profili di fondatezza derivanti dall’omessa valutazione concreta dei presupposti della revoca, il giudice può accogliere la domanda ai soli fini del riesame, senza disporre direttamente l’annullamento dell’atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.