Circolare numero 40 del 03-11-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’art. 2 della legge n. 335/1995 sulla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, con ampliamento delle voci escluse dall’imponibile e introduzione di una nuova regola per mutui e prestiti agevolati ai dipendenti. Vengono inoltre precisate le modalità operative per il recupero di eventuali differenze contributive a credito relative ai periodi di paga dal 17 agosto al 30 novembre 1995, distinguendo tra imprese in attività e imprese cessate.
Esclusioni e inclusioni nella retribuzione imponibile contributiva ex legge 335/1995
Retribuzione imponibile contributiva e novità della legge 335/1995
La circolare interviene sulla determinazione della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, entrata in vigore il 17 agosto 1995. L’obiettivo è chiarire quali voci restano escluse dall’imponibile, quali nuove agevolazioni assumono rilevanza ai fini contributivi e come devono essere gestite le eventuali variazioni contributive risultanti dalle nuove disposizioni.
Quadro generale dell’art. 12 della legge n. 153/1969
L’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato nel tempo, stabilisce il principio di onnicomprensività della retribuzione imponibile: vi rientra tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Restano escluse solo le somme rientranti nelle fattispecie tassativamente previste dalla legge.
Estensione delle esclusioni contributive
L’art. 2, comma 15, della legge n. 335/1995 amplia l’elenco delle somme escluse dalla retribuzione imponibile, aggiungendo all’art. 12 della legge n. 153/1969 un ulteriore comma che prevede l’esclusione di:
- spese sostenute dal datore di lavoro per colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
- borse di studio erogate ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l’anno scolastico, inclusi i figli maggiorenni se frequentano l’università e risultano in regola con gli esami dell’anno accademico;
- spese per il funzionamento di asili nido aziendali;
- spese per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
- differenza tra prezzo di mercato e prezzo agevolato per l’assegnazione ai dipendenti di azioni della società datrice di lavoro o di società controllanti o controllate;
- valore dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente alla parte eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.
Decorrenza e applicazione retroattiva parziale
In via generale, le nuove disposizioni si applicano dal periodo di paga in corso al 17 agosto 1995. La circolare evidenzia però un regime speciale di retroattività per le lettere c), d) ed e) del nuovo comma introdotto nell’art. 12 della legge n. 153/1969: tali disposizioni si applicano anche ai periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 335/1995.
Resta tuttavia fermo che sono validi ed efficaci i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali e assistenziali già erogate fino al 17 agosto 1995.
Recupero delle differenze contributive a credito
Qualora dall’applicazione delle nuove regole emergano differenze contributive a credito, le imprese interessate devono presentare i modelli 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 17 agosto 1995 e il 30 novembre 1995. Il recupero del credito può avvenire utilizzando il codice causale "128" (rimborso contributi da denunce di variazione), da indicare nell’apposito spazio del mod. 031/R.
Tale operazione va effettuata in occasione degli adempimenti relativi al mese di novembre 1995, per il cui versamento la scadenza è fissata al 20 dicembre 1995.
Imprese cessate
Se le imprese interessate ai conguagli a credito hanno cessato l’attività, oltre alla presentazione dei modelli 031/R di variazione è richiesta una formale domanda di rimborso dei contributi eccedenti presso gli uffici territorialmente competenti dell’Ente.
Mutui e prestiti agevolati concessi ai dipendenti
L’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 introduce una nuova ipotesi di imponibilità contributiva: dal periodo di paga in corso al 17 agosto 1995 rientra nella retribuzione imponibile il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti e il tasso agevolato, se inferiore a tale costo, applicato ai dipendenti stessi.
La circolare non fornisce in questa sede i criteri applicativi della disposizione, rinviando a successive istruzioni operative.
Punti principali
Quadro normativo sulla retribuzione imponibile
L’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce che la retribuzione imponibile contributiva comprende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo le somme espressamente escluse dalla legge. La circolare richiama tale impianto generale e le precedenti indicazioni di prassi.
Nuove esclusioni introdotte dalla legge 335/1995
L’art. 2, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 aggiunge all’art. 12 della legge n. 153/1969 ulteriori voci escluse dalla retribuzione imponibile. Si tratta delle spese per colonie climatiche per i figli dei dipendenti, delle borse di studio ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l’anno scolastico, delle spese per asili nido aziendali, delle spese per circoli aziendali e per spacci e bar aziendali, della differenza tra prezzo di mercato e prezzo agevolato delle azioni assegnate ai dipendenti e del valore dei generi in natura prodotti dall’azienda nei limiti indicati.
Decorrenza delle esclusioni e regime transitorio
Le nuove esclusioni si applicano, in linea generale, dal periodo di paga in corso al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335/1995. Tuttavia, per espressa previsione del comma 17, le disposizioni relative alle lettere c), d) ed e) si applicano anche ai periodi anteriori al 17 agosto 1995. Restano comunque validi i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate fino a tale data.
Recupero delle differenze contributive a credito
Se emergono differenze contributive a credito, le imprese interessate devono presentare i modelli 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 17 agosto 1995 e il 30 novembre 1995. Il recupero avviene indicando il codice causale "128" nel mod. 031/R, in occasione degli adempimenti relativi al mese di novembre 1995, con versamento in scadenza il 20 dicembre 1995.
Imprese cessate e richiesta di rimborso
Nel caso di imprese cessate che abbiano diritto ai conguagli a credito, oltre ai modelli 031/R di variazione è necessaria una formale richiesta di rimborso dei contributi eccedenti presso gli uffici territorialmente competenti dell’Ente.
Mutui e prestiti agevolati ai dipendenti
L’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 dispone che, dal periodo di paga in corso al 17 agosto 1995, rientra nella retribuzione imponibile il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi ai dipendenti e il tasso agevolato, se inferiore a tale costo, applicato ai dipendenti stessi. La circolare precisa che sui criteri applicativi di questa disposizione seguiranno successive istruzioni operative.
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