Circolare numero 270 del 2-11-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le istruzioni applicative del D.L. n. 416/1995, che ha reiterato e modificato la disciplina dei sussidi per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e delle correlate priorità di avviamento ai progetti. Vengono chiariti importi, platee dei beneficiari, condizioni temporali di accesso e distinzione tra progetti approvati prima o dopo il 31 luglio 1995. Restano rinviate a successivi chiarimenti alcune modalità operative di erogazione del sussidio e il coordinamento con le norme su mobilità e indennità di mobilità.
Modifiche ai sussidi di disoccupazione per i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili
Modifiche alla disciplina dei sussidi di disoccupazione per i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili
La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, intervenuto a reiterare e modificare la disciplina dei sussidi di disoccupazione collegati ai lavori socialmente utili (LSU) e alle misure di mobilità. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo dei beneficiari, la distinzione tra progetti approvati prima o dopo il 31 luglio 1995 e i rapporti tra sussidio, indennità di mobilità e priorità di avviamento ai progetti.
Quadro normativo di riferimento
La circolare ricostruisce il susseguirsi dei decreti-legge in materia: il D.L. n. 31/1995 aveva istituito i sussidi di disoccupazione per i lavoratori impiegati in LSU, applicando la normativa previgente all’art. 14 del D.L. n. 299/1994, integrata dalle nuove disposizioni; successivamente, i decreti n. 105/1995, n. 232/1995 e n. 326/1995 sono decaduti per mancata conversione, ma le rispettive previsioni sono state reiterate, con modificazioni, dal D.L. n. 416/1995, entrato in vigore il 4 ottobre 1995.
Per le parti non modificate, la circolare rinvia alle precedenti istruzioni già impartite con le circolari n. 322/1994, n. 62/1995, n. 116/1995, n. 119/1995, n. 191/1995, n. 224/1995 e n. 231/1995, in relazione rispettivamente alle proroghe dei trattamenti di disoccupazione, ai sussidi per i lavoratori non utilizzati in LSU, all’indennità di mobilità, ai sussidi per i periodi di effettiva utilizzazione e alle modalità di domanda e pagamento per GEPI e INSAR.
Sussidio di cui all’art. 1, comma 3
Il comma 3 sostituisce nuovamente il comma 4 dell’art. 14 del D.L. n. 299/1994. Rispetto alla disciplina originaria, il sussidio per i lavoratori privi di trattamento previdenziale resta fissato a 8.000 lire per ora di impegno, con un limite massimo di 100 ore mensili. Rimane altresì confermato il richiamo alle disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità.
La novità espressa dal D.L. n. 416/1995 è duplice:
- il sussidio deve essere erogato dall’INPS;
- ai lavoratori aventi titolo può essere riconosciuto un importo integrativo da parte dei soggetti utilizzatori, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.
La circolare precisa però che restano sospese le istruzioni operative sia sull’applicazione concreta delle norme sulla mobilità, sia sulle modalità di erogazione del sussidio, che dovranno essere concordate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sussidio per i lavoratori avviati ai progetti approvati prima del 31 luglio 1995
Il comma 5, rispetto al testo del D.L. n. 326/1995, elimina il termine ultimo entro il quale i lavoratori dovevano essere avviati ai progetti di LSU per maturare il diritto al sussidio. Ne consegue che il beneficio spetta anche quando l’avviamento sia avvenuto dopo il 30 settembre 1995, purché i progetti siano stati approvati prima del 31 luglio 1995.
I destinatari del sussidio sono individuati come segue, sempre con riferimento a progetti approvati entro il 31 luglio 1995:
- lavoratori che abbiano beneficiato fino al 31 dicembre 1994 di proroghe dell’indennità di mobilità trasformata e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia;
- lavoratori che abbiano beneficiato fino al 31 dicembre 1994 di proroghe dell’indennità di mobilità ordinaria per le aree del Mezzogiorno e per le aree di declino industriale individuate dall’Unione europea;
- lavoratori che abbiano beneficiato fino al 31 dicembre 1994 della proroga del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia per le aree del Mezzogiorno;
- lavoratori di cui all’art. 1 del D.L. n. 478/1993 per i quali siano cessate, tra il 1 dicembre 1994 e il 31 maggio 1995, le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale e che siano stati licenziati senza diritto alla mobilità o alla disoccupazione speciale per l’edilizia;
- lavoratori GEPI e INSAR di cui all’art. 5 del D.L. n. 416/1995 che abbiano cessato di beneficiare di proroghe della CIGS al 31 maggio 1995, con l’esclusione dei mesi in cui abbiano titolo all’indennità di mobilità.
Sussidio per i lavoratori già impegnati in LSU al 31 dicembre 1994 (art. 1, comma 10)
Il comma 10, sostanzialmente analogo alla disciplina del D.L. n. 326/1995, modifica solo il termine finale del periodo utile per la cessazione dei trattamenti rilevanti: non più 31 luglio, ma 31 agosto 1995. Pertanto, per i lavoratori che al 31 dicembre 1994 erano già impegnati in lavori socialmente utili, il sussidio di cui al comma 5 spetta se il trattamento di integrazione salariale, mobilità o disoccupazione speciale per l’edilizia è cessato nel periodo 31 dicembre 1994-31 agosto 1995.
Il beneficio è riconosciuto fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla cessazione del trattamento. La disposizione non si applica ai lavoratori che, pur essendo in LSU al 31 dicembre 1994, cessino di fruire dei trattamenti sopra indicati dopo il 31 agosto 1995.
Priorità di avviamento e sussidio per i progetti finanziati dal Fondo per l’occupazione (art. 1, comma 11)
Il comma 11, pur confermando l’impianto dei decreti precedenti, viene formulato in modo da eliminare i dubbi interpretativi emersi in precedenza. La disposizione distingue tra progetti approvati prima e dopo il 31 luglio 1995, stabilendo sia le priorità di avviamento sia il sussidio applicabile.
Per i progetti finanziati con le risorse del Fondo per l’occupazione e approvati prima del 31 luglio 1995, gli Uffici del lavoro devono dare priorità ai lavoratori che si trovano nelle situazioni già indicate nel comma 5 e nell’art. 5 del decreto, cioè principalmente ai lavoratori con cessazione di proroghe di mobilità, disoccupazione speciale edilizia o CIGS nelle condizioni sopra richiamate.
Per i progetti approvati dopo il 31 luglio 1995 e fino al 31 dicembre 1995, possono essere avviati, oltre ai soggetti appena indicati, anche:
- i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle aree obiettivo 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/1993, il cui trattamento di mobilità cessi nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1995;
- i lavoratori il cui trattamento straordinario di integrazione salariale sia cessato dopo il 31 maggio 1995 e che non abbiano titolo all’indennità di mobilità.
Quanto al sussidio spettante, la circolare chiarisce che:
- se i lavoratori sono avviati a progetti approvati prima del 31 luglio 1995, spetta il sussidio previsto dal comma 5;
- se sono avviati a progetti approvati dopo tale data, spetta il sussidio di cui al comma 3.
Aspetti applicativi ancora da definire
La circolare segnala infine che le modifiche procedurali necessarie per il pagamento del sussidio di disoccupazione di cui al comma 5, per i lavoratori che hanno cessato di fruire della mobilità o della disoccupazione speciale per l’edilizia dopo il 31 dicembre 1994 e che a tale data non erano ancora utilizzati in LSU, sono in corso di predisposizione da parte della Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica. Le relative istruzioni saranno comunicate successivamente con apposito messaggio.
Punti principali
Quadro normativo e rinvii
La circolare prende atto della decadenza dei decreti-legge precedenti (n. 31/1995, n. 105/1995, n. 232/1995 e n. 326/1995) e della loro reiterazione, con modificazioni, nel D.L. 2 ottobre 1995, n. 416. Per le disposizioni non modificate si rinvia alle precedenti circolari richiamate, relative ai trattamenti di disoccupazione, ai sussidi per LSU, alla mobilità e alle domande dei lavoratori GEPI e INSAR.
Sussidio per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili (comma 3)
Viene confermato il sussidio per i lavoratori sprovvisti di trattamento previdenziale: 8.000 lire per ogni ora di impegno, entro il limite massimo di 100 ore mensili, con applicazione delle norme in materia di mobilità e indennità di mobilità. Il D.L. n. 416/1995 stabilisce espressamente che il sussidio è erogato dall’INPS e che i soggetti utilizzatori possono corrispondere un importo integrativo per le giornate di effettiva prestazione. Restano da definire, in raccordo con il Ministero del lavoro, sia le modalità operative di pagamento sia l’applicazione concreta delle regole sulla mobilità.
Sussidio per i lavoratori avviati ai progetti approvati prima del 31 luglio 1995 (comma 5)
La soppressione del termine ultimo per l’avviamento consente di riconoscere il sussidio anche ai lavoratori avviati dopo il 30 settembre 1995, purché i progetti siano stati approvati entro il 31 luglio 1995. I beneficiari comprendono: i lavoratori già destinatari, fino al 31 dicembre 1994, di proroghe dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia; i lavoratori ex art. 1 del D.L. n. 478/1993 la cui proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale sia cessata tra 1 dicembre 1994 e 31 maggio 1995 e che siano stati licenziati senza diritto a mobilità o disoccupazione speciale edilizia; i lavoratori GEPI e INSAR di cui all’art. 5 del D.L. n. 416/1995, cessati dalle proroghe CIGS al 31 maggio 1995, con esclusione dei mesi in cui abbiano diritto all’indennità di mobilità.
Destinatari e priorità di avviamento ai progetti
Per i progetti finanziati con il Fondo per l’occupazione approvati prima del 31 luglio 1995, gli Uffici del lavoro devono dare priorità ai lavoratori indicati nel comma 5 e nell’art. 5 del decreto. Per i progetti approvati dopo il 31 luglio 1995 e fino al 31 dicembre 1995, possono essere avviati, oltre a tali lavoratori, anche gli iscritti nelle liste di mobilità delle aree obiettivo 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/1993, il cui trattamento di mobilità cessi nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1995, nonché i lavoratori la cui CIGS sia cessata dopo il 31 maggio 1995 e che non abbiano diritto all’indennità di mobilità.
Sussidio per chi era già impiegato in LSU al 31 dicembre 1994 (comma 10)
Per i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili al 31 dicembre 1994, il sussidio del comma 5 spetta se uno dei trattamenti indicati (CIG, mobilità o disoccupazione speciale edilizia) è cessato nel periodo 31 dicembre 1994-31 agosto 1995. Il beneficio dura fino al completamento del progetto e comunque non oltre dodici mesi dalla cessazione del trattamento. La disposizione non si applica a chi perda tali trattamenti dopo il 31 agosto 1995.
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