Circolare numero 39 del 03-11-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le innovazioni introdotte dal D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, in materia di sospensione dei termini per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni individuati dalla normativa emergenziale, che abbiano subito rilevanti danni certificati. La sospensione riguarda termini di prescrizione, decadenza e altri termini sostanziali e processuali scaduti o in scadenza tra il 4 novembre 1994 e il 31 dicembre 1995, nonché l’efficacia degli atti e provvedimenti emanati tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995. In concreto, la misura incide sulla terza rata del condono previdenziale e assistenziale e sulla seconda rata del condono per le attività dello spettacolo, entrambe da versare il 2 gennaio 1996, e comporta il blocco della comminazione di sanzioni civili e amministrative nel periodo di sospensione.
Sospensione termini e adempimenti per soggetti danneggiati in comuni colpiti; impatto su rate di condoni previdenziali e sanzioni
Sospensione dei termini e degli adempimenti per soggetti danneggiati in comuni individuati dalla normativa emergenziale
La circolare informa sulle novità introdotte dal D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995 e riproposto dal D.L. 3 agosto 1995, n. 324. L’intervento incide sulla disciplina speciale prevista per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni individuati dalla normativa, che abbiano subito rilevanti danni attestati con certificazione rilasciata secondo le modalità stabilite dal comma 12.
Ambito della sospensione
L’art. 3, comma 9, del decreto modifica l’art. 6, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. La modifica prevede la sospensione:
- dei termini di prescrizione;
- dei termini perentori, legali e convenzionali;
- dei termini sostanziali e processuali da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.
La sospensione opera per i termini scaduti o in scadenza nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1995. Inoltre, l’efficacia degli atti e dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 è sospesa fino al 31 dicembre 1995.
Impatto sulle rate dei condoni previdenziali
La circolare precisa che la sospensione incide in particolare su due adempimenti:
- la terza rata del condono previdenziale e assistenziale di cui al D.L. 27 giugno 1994, n. 414, riproposto senza modificazioni dai successivi decreti richiamati in testo, con scadenza originaria 30 novembre 1994;
- la seconda rata del condono previdenziale per le attività dello spettacolo di cui al D.L. 30 settembre 1994, n. 562, art. 8, riproposto senza modificazioni e successivamente convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 203, con scadenza originaria 30 giugno 1995.
Entrambe le rate dovranno essere corrisposte al termine del periodo di sospensione, cioè il 2 gennaio 1996.
Sanzioni civili e amministrative
Per tutto il periodo di sospensione non deve essere effettuata la comminazione delle sanzioni civili e/o amministrative previste dalla normativa vigente. La misura, quindi, opera anche sul piano sanzionatorio, impedendo l’applicazione delle relative conseguenze nel periodo interessato.
Aggiornamento finale
La circolare segnala infine che il D.L. 3 maggio 1995, n. 154 è stato convertito nella legge 30 giugno 1995, n. 265.
Punti principali
Quadro normativo e modifica dell'art. 6, comma 1, del D.L. 646/1994
La circolare segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995 è stato pubblicato il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, che ripropone il D.L. 3 agosto 1995, n. 324. Il decreto modifica l'art. 6, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, prevedendo una sospensione ampia dei termini per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati dalla normativa, purché abbiano subito rilevanti danni attestati con certificazione resa secondo le modalità del comma 12.
Ambito della sospensione dei termini
Per i soggetti interessati sono sospesi i termini di prescrizione e i termini perentori, sia legali sia convenzionali, sia sostanziali sia processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, se scaduti o in scadenza nel periodo compreso tra il 4 novembre 1994 e il 31 dicembre 1995. La circolare evidenzia inoltre che l'efficacia degli atti e dei provvedimenti emanati tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 resta sospesa fino al 31 dicembre 1995.
Effetti sui condoni previdenziali e assistenziali
La sospensione riguarda in particolare la terza rata del condono previdenziale e assistenziale previsto dal D.L. 27 giugno 1994, n. 414, riproposto senza modificazioni dai successivi decreti indicati in circolare. La rata, originariamente con scadenza 30 novembre 1994, deve essere corrisposta alla fine del periodo di sospensione, quindi il 2 gennaio 1996.
Effetti sul condono previdenziale per le attività dello spettacolo
È interessata anche la seconda rata del condono previdenziale per le attività dello spettacolo di cui al D.L. 30 settembre 1994, n. 562, art. 8, riproposto senza modificazioni e poi convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 203. La rata, con scadenza originaria 30 giugno 1995, deve essere versata al termine della sospensione, ossia il 2 gennaio 1996.
Sanzioni civili e amministrative
Durante il periodo di sospensione non deve essere effettuata la comminazione delle sanzioni civili e/o amministrative previste dalla normativa vigente. La circolare chiarisce quindi che, per il periodo interessato, l'apparato sanzionatorio resta sospeso nei confronti dei soggetti beneficiari.
Ulteriore aggiornamento normativo
In chiusura viene comunicato che il D.L. 3 maggio 1995, n. 154 è stato convertito nella legge 30 giugno 1995, n. 265.
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