Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 39 del 03-11-1995 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le innovazioni introdotte dal D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, in materia di sospensione dei termini per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni individuati dalla normativa emergenziale, che abbiano subito rilevanti danni certificati. La sospensione riguarda termini di prescrizione, decadenza e altri termini sostanziali e processuali scaduti o in scadenza tra il 4 novembre 1994 e il 31 dicembre 1995, nonché l’efficacia degli atti e provvedimenti emanati tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995. In concreto, la misura incide sulla terza rata del condono previdenziale e assistenziale e sulla seconda rata del condono per le attività dello spettacolo, entrambe da versare il 2 gennaio 1996, e comporta il blocco della comminazione di sanzioni civili e amministrative nel periodo di sospensione.

Sospensione termini e adempimenti per soggetti danneggiati in comuni colpiti; impatto su rate di condoni previdenziali e sanzioni

Sospensione dei termini e degli adempimenti per soggetti danneggiati in comuni individuati dalla normativa emergenziale

La circolare informa sulle novità introdotte dal D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995 e riproposto dal D.L. 3 agosto 1995, n. 324. L’intervento incide sulla disciplina speciale prevista per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni individuati dalla normativa, che abbiano subito rilevanti danni attestati con certificazione rilasciata secondo le modalità stabilite dal comma 12.

Ambito della sospensione

L’art. 3, comma 9, del decreto modifica l’art. 6, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. La modifica prevede la sospensione:

  • dei termini di prescrizione;
  • dei termini perentori, legali e convenzionali;
  • dei termini sostanziali e processuali da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

La sospensione opera per i termini scaduti o in scadenza nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1995. Inoltre, l’efficacia degli atti e dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 è sospesa fino al 31 dicembre 1995.

Impatto sulle rate dei condoni previdenziali

La circolare precisa che la sospensione incide in particolare su due adempimenti:

  • la terza rata del condono previdenziale e assistenziale di cui al D.L. 27 giugno 1994, n. 414, riproposto senza modificazioni dai successivi decreti richiamati in testo, con scadenza originaria 30 novembre 1994;
  • la seconda rata del condono previdenziale per le attività dello spettacolo di cui al D.L. 30 settembre 1994, n. 562, art. 8, riproposto senza modificazioni e successivamente convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 203, con scadenza originaria 30 giugno 1995.

Entrambe le rate dovranno essere corrisposte al termine del periodo di sospensione, cioè il 2 gennaio 1996.

Sanzioni civili e amministrative

Per tutto il periodo di sospensione non deve essere effettuata la comminazione delle sanzioni civili e/o amministrative previste dalla normativa vigente. La misura, quindi, opera anche sul piano sanzionatorio, impedendo l’applicazione delle relative conseguenze nel periodo interessato.

Aggiornamento finale

La circolare segnala infine che il D.L. 3 maggio 1995, n. 154 è stato convertito nella legge 30 giugno 1995, n. 265.

Punti principali

Quadro normativo e modifica dell'art. 6, comma 1, del D.L. 646/1994

La circolare segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995 è stato pubblicato il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, che ripropone il D.L. 3 agosto 1995, n. 324. Il decreto modifica l'art. 6, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, prevedendo una sospensione ampia dei termini per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati dalla normativa, purché abbiano subito rilevanti danni attestati con certificazione resa secondo le modalità del comma 12.

Ambito della sospensione dei termini

Per i soggetti interessati sono sospesi i termini di prescrizione e i termini perentori, sia legali sia convenzionali, sia sostanziali sia processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, se scaduti o in scadenza nel periodo compreso tra il 4 novembre 1994 e il 31 dicembre 1995. La circolare evidenzia inoltre che l'efficacia degli atti e dei provvedimenti emanati tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 resta sospesa fino al 31 dicembre 1995.

Effetti sui condoni previdenziali e assistenziali

La sospensione riguarda in particolare la terza rata del condono previdenziale e assistenziale previsto dal D.L. 27 giugno 1994, n. 414, riproposto senza modificazioni dai successivi decreti indicati in circolare. La rata, originariamente con scadenza 30 novembre 1994, deve essere corrisposta alla fine del periodo di sospensione, quindi il 2 gennaio 1996.

Effetti sul condono previdenziale per le attività dello spettacolo

È interessata anche la seconda rata del condono previdenziale per le attività dello spettacolo di cui al D.L. 30 settembre 1994, n. 562, art. 8, riproposto senza modificazioni e poi convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 203. La rata, con scadenza originaria 30 giugno 1995, deve essere versata al termine della sospensione, ossia il 2 gennaio 1996.

Sanzioni civili e amministrative

Durante il periodo di sospensione non deve essere effettuata la comminazione delle sanzioni civili e/o amministrative previste dalla normativa vigente. La circolare chiarisce quindi che, per il periodo interessato, l'apparato sanzionatorio resta sospeso nei confronti dei soggetti beneficiari.

Ulteriore aggiornamento normativo

In chiusura viene comunicato che il D.L. 3 maggio 1995, n. 154 è stato convertito nella legge 30 giugno 1995, n. 265.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.