Circolare numero 271 del 7-11-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina tre profili delle pensioni in regime internazionale: l’aggiornamento annuale delle prestazioni estere ai fini dell’integrazione al minimo, l’introduzione di un importo minimale mensile per le pensioni con cumulo di periodi assicurativi esteri, e il criterio di decorrenza del termine di 120 giorni per gli interessi legali sulle domande presentate presso organismi esteri. Vengono precisati ambito di applicazione, decorrenze, modalità di trattamento delle pensioni già in pagamento o da liquidare, regole operative per il recupero di eventuali eccedenze e criteri documentali per far decorrere i termini amministrativi.
Aggiornamento prestazioni estere, importo minimale pensioni internazionali e decorrenza interessi legali
Aggiornamento delle prestazioni estere, importo minimale e interessi legali nelle pensioni in regime internazionale
La circolare interviene su tre profili applicativi della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di pensioni in regime internazionale. Da un lato disciplina l’aggiornamento annuale delle prestazioni estere ai fini dell’integrazione al trattamento minimo; dall’altro introduce un importo mensile minimale per le pensioni liquidate con periodi assicurativi maturati in Stati convenzionati o in ambito comunitario; infine chiarisce da quando decorre il termine di 120 giorni rilevante per gli interessi legali sulle domande presentate presso organismi esteri.
Aggiornamento annuale della quota estera
L’art. 3, comma 14, della legge n. 335/1995 sostituisce il terzo comma dell’art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, stabilendo che, ai fini dell’integrazione al minimo delle pensioni in regime internazionale, si deve tener conto del trattamento pensionistico erogato da organismi esteri, purché riferito a Paesi legati all’Italia da regolamentazione internazionale di sicurezza sociale, ma con aggiornamento annuale.
A decorrere dal 1° gennaio 1996, l’integrazione al minimo deve quindi essere ricalcolata ogni anno sulla base delle variazioni intervenute al 1° gennaio sulle pensioni a carico dei Paesi esteri convenzionati. Il tasso di cambio e le modalità di acquisizione degli importi aggiornati saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
Se, in sede di rinnovi annuali e di adeguamento della pensione, si determinano somme pagate in eccesso, il recupero avviene secondo l’art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. La circolare precisa inoltre che tali indebiti non rientrano nelle norme di sanatoria richiamate da precedenti istruzioni.
Per le integrazioni al minimo di pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 che risultino eccedenti in pari data per effetto della quota estera considerata al 31.12.1995, viene mantenuta la misura del 31.12.1995 fino all’assorbimento dell’eccedenza per effetto delle perequazioni della pensione base.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda tutte le pensioni in regime internazionale, sia in ambito comunitario sia in base a convenzioni bilaterali. Sono espressamente escluse le pensioni dei residenti in Italia liquidate in regime bilaterale con Stati le cui convenzioni vietano di prendere in considerazione gli aumenti perequativi delle pensioni erogate dallo Stato diverso da quello di residenza.
Le esclusioni indicate riguardano i rapporti con:
- Argentina, ai sensi dell’art. 17 della Convenzione del 3 novembre 1981 e dell’art. 14 dell’Accordo amministrativo del 15 dicembre 1983;
- San Marino, ai sensi dell’art. 22 della Convenzione del 10 luglio 1974 e dell’art. 18 dell’Accordo amministrativo del 19 maggio 1978;
- Tunisia, ai sensi dell’art. 20 della Convenzione del 7 dicembre 1984 e dell’art. 17 dell’Accordo amministrativo del 23 marzo 1987.
Per le pensioni comunitarie liquidate a favore di residenti in Italia, la circolare ricorda che gli obiettivi della norma sono già realizzati dall’art. 50 del reg. C.E.E. n. 1408/71 e dalla decisione n. 105/75.
Trattamento delle pensioni al 31 dicembre 1995 e di quelle liquidate dal 1° gennaio 1996
Le pensioni in pagamento al 31.12.1995 interessate alla nuova disciplina vengono, in via cautelativa, cristallizzate nell’importo in pagamento a tale data, in attesa dell’aggiornamento della quota estera. Una volta acquisito l’importo aggiornato e determinata l’effettiva integrazione spettante all’1.1.1996, la pensione rimane cristallizzata, se necessario, fino al totale riassorbimento dell’eventuale eccedenza tramite le perequazioni della pensione adeguata.
Lo stesso criterio si applica anche alle pensioni liquidate dall’1.1.1996 in poi con decorrenza anteriore a tale data: l’integrazione al trattamento minimo va valutata secondo i criteri previgenti fino al 31.12.1995.
Per le pensioni con decorrenza dall’1.1.1996 in poi, invece, l’integrazione al minimo deve essere ricalcolata annualmente in funzione delle variazioni al 1° gennaio della prestazione estera. La circolare avverte che, poiché i mandati di pagamento vengono rinnovati nei mesi precedenti l’anno di riferimento, spesso non sono ancora disponibili gli importi esteri aggiornati; ciò può comportare pagamenti eccedenti, soggetti a recupero.
In attesa del decreto ministeriale sugli importi esteri aggiornati, tali importi saranno acquisiti mediante dichiarazioni di responsabilità, secondo istruzioni che saranno emanate successivamente.
Importo minimale delle pensioni in regime internazionale
L’art. 3, commi 15 e 16, della legge n. 335/1995 prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge, l’importo mensile in pagamento delle pensioni in regime internazionale non possa essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, a un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla stessa data oppure alla data di decorrenza della pensione, se successiva.
Per le anzianità contributive inferiori all’anno, il limite minimo è fissato in lire 6.000 mensili. Ai fini del raffronto, l’importo mensile in pagamento va considerato al netto:
- delle somme dovute per applicazione degli artt. 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140;
- delle somme dovute per applicazione degli artt. 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- delle somme dovute per prestazioni familiari.
La circolare chiarisce che il minimale si applica a tutte le pensioni il cui diritto è perfezionato con il cumulo di periodi assicurativi maturati in Stati legati all’Italia da regolamentazione internazionale di sicurezza sociale, con decorrenza antecedente, pari o successiva al 1° settembre 1995. L’eventuale importo minimale viene corrisposto dall’1.9.1995 e rivalutato annualmente in relazione agli aumenti di perequazione automatica delle pensioni.
Per le pensioni che, al 1.9.1995, risultino già cristallizzate in applicazione di norme previgenti, la circolare rinvia a successive istruzioni, in attesa del parere del Ministero del lavoro.
Modalità di liquidazione e gestione del minimale
Per le nuove liquidazioni, l’ente deve confrontare l’importo risultante dal calcolo della pensione con l’importo minimale e mettere in pagamento il maggiore dei due dal 1° settembre 1995. Nel confronto deve essere considerato l’importo derivante dal calcolo della pensione spettante all’1.9.1995, o, per le decorrenze successive, all’originaria decorrenza, comprensivo di eventuali integrazioni al minimo ma depurato dei miglioramenti di cui alle leggi n. 140/1985 e n. 544/1988 e delle prestazioni familiari.
Se l’importo minimale è più alto, si paga tale importo, sommando poi gli eventuali miglioramenti e le prestazioni familiari. Se invece l’importo da calcolo è più favorevole e successivamente si riduce, ad esempio per la concessione di una quota estera, si effettua un nuovo raffronto con l’importo minimale, rivalutato alla decorrenza originaria; la circolare precisa però che, alla luce della normativa vigente, è sufficiente in tali casi confrontarsi con l’importo minimale determinato alla data del ricalcolo.
Il minimale non costituisce una nuova pensione adeguata e non sostituisce l’importo derivante dal calcolo né eventuali altre somme dovute a diverso titolo. La pensione conserva dunque la propria natura originaria e continua a essere soggetta alle relative disposizioni.
Sono in corso di elaborazione nuove versioni dei programmi informatici per applicare questi criteri; nel frattempo, le pensioni liquidate con la procedura attuale saranno, se necessario, adeguate in sede di rinnovo.
Pensioni in gestione: verifiche dell’anzianità contributiva italiana
Per le pensioni già in gestione, la procedura deve innanzitutto verificare se in archivio sia presente il dato relativo all’anzianità contributiva italiana.
Se il dato è disponibile, la procedura automatizzata determina centralmente l’importo minimale in base all’anzianità contributiva, compresi eventuali supplementi, e lo confronta con l’importo mensile in pagamento, depurato solo dei miglioramenti e delle prestazioni familiari. Se il minimale è più elevato, dal 1° settembre 1995, in sede di rinnovo, deve essere pagato tale importo, maggiorato degli eventuali miglioramenti e delle prestazioni familiari.
Se invece l’anzianità contributiva italiana non è presente in archivio, una procedura centralizzata di scorrimento individua le pensioni potenzialmente interessate e genera liste per le sedi competenti. Le sedi, reperito il fascicolo, devono determinare l’anzianità contributiva italiana di qualsiasi natura, ossia obbligatoria, volontaria, figurativa e simili, includendo quella relativa a eventuali supplementi.
Nel caso di contribuzione mista da lavoro dipendente e autonomo, l’anzianità si somma solo per le pensioni liquidate a carico della competente gestione speciale, oppure per le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sulle quali sia già stato liquidato il supplemento per contributi autonomi, purché i periodi non siano sovrapposti temporalmente.
Per i casi non individuati dallo scorrimento centrale ma che, in base all’effettiva anzianità, avrebbero diritto al minimale, l’adeguamento avviene su richiesta dell’interessato o d’ufficio se la sede accerta comunque l’erogabilità del beneficio.
Interessi legali e decorrenza del termine di 120 giorni
L’art. 3, comma 17, della legge n. 335/1995 stabilisce, ai fini dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che il termine per l’adozione del provvedimento sulle domande presentate presso organismi di sicurezza sociale di Stati legati all’Italia da regolamentazione internazionale decorre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, dal ricevimento da parte dell’ente gestore della forma di previdenza obbligatoria della domanda completa dei dati e dei documenti richiesti.
La circolare conferma che, per le domande di pensione presentate all’organismo estero competente, il termine di 120 giorni ai fini degli interessi legali decorre dalla data in cui la domanda, corredata della documentazione prevista, perviene all’Istituto.
Documentazione essenziale e sospensione dei termini
Ai sensi del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, i termini procedimentali sono sospesi se l’istanza è irregolare o priva, in tutto o in parte, della documentazione essenziale, oppure se l’Istituto deve acquisire documentazione essenziale da soggetti esterni, datori di lavoro, enti previdenziali stranieri o strutture sanitarie esterne.
Per questo motivo, ai fini dell’applicazione della disciplina sugli interessi legali, la domanda deve essere sempre corredata della documentazione essenziale, cioè di quei dati e informazioni non già disponibili all’Istituto e necessari per definire la domanda stessa, comprese le prestazioni accessorie, sulla base dei presupposti di diritto esistenti alla data della domanda.
Punti principali
Aggiornamento annuale delle prestazioni estere
Dal 1° gennaio 1996, ai fini dell’integrazione al minimo delle pensioni in regime internazionale, l’importo della prestazione estera deve essere aggiornato annualmente in base alle variazioni intervenute al 1° gennaio di ciascun anno. L’adeguamento può generare eccedenze da recuperare secondo l’art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Per le pensioni anteriori al 1° gennaio 1996 già eccedenti per effetto della quota estera considerata al 31.12.1995, resta confermato l’importo in essere fino all’assorbimento tramite perequazione.
Ambito di applicazione e esclusioni
La disciplina si applica a tutte le pensioni in regime internazionale liquidate in ambito comunitario o convenzionale bilaterale. Sono escluse alcune pensioni di residenti in Italia liquidate in regime bilaterale con Argentina, San Marino e Tunisia, in quanto i relativi accordi vietano la considerazione degli aumenti perequativi delle pensioni erogate dallo Stato diverso da quello di residenza. Per le pensioni comunitarie ai residenti in Italia, l’obiettivo della norma è già realizzato dall’art. 50 del reg. CEE n. 1408/71 e dalla decisione n. 105/75.
Importo minimale delle pensioni internazionali
A decorrere dall’1.9.1995, l’importo mensile in pagamento delle pensioni in regime internazionale non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, a un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della legge o alla decorrenza della pensione, se successiva. Per anzianità contributive inferiori all’anno, il minimo assoluto è fissato in lire 6.000 mensili. L’importo va considerato al netto delle somme dovute per le leggi n. 140/1985 e n. 544/1988 e delle prestazioni familiari.
Gestione delle nuove liquidazioni e delle pensioni già in corso
Per le pensioni da liquidare, il confronto va effettuato tra l’importo risultante dal calcolo e l’importo minimale, mettendo in pagamento il più favorevole a decorrere dall’1.9.1995. Se nel tempo l’importo più favorevole subisce variazioni, si procede a un nuovo raffronto con l’importo minimale rivalutato. L’importo minimale non costituisce una nuova pensione, ma solo un livello di garanzia: la pensione conserva la propria natura originaria e resta soggetta alle relative disposizioni. Per le pensioni in gestione, l’applicazione dipende dalla presenza o meno in archivio dell’anzianità contributiva italiana e può richiedere lavorazioni centralizzate o intervento delle sedi competenti.
Interessi legali sulle domande presentate all’estero
Ai fini dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, il termine di 120 giorni per la maturazione degli interessi legali decorre dal ricevimento, da parte dell’Istituto, della domanda di pensione presentata presso un organismo estero, purché corredata della documentazione richiesta. La regola conferma un orientamento già adottato in via amministrativa. I termini restano sospesi se la domanda è irregolare o priva della documentazione essenziale, oppure se l’Istituto deve acquisire elementi istruttori da soggetti esterni.
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