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Circolare

Circolare numero 269 del 30-10-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, già illustrato con la circolare n. 209/1995. Il tema centrale è l'obbligo di ragguagliare la retribuzione imponibile all'orario contrattuale per i lavoratori cui sia determinato l'orario di lavoro, con eventuale versamento di contribuzione virtuale nei casi di mancato impiego per l'intero orario non dovuto a cause specificamente previste. La circolare chiarisce inoltre quali elementi retributivi assumere, quali sospensioni escludono l'obbligo, il trattamento del part-time, gli effetti su sgravi e prestazioni di malattia e maternità, nonché la misura della riduzione contributiva del 9,50% e il termine per l'adeguamento dei datori di lavoro.

Precisazioni applicative sull'art. 29 del D.L. n. 244/1995 in materia di contribuzione virtuale

Precisazioni applicative sull'art. 29 del D.L. n. 244/1995

La circolare interviene per chiarire alcuni problemi applicativi emersi dopo l'introduzione dell'art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341. Le precisazioni riguardano in particolare il meccanismo del ragguaglio della retribuzione imponibile all'orario contrattuale e i casi in cui si renda necessario il versamento di contribuzione virtuale.

Ambito di applicazione dell'obbligo

L'obbligo di ragguaglio all'orario contrattuale si colloca nel solco dei principi generali già affermati dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. Esso riguarda tutte le qualifiche per le quali l'orario di lavoro sia determinato.

La regola opera quando il lavoratore non è impiegato per tutto l'orario contrattualmente previsto e la minore prestazione non dipende da eventi espressamente considerati dalla disciplina. In tali casi può emergere un imponibile ragguagliato all'orario contrattuale e, conseguentemente, un versamento di contribuzione "virtuale".

Quanto alla distribuzione dell'orario, la circolare richiama come parametro generale le 40 ore settimanali, rinviando però alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale che dia attuazione concreta a tale assetto.

Elementi retributivi da assumere nel calcolo

Ai fini della determinazione della retribuzione su cui calcolare la contribuzione virtuale devono essere considerati tutti gli elementi e le indennità che compongono il trattamento economico spettante in costanza di lavoro e che risultino imponibili secondo la normativa vigente.

La circolare precisa che vanno inclusi anche:

  • gli accantonamenti alle Casse edili per ferie, gratifiche e riposi annui;
  • gli altri contributi obbligatori alle Casse edili, nella misura imponibile del 15% del loro ammontare.

Resta fermo che tale criterio non incide sugli obblighi verso le Casse edili, i quali continuano a essere determinati in base alla disciplina contrattuale.

Recupero di ore e sospensioni che escludono l'obbligo

Ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale sono considerate utili le ore recuperate nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, richiamandosi per gli operai dell'industria edile l'art. 10 del C.C.N.L.

Non sorge obbligo di contribuzione virtuale nei casi di sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione previsti dalla legge. Tra questi sono indicati:

  • aspettativa per servizio militare;
  • aspettativa per ricoprire cariche sindacali o funzioni elettive;
  • permessi sindacali non retribuiti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 300/1970;
  • assenze per malattie del bambino fino a 3 anni di età;
  • aspettativa prevista dalle norme per i tossicodipendenti.

La circolare esclude il versamento anche in presenza di una sospensione significativa e oggettivamente rilevabile del rapporto di lavoro, quando derivante da previsione contrattuale o da fatti impeditivi della prestazione inequivocabilmente comprovabili. Sono richiamate, in particolare:

  • aspettative per motivi privati previste dal contratto collettivo, attualmente consentite nel settore dell'industria edile solo per gli impiegati;
  • giorni di assenza ingiustificata con perdita della retribuzione, sanzionati secondo le procedure di legge e di contrattazione collettiva, e giornate di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari adottati nel rispetto di tali procedure;
  • giorni non retribuiti per mancata prestazione dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'Autorità giudiziaria;
  • periodi di malattia eccedenti quelli indennizzati o retribuiti, purché sia mantenuta la conservazione del posto.

La circolare rinvia invece a successivi chiarimenti due ipotesi specifiche: la chiusura dell'azienda o del cantiere per ferie collettive nei confronti dei lavoratori che non abbiano maturato ferie sufficienti, e il caso di domanda di intervento della CIG non ancora definita al momento del versamento relativo al mese interessato.

Part-time

In relazione al part-time, la circolare osserva che nel settore degli operai l'istituto è difficilmente configurabile. Nei soli casi eccezionali in cui sia validamente instaurato nel pieno rispetto delle norme di legge, la contribuzione deve essere calcolata sull'orario ridotto contrattualmente praticato, senza fare ricorso alla contribuzione virtuale.

In tali ipotesi non spetta neppure la riduzione contributiva prevista dal comma 2.

Trattamento della contribuzione virtuale, sgravi e prestazioni economiche

La contribuzione virtuale è equiparata, sotto il profilo operativo, alla contribuzione ordinaria. Ne consegue che:

  • il carico contributivo va ripartito tra datore di lavoro e lavoratore secondo le regole comuni;
  • la contribuzione è soggetta alla riduzione per fiscalizzazione degli oneri sociali;
  • deve essere denunciata e indicata nella modulistica come contribuzione ordinaria, con specifico riferimento al quadro B del mod. 01/M, in cui le retribuzioni soggette a contribuzione virtuale devono essere esposte come quelle corrisposte.

I benefici contributivi per il Mezzogiorno non si applicano alla contribuzione virtuale, poiché devono essere calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte e assoggettate a contribuzione, secondo quanto richiamato al DM 5 agosto 1994.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di malattia e maternità, esse devono essere commisurate alla retribuzione effettivamente percepita e non all'imponibile virtuale. L'importo giornaliero va determinato dividendo la retribuzione effettiva per i giorni lavorati o comunque retribuiti, salvi eventuali trattamenti integrativi dell'indennità giornaliera.

Riduzione contributiva del 9,50%

La circolare conferma che la riduzione contributiva del 9,50% si applica alla contribuzione dovuta all'Istituto per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Tale requisito si realizza quando il rapporto di lavoro si svolge nell'ambito di contratti collettivi nazionali che contemplano appunto tale orario.

La riduzione spetta:

  • quando la prestazione lavorativa sia inferiore all'orario contrattuale per gli eventi indicati dal comma 1 dell'art. 29;
  • nei casi di assenza dovuti alle cause richiamate al punto relativo alle sospensioni;
  • anche sulla contribuzione virtuale, quando questa venga versata.

Se compete lo sgravio decennale di cui all'art. 14 della legge n. 183/1976, la riduzione del 9,50% si applica solo sulle contribuzioni a carico del datore di lavoro che non siano già oggetto di sgravio. La circolare ribadisce inoltre che la riduzione non spetta in caso di contratto di solidarietà.

Termine per l'adeguamento e regolarizzazioni

Il termine per consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle nuove disposizioni è fissato al giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Le regolarizzazioni dei periodi pregressi, a partire dal 1° luglio 1995, devono essere effettuate secondo le modalità già indicate nella circolare n. 209 del 27 luglio 1995.

Quadro complessivo

Nel complesso, la circolare mira a rendere più chiara l'applicazione pratica della disciplina sulla contribuzione rapportata all'orario contrattuale nell'edilizia, definendo sia l'ambito dell'obbligo sia i casi di esclusione. Particolare attenzione è dedicata al trattamento delle sospensioni del rapporto, alla gestione del part-time, alla corretta individuazione della base imponibile e agli effetti sugli sgravi contributivi e sulle prestazioni previdenziali.

Punti principali

Ambito dell'obbligo e contribuzione virtuale

L'obbligo di ragguagliare la retribuzione imponibile all'orario contrattuale si applica a tutte le qualifiche per le quali l'orario di lavoro sia determinato. Quando il lavoratore non presta attività per l'intero orario contrattualmente previsto e la minore prestazione non dipende da eventi specificamente considerati, può determinarsi un versamento di contribuzione "virtuale". La distribuzione dell'orario, assunto in via generale pari a 40 ore settimanali, va desunta dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale attuativa.

Elementi retributivi da includere nel calcolo

Ai fini della contribuzione virtuale vanno considerati tutti gli elementi e le indennità che compongono il trattamento economico spettante in costanza di lavoro e che siano imponibili secondo la normativa vigente. Devono essere computati anche gli accantonamenti alle Casse edili per ferie, gratifiche e riposi annui, nonché gli altri contributi obbligatori alle medesime Casse, imponibili nella misura del 15% del loro ammontare. Resta fermo che tale criterio non modifica gli obblighi verso le Casse edili, che continuano a essere regolati dalla disciplina contrattuale.

Recuperi orari e sospensioni che escludono la contribuzione virtuale

Sono considerate utili, ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale, le ore recuperate nei casi previsti dalla contrattazione collettiva. Non sorge obbligo di contribuzione virtuale nei casi di sospensione della prestazione e della retribuzione previsti dalla legge, tra cui servizio militare, cariche sindacali o funzioni elettive, permessi sindacali non retribuiti, assenze per malattie del bambino fino a 3 anni e aspettativa per tossicodipendenza. La circolare esclude inoltre il versamento in presenza di sospensioni significative e oggettivamente rilevabili del rapporto per previsione contrattuale o per fatti impeditivi comprovabili, come aspettative per motivi privati previste dal contratto, assenze ingiustificate sanzionate, sospensioni disciplinari, detenzione o restrizioni della libertà personale e periodi di malattia eccedenti quelli indennizzati o retribuiti con conservazione del posto.

Part-time nel settore e effetti contributivi

L'istituto del part-time è ritenuto difficilmente configurabile per gli operai del settore; nei casi eccezionali in cui sia validamente instaurato nel rispetto integrale delle norme di legge, la contribuzione va versata sull'orario ridotto contrattualmente praticato, senza contribuzione virtuale. In tale ipotesi non spetta la riduzione contributiva prevista dal comma 2 dell'art. 29.

Regime della contribuzione virtuale, sgravi e prestazioni

La contribuzione virtuale è trattata come contribuzione ordinaria: si ripartisce tra datore di lavoro e lavoratore secondo le regole comuni, è soggetta alla fiscalizzazione degli oneri sociali e va denunciata nella modulistica come la contribuzione ordinaria, con indicazione nel quadro B del mod. 01/M delle retribuzioni sottoposte a contribuzione virtuale come quelle corrisposte. Gli sgravi per il Mezzogiorno non si applicano alla contribuzione virtuale, poiché vanno calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte e assoggettate a contribuzione. Le prestazioni economiche di malattia e maternità devono essere calcolate sulla retribuzione effettivamente percepita e non sull'imponibile virtuale; l'importo giornaliero si ottiene dividendo la retribuzione effettiva per i giorni lavorati o comunque retribuiti, salvo eventuali trattamenti integrativi.

Riduzione contributiva del 9,50%

La riduzione contributiva del 9,50% si applica sulla contribuzione dovuta all'Istituto per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali, cioè quando il rapporto si svolga nell'ambito di contratti collettivi nazionali che prevedano tale orario. La riduzione spetta sia nei casi di prestazione inferiore all'orario contrattuale per gli eventi richiamati dal comma 1 dell'art. 29 e per le assenze indicate nella circolare, sia quando si versi contribuzione virtuale; in quest'ultimo caso si applica anche sulla contribuzione virtuale. Se compete lo sgravio decennale ex art. 14 della legge n. 183/1976, la riduzione si applica solo sulle contribuzioni a carico del datore di lavoro non oggetto di sgravio. Resta confermata la non spettanza della riduzione in caso di contratto di solidarietà.

Termine per l'adeguamento e regolarizzazioni

Il termine per l'adeguamento dei datori di lavoro alle nuove disposizioni è fissato al giorno 20 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Le regolarizzazioni dei periodi pregressi, a decorrere dal 1° luglio 1995, devono essere effettuate secondo le modalità già indicate nella circolare n. 209 del 27 luglio 1995.

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