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Circolare

Circolare numero 274 del 8-11-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridetermina l’inquadramento previdenziale dell’Associazione Nazionale Bieticoltori e dei Consorzi Bieticoltori. In base al parere del Ministero del Lavoro, tali soggetti devono essere classificati nel ramo agricoltura ai sensi dell’art. 3, lettera b), della legge n. 1655/1962, poiché svolgono attività collaterali, complementari o integrative della produzione agricola. Restano però validi gli eventuali decreti di aggregazione al ramo industria per il solo personale avventizio e occasionale addetto alla campagna bieticola e alle operazioni complementari, per il quale continuano ad applicarsi le aliquote del settore industria. La variazione di classificazione ha efficacia ex tunc, ma i relativi effetti decorrono dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di emanazione della circolare, secondo quanto previsto dalla legge n. 335/1995.

Classificazione previdenziale e assistenziale dell'Associazione Nazionale Bieticoltori e dei Consorzi Bieticoltori nel settore agricoltura

Classificazione previdenziale e assistenziale dell’Associazione Nazionale Bieticoltori e dei Consorzi Bieticoltori

La circolare interviene sull’inquadramento previdenziale di un’associazione di rappresentanza della bieticoltura e dei Consorzi Bieticoltori, ridefinendone la classificazione nel settore agricolo. Il provvedimento chiarisce anche il regime applicabile al personale avventizio e occasionale già assoggettato al ramo industria e stabilisce la decorrenza della variazione.

Quadro normativo e situazione precedente

L’Associazione Nazionale Bieticoltori, ente di diritto privato riconosciuto con R.D. 24 maggio 1932, n. 1112, svolge attività di assistenza agli associati, rappresentanza dei produttori di barbabietole, controllo agricolo e chimico, promozione di studi e ricerche, assistenza tecnica e sperimentazione. Attività analoghe sono svolte, a livello locale, dai Consorzi Bieticoltori.

In precedenza, l’Associazione risultava classificata:

  • nel ramo industria, ai sensi del D.M. 10 dicembre 1957, limitatamente al personale avventizio addetto alla campagna bieticola e al personale occasionale impiegato nelle operazioni complementari;
  • nel ramo enti pubblici per il restante personale.

Per i Consorzi Bieticoltori la classificazione risultava invece non uniforme, con attribuzioni a settori differenti; in alcuni casi erano presenti decreti di aggregazione al settore industria della CUAF per il personale avventizio e occasionale impiegato nelle medesime attività bieticole.

Chiarimento del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che all’Associazione Nazionale Bieticoltori si applica l’art. 3, lettera b), della legge 29 novembre 1962, n. 1655. La norma dispone l’inquadramento nel ramo agricoltura per istituti, enti e associazioni che hanno lo scopo di attuare o promuovere la difesa, il miglioramento e l’incremento della produzione agricola.

La circolare evidenzia che l’Associazione, pur non esercitando direttamente attività agricola in senso proprio, opera nel settore agricolo con attività collaterali, complementari o integrative rispetto a quelle delle singole imprese agricole. Da ciò deriva il nuovo inquadramento nel settore agricoltura.

Nuova classificazione dell’Associazione

Sulla base del parere ministeriale, si dispone che l’Associazione Nazionale Bieticoltori, articolata con uffici bieticoli nelle principali province italiane e con recapiti anche a livello comunale, venga classificata nel settore agricoltura.

Resta tuttavia fermo il D.M. 10 dicembre 1957 per il solo personale:

  • avventizio addetto alle operazioni inerenti la campagna bieticola;
  • occasionale assunto per le operazioni complementari relative alla campagna.

Per questo personale le contribuzioni devono continuare a essere versate con le aliquote del settore industria.

Estensione ai Consorzi Bieticoltori

La circolare estende lo stesso criterio ai Consorzi Bieticoltori presenti sul territorio nazionale, poiché la loro attività è considerata assimilabile a quella dell’Associazione Nazionale Bieticoltori.

Di conseguenza, anche nei confronti dei Consorzi trova applicazione l’art. 3, lettera b), della legge n. 1655/1962 e la classificazione deve essere effettuata nel settore agricoltura, salvo gli eventuali vigenti decreti di aggregazione al ramo industria della CUAF.

Decorrenza della variazione

La variazione della classificazione per l’Associazione e per i Consorzi decorre ex tunc.

Gli effetti economico-contributivi della variazione, però, decorrono dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di emanazione della circolare. La circolare richiama a tal fine il terzo periodo dell’art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale producono effetti dalla data fissata dall’INPS, nel rispetto del principio di non retroattività.

Punti principali

Situazione normativa pregressa

L’Associazione Nazionale Bieticoltori, ente privato riconosciuto con R.D. 24 maggio 1932, n. 1112, svolge attività di assistenza e rappresentanza dei produttori di barbabietole, controllo agricolo e chimico, promozione di studi e ricerche, assistenza tecnica e attività sperimentale. I Consorzi Bieticoltori svolgono attività analoghe a livello locale. In precedenza l’Associazione risultava classificata nel ramo industria solo per il personale avventizio e occasionale legato alla campagna bieticola, mentre per il restante personale era inquadrata nel ramo enti pubblici. Anche i Consorzi presentavano classificazioni differenti, con alcuni decreti di aggregazione al settore industria per personale analogo.

Nuovo inquadramento nel settore agricoltura

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che all’Associazione si applica l’art. 3, lettera b), della legge 29 novembre 1962, n. 1655, che prevede l’inquadramento nel ramo agricoltura per istituti, enti e associazioni che hanno come fine la difesa, il miglioramento o l’incremento della produzione agricola. Pur non svolgendo un’attività agricola in senso stretto, l’Associazione opera nel settore agricolo con attività collaterali, complementari o integrative rispetto alle imprese agricole. Per questo motivo viene disposta la classificazione dell’Associazione nel settore agricoltura.

Disciplina del personale avventizio e occasionale

Resta in vigore il D.M. 10 dicembre 1957 di aggregazione al ramo industria per il solo personale avventizio addetto alle operazioni inerenti la campagna bieticola e per il personale occasionale assunto per le operazioni complementari relative alla campagna. Per tali lavoratori le contribuzioni devono continuare a essere versate con le aliquote del settore industria.

Estensione ai Consorzi Bieticoltori

Poiché l’attività dei Consorzi Bieticoltori è assimilabile a quella dell’Associazione Nazionale Bieticoltori, anche per essi deve trovare applicazione l’art. 3, lettera b), della legge n. 1655/1962. Ne consegue che la loro classificazione deve essere effettuata nel settore agricoltura, fatti salvi gli eventuali decreti vigenti di aggregazione al ramo industria della CUAF.

Decorrenza della variazione e degli effetti

La variazione della classificazione per Associazione e Consorzi decorre ex tunc. Tuttavia, gli effetti derivanti dalla variazione decorrono dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di emanazione della circolare, in applicazione del terzo periodo dell’art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che attribuisce efficacia alle variazioni di inquadramento fissate dall’INPS con provvedimenti aventi efficacia generale dalla data stabilita dall’Istituto, nel rispetto del principio di non retroattività.

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