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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27005/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Vincenzo Lemma in relazione a due condanne pronunciate dallo stesso Tribunale di Tivoli (sentenza del 20/12/2016, irrevocabile il 22/03/2017: reati ex art. 189 c.1,6,7 c.d.s., pena 1 anno e 2 mesi; sentenza del 21/11/2016, irrevocabile il 15/02/2017: reati ex artt. 337, 582, 585, 635 c.p., pena 1 anno). Il PM ha rilevato che le pene, cumulate, superano il limite di due anni previsto dall'art. 163 c.p. e che, essendo la seconda condanna per delitto commesso anteriormente alla prima e intervenuta entro il quinquennio, opera la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168 c.p.. Il giudice dell'esecuzione di primo grado aveva invece rigettato la domanda richiamando un principio giurisprudenziale secondo cui una seconda condanna con sospensione non può di per sé revocare la sospensione già concessa a una prima condanna, salvo che la seconda sia stata a sua volta revocata da ulteriore condanna.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore in quanto fondato. Ha affermato che, quando le pene delle due sentenze che hanno concesso il beneficio, cumulate, superano il limite di due anni previsto dall'art. 163 c.p., opera la revoca obbligatoria della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, comma 1 e comma 2 n.2 c.p.; il principio invocato dal Tribunale di Tivoli trova applicazione soltanto se le pene cumulate non superano il limite di due anni. Ha inoltre chiarito che la seconda condanna a pena sospesa può costituire titolo per la revoca anche quando essa sia stata successivamente revocata da una terza condanna, salvo i casi disciplinati dall'ultimo comma dell'art. 164 c.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Tivoli per nuovo giudizio, con istruzione al giudice dell'esecuzione di applicare i principi enunciati e verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca dei benefici.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato ... riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163

    Il giudice ha interpretato l'art. 168 come norma di revoca obbligatoria quando la seconda condanna per delitto anteriormente commesso interviene entro il quinquennio e la pena complessiva eccede i limiti di cui all'art. 163; l'eccezione richiamata dall'ultimo comma dell'art. 164 opera solo in casi peculiari (due sole condanne sospese).

  • art. 163 cod. pen.

    Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni ... il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione

    Fissa il limite (due anni per la reclusione) che determina la possibilità di sospensione e costituisce la soglia per valutare se la seconda condanna, sommata alla prima, determini la revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 168.

  • art. 164 cod. pen.

    L'ultimo comma contiene un'eccezione rispetto alla revoca quando vi siano solo due condanne a pena sospesa; la Corte ha precisato che tale disposizione non impedisce la revoca obbligatoria operante quando il cumulo supera il limite di cui all'art. 163, e non si applica nei casi con più di due condanne sospese.

  • art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che consente il motivo di ricorso per cassazione invocato dal Procuratore (inosservanza o erronea applicazione della legge penale); la Corte ha ritenuto il motivo fondato in relazione agli artt. 164 e 168 c.p.

Massime di principio

  • Se una seconda condanna per delitto commesso anteriormente alla prima interviene entro il quinquennio dall'irrevocabilità della prima e la pena complessiva supera il limite di cui all'art. 163 c.p. (2 anni), la revoca della sospensione condizionale è di diritto ai sensi dell'art. 168 c.p.
  • Il principio secondo cui una seconda sospensione condizionale non può da sola determinare la revoca della sospensione già concessa si applica solo quando le pene cumulate non superano il limite previsto dall'art. 163 c.p.; in caso di superamento del limite, prevale la norma di revoca obbligatoria.
  • Una seconda condanna a pena sospesa può comunque costituire titolo per la revoca della prima anche se la seconda venga successivamente revocata da una terza condanna: l'eccezione dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p. trova applicazione solo nei casi specifici disciplinati da quella norma (in sostanza con due sole condanne sospese).
  • In fase di verifica per la revoca il giudice dell'esecuzione deve controllare puntualmente (a) le date di irrevocabilità delle sentenze, (b) se la seconda condanna riguarda reati commessi anteriormente alla prima, (c) il termine quinquennale e (d) il calcolo cumulativo delle pene per determinare l'operatività dell'art. 168.
  • Quando esiste dubbio sull'interpretazione delle norme o sulla sussistenza delle condizioni, la decisione può essere rimessa al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame applicando i principi di diritto enunciati dalla Cassazione.

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