Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2207/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1996/2021 depositata in data 23/08/2021

Giustizia amministrativa202503429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1996/2021, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti per servizi prestati con contratti a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti, entro i limi della prescrizione quinquennale, oltre agli interessi legali. La domanda riguardava i periodi di servizio indicati nella sentenza civile. La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento del credito, anche solo parziale, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite liquidate nella sentenza civile, poiché tali somme erano state distratte in favore dei difensori e non erano oggetto della domanda proposta nel presente giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile di condanna. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e non risultava effettuato alcun pagamento, neppure parziale. In assenza di contestazioni sull'an e sul quantum del credito, ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione obbligata al pagamento.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale di condanna, passato in giudicato e ritualmente notificato, non sia stato eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo e non dimostra l'avvenuto pagamento, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, indicandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo i relativi costi a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • L'oggetto dell'ottemperanza è delimitato dalla domanda proposta: le spese di lite distratte in favore dei difensori non sono comprese nel giudizio di ottemperanza se il ricorrente non ha chiesto anche l'esecuzione di tale parte del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.