Sentenza del 27/01/2017 n. 816 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Provvedimento collegato a crediti non di natura tributaria - Non sussite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la giurisdizione competente a conoscere dell'impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su una pluralità di crediti, alcuni tributari e altri non tributari, tra cui contributi INPS. Il giudice ha applicato il principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14831 del 5 giugno 2008, secondo cui, anche per il preavviso di fermo e, per analogia, per la comunicazione preventiva di ipoteca, la giurisdizione deve essere individuata in base alla natura dei crediti sottostanti.
La decisione
La causa è stata trattenuta dal giudice limitatamente ai crediti di natura tributaria, per i quali sussisteva la giurisdizione tributaria. È stato invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti contributivi INPS, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Pertanto, il provvedimento non è stato considerato unitariamente sotto il profilo della giurisdizione, ma è stato esaminato separatamente in relazione alla natura di ciascun credito.
Norme richiamate
Principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 5 giugno 2008, n. 14831
Con riguardo alle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di fermo o preavviso di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti sottostanti.
La giurisdizione non dipende dalla forma o dalla denominazione dell'atto di riscossione, ma dalla natura sostanziale dei crediti posti a fondamento del provvedimento. Il principio è stato esteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- Quando un atto di riscossione, come un preavviso di fermo o una comunicazione preventiva di ipoteca, riguarda crediti di natura diversa, la giurisdizione deve essere valutata separatamente per ciascun credito.
- Per i crediti tributari la controversia spetta, in linea generale, al giudice tributario; per i contributi previdenziali, come quelli INPS, spetta al giudice ordinario.
- La natura cautelare o esecutiva dell'atto non determina da sola la giurisdizione: ciò che conta è il rapporto sostanziale sottostante.
- Il giudice può conservare la causa per la parte rientrante nella propria giurisdizione e dichiarare il difetto di giurisdizione soltanto per le pretese appartenenti a un diverso ordine giudiziario.
- In situazioni analoghe è opportuno individuare e contestare separatamente ogni singola voce di debito, verificandone natura, ente creditore e giudice competente.
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