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Sentenza

Sentenza del 03/07/2023 n. 18657 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Fingen Spa impugnava il diniego dell'interpello volto alla disapplicazione della disciplina CFC (per gli anni 2009-2010) e, successivamente, il rigetto dell'interpello relativo alla plusvalenza realizzata con la cessione (maggio 2012) della partecipazione totalitaria in Alpha Beta Hong Kong Ltd, società residente in Paese della "black list". La contribuente sosteneva di aver dimostrato che la cessione/non-localizzazione dei redditi non aveva avuto l'effetto di trasferire utili in Paesi a fiscalità privilegiata (anche allegando dichiarazione integrativa e documentazione sul tax rate e sulla produzione dei redditi in Cina). L'Amministrazione finanziaria aveva respinto gli interpelli; i giudici di merito (CTP e CTR) confermarono il rigetto e la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare plurime censure di nullità e vizio di motivazione, nonché questioni di diritto relative all'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 87 TUIR e alla necessità dell'interpello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Fingen Spa e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. In particolare la Corte ha ritenuto infondati i numerosi motivi di cassazione: i provvedimenti di diniego dell'Amministrazione erano spiegati nelle ragioni e non mancava un pregiudizio al diritto di difesa; l'Amministrazione era tenuta ad esaminare nel merito l'interpello e legittimamente lo aveva rigettato perché la contribuente non aveva dimostrato l'assenza, sin dall'inizio del periodo di possesso, dell'effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata; la presentazione tardiva della dichiarazione integrativa per l'anno 2011 non è idonea a sanare la mancanza della prova richiesta riguardo al periodo sin dall'inizio del possesso; la struttura del gruppo (holding vs operative) o la prova che i redditi fossero prodotti in Cina non esonerano dall'onere probatorio. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in Euro 12.300,00 oltre spese prenotate a debito) e applicazione del doppio contributo ove dovuto.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 2

    La Corte rileva che le indicazioni richieste dalla ricorrente non sono necessariamente richieste per ogni provvedimento di diniego dell'Amministrazione fiscale e che la loro mancata indicazione non costituisce automaticamente vizio di motivazione se non è dimostrato un pregiudizio al diritto di difesa.

  • Legge n. 212/2000, art. 11, comma 3

    Disciplina dell'istituto dell'interpello; la Corte conferma che l'interpello deve essere esaminato dall'Agenzia e che il rigetto motivato è atto idoneo, salvo dimostrazione del pregiudizio derivante da omissioni formali.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 87, commi 1, 2 e 5

    L'art. 87 disciplina il regime dei redditi diversi e le condizioni per il beneficio fiscale; la Corte interpreta l'art. 87(5) come disciplina specifica per le holding, ma conferma che quando la partecipazione ceduta è in una società residente in Paese a fiscalità privilegiata permane l'obbligo, per il cedente, di dimostrare l'assenza di finalità o di effetto di localizzazione dei redditi sin dall'inizio del possesso.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 167, comma 5, lett. b)

    art. 167, comma 5, lett. b)

    La disciplina antielusiva richiede la dimostrazione della mancanza di intenti o effetti elusivi; la Corte conferma che tale prova grava sul contribuente e giustifica la valutazione negativa dell'interpello se non fornita.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 168-bis

    Riferimento normativo per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata; utilizzato nella valutazione della pertinenza della localisation dei redditi.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1 comma 2, 24 comma 2, 32

    art. 1, comma 2; art. 24, comma 2; art. 32

    Norme sul processo tributario: la Corte richiama i principi processuali ma rigetta le censure relative ad omissioni di pronuncia o mancato esame di atti/documenti ritenute inammissibili o non provate.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 100, 112, 115

    art. 100; art. 112; art. 115

    Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alla domanda di pronuncia su questioni ritenute infondate dalla CTR; la Corte ritiene corretti gli esami compiuti dal giudice di merito.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5

    Norme che regolano i mezzi di impugnazione in Cassazione; utilizzate per inquadrare i motivi di ricorso e valutare la loro ammissibilità e fondatezza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata dalla Corte per attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del 'doppio contributo' da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la partecipazione ceduta è in una società residente in Paese a fiscalità privilegiata (black list), il cedente che invoca regimi fiscali agevolativi deve provare che, sin dall'inizio del periodo di possesso, non si è realizzato l'effetto di localizzare i redditi in detti Paesi; l'onere della prova grava sul contribuente.
  • La disciplina specifica per holding (art. 87 comma 5 TUIR) non elimina l'obbligo di dimostrare l'assenza di intenti o effetti elusivi quando la società ceduta è residente in Paese a fiscalità privilegiata; l'interpello può essere necessario e deve essere esaminato nel merito dall'Amministrazione.
  • La mancata indicazione di specifici dati formali nel provvedimento di diniego non comporta automaticamente nullità se dall'atto risultano chiaramente le ragioni del diniego e non è dimostrato un pregiudizio al diritto di difesa.
  • La presentazione tardiva di una dichiarazione integrativa (o altri atti) non sostituisce o sopperisce all'onere di provare che l'effetto di localizzare i redditi non si è verificato sin dall'inizio del possesso; la rilevanza temporale della prova è cruciale.
  • La mera struttura del gruppo (holding vs società operative) o la prova che i redditi siano prodotti in Paese non black list non sono, di per sé, sufficienti a escludere l'applicazione delle norme antielusive: ciò che conta è la dimostrazione concreta e temporale richiesta dalla norma.
  • In caso di interpello, il contribuente dovrebbe depositare dall'inizio tutta la documentazione rilevante e, se contesta la forma del provvedimento di diniego, riprodurre e documentare il contenuto dell'atto impugnato per consentire al giudice valutazioni sulla sussistenza di eventuali pregiudizi procedurali.
  • Per aumentare le probabilità di successo in situazioni analoghe: presentare interpello completo di evidenze sulla produzione e allocazione dei redditi, comparazioni di tax rate effettivi, documenti che provino l'assenza di flussi verso la giurisdizione black list sin dall'inizio del possesso e motivare chiaramente il nesso temporale.

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