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Sentenza

Sentenza n. 12042/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento: A) della Determinazione Dirigenziale A1400A - Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, portante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e del relativo Allegato n. 1 ad essa accluso; - della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24.11.2022; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese le seguenti deliberazioni, non cognite, assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Piemonte, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l''''acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la Deliberazione D.G. dell''''AO Ordine Mauriziano di Torino n. 596 del 28.8.2019; (ii) la Deliberazione D.G. dell''''AO S. Croce e Carle di Cuneo n. 404 del 27.8.2019; (iii) la Deliberazione D.G. dell''''AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria n. 369 del 23.8.2019; (iv) la Deliberazione D.G. dell''''AOU Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1142 del 28.8.2019; (v) la Deliberazione D.G. dell''''AOU Maggiore della Carità di Novara n. 848 del 3.9.2019; (vi) la Deliberazione D.G. dell''''AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano n. 467 del 29.8.2019; (vii) la Deliberazione D.G. dell''''ASL di Alessandria n. 586 del 30.8.2019; (viii) la Deliberazione D.G. dell''''ASL di Asti n. 151 del 30.8.2019; (ix) la Deliberazione D.G. dell''''ASL di Biella n. 388 del 26.8.2019; (x) la Deliberazione D.G. dell''''ASL Città di Torino n. 909 del 6.9.2019; (xi) la Deliberazione D.G. dell''''ASL di Cuneo 1 n. 361 del 29.8.2019; (xii) la Deliberazione D.G. dell''''ASL Cuneo 2 n. 309 del 22.8.2019; (xiii) la Deliberazione D.G. dell''''ASL di Novara n. 320 del 28.8.2019; (xiv) la Deliberazione D.G. dell''''ASL di Torino 3 n. 510 del 23.8.2019; (xv) la Deliberazione D.G. dell''''ASL di Torino 4 n. 977 del 28.8.2019; (xvi) la Deliberazione D.G. dell''''ASL di Torino 5 n. 806 del 28.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell''''ASL di Vercelli n. 856 del 29.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell''''ASL di Verbano Cusio Ossola n. 701 del 4.9.2019; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202308647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di inclusione nell'elenco delle aziende fornitrici soggette al payback per gli anni 2015-2018, nonché decreti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti di spesa e di adozione delle linee guida

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, a seguito della trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la determinazione della Regione Piemonte che la includeva tra le aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, insieme ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e agli atti presupposti. I primi quattro motivi deducevano vizi propri degli atti, tra cui difetto di istruttoria, trasparenza e motivazione nella tardiva individuazione dei tetti regionali e nella quantificazione degli sforamenti; retroattività della fissazione dei tetti e lesione del legittimo affidamento; indeterminatezza, insufficienza ed erroneità delle linee guida; alterazione della certezza delle regole delle procedure di gara e dell'equilibrio economico delle forniture. La ricorrente contestava inoltre l'uniforme fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, il mancato scorporo dei servizi accessori dal fatturato rilevante, il computo dell'IVA e la genericità dei criteri di calcolo. Con il quinto motivo deduceva l'illegittimità derivata della disciplina per contrasto con la Costituzione e con il diritto dell'Unione europea, in particolare sotto i profili della libertà d'impresa, dell'affidamento, dell'irretroattività e della riserva di legge.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, richiamando anche le proprie precedenti sentenze su controversie analoghe e le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. Ha ritenuto infondate le censure costituzionali ed eurounitarie: il meccanismo del payback costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico, la cui disciplina individua soggetti obbligati, prestazione e criteri essenziali, rispettando la riserva di legge. Non sussiste retroattività lesiva dell'affidamento, poiché già dal 2015 le imprese conoscevano l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano; gli interventi del 2019 e del 2022 hanno reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligazione. La fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% non lede l'interesse delle imprese, trattandosi del livello massimo consentito e di una determinazione potenzialmente più favorevole rispetto a tetti regionali inferiori. Il payback opera esternamente ai contratti e alle gare, incidendo sul fatturato complessivo dell'impresa e non sull'entità della fornitura o sul prezzo contrattuale, sicché non altera le procedure di evidenza pubblica. I decreti ministeriali hanno indicato criteri sufficientemente chiari, fondati sulla voce BA0210 del modello CE e sulla ricognizione delle fatture. Il computo al lordo dell'IVA è imposto dalla legge, poiché le amministrazioni acquirenti sono consumatori finali; eventuali servizi accessori devono essere distinti dalla fornitura del dispositivo e la loro erronea contabilizzazione è imputabile agli enti aziendali, non ai decreti ministeriali. La disciplina riguarda tutti i dispositivi medici, secondo una definizione normativa sufficientemente determinata. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9 ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La disposizione pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto regionale, determinata in proporzione all'incidenza del loro fatturato sulla spesa complessiva per dispositivi medici.

  • art. 9 ter, comma 8, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»

    Il superamento del tetto è calcolato considerando il fatturato al lordo dell'IVA, in quanto il SSN e le Regioni operano come consumatori finali.

  • art. 9 ter, comma 9 bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»

    Per le annualità 2015-2018 la norma disciplina la fase attuativa, affidando a Regioni e Province autonome l'individuazione delle aziende soggette al ripiano e la verifica della documentazione contabile.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e il meccanismo originario di contenimento della spesa sanitaria.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l'art. 9 ter, comma 8, stabilendo criteri e termini per la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato aziendale.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9 bis dell'art. 9 ter, disciplinando per il periodo 2015-2018 l'adozione degli elenchi regionali delle aziende soggette al ripiano.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito un fondo destinato alle Regioni e previsto, nella disciplina originaria, il pagamento ridotto del 48% per le aziende fornitrici; la Corte costituzionale ne ha poi dichiarato l'illegittimità parziale.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Ha previsto una definizione legislativa mediante pagamento ridotto del 25% e la conseguente cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali, ma il giudizio in esame è stato deciso con rigetto.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina del payback, qualificata come contributo solidaristico, rispetta la riserva di legge perché individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri essenziali della procedura.

  • art. 41 Cost.

    Il meccanismo del payback è compatibile con la libertà d'impresa poiché costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 74 c.p.a.

    «nel caso in cui ravvisi […] la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata»

    Ha consentito al TAR di adottare una sentenza in forma semplificata, richiamando precedenti conformi su questioni identiche.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha escluso, con riferimento al payback 2015-2018, la violazione degli artt. 2, 23, 41 e 117 Cost., dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e dei principi di irretroattività e legittimo affidamento.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha esteso a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48% della quota di ripiano prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, caducando le limitazioni riferite alle imprese che avevano instaurato controversie o non intendevano abbandonarle.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback per i dispositivi medici relativo alle annualità 2015-2018 non viola la libertà d'impresa né il principio di proporzionalità, poiché costituisce una misura di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico collegato alla necessità di finanziare la tutela della salute.
  • La disciplina del payback non è retroattiva in senso lesivo dell'affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i suoi criteri essenziali erano già previsti dalla legge prima dello svolgimento delle gare e della stipulazione dei contratti; gli interventi successivi che rendono operative le procedure non innovano sostanzialmente l'obbligazione.
  • La riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. è rispettata quando la legge individua le imprese obbligate, l'oggetto della prestazione, le percentuali di ripiano e i criteri generali per la determinazione della quota individuale, demandando agli atti amministrativi la concreta ricognizione contabile.
  • Il payback opera esternamente alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: incide sul fatturato complessivo dell'impresa fornitrice e non modifica né il prezzo contrattuale né l'entità della fornitura, sicché non altera retroattivamente l'esito della gara.
  • Il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici è calcolato sul fatturato al lordo dell'IVA e sulla spesa contabilizzata nella voce BA0210 del modello CE; i servizi accessori devono essere distinti dalla fornitura del dispositivo e l'eventuale loro erronea contabilizzazione non è imputabile ai decreti ministeriali se deriva dalla contabilità degli enti sanitari.
  • La fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, coincidente con il tetto nazionale massimo, non è censurabile dall'impresa fornitrice per mancata differenziazione regionale quando una diversa determinazione potrebbe soltanto ridurre il tetto e aumentare l'importo del ripiano.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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