Cassazione Civile, Ordinanza n. 32159/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui erano stati ripresi a tassazione maggiori canoni di locazione riferiti a un fabbricato sito a Venezia. La tesi difensiva era che l'immobile dovesse beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i beni di interesse storico-artistico. In Cassazione è stato proposto un unico motivo, formalmente prospettato come violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 3 della legge n. 1089 del 1939, oltre che come errata valutazione delle prove documentali. In concreto, però, la ricorrente contestava che la CTR non avesse adeguatamente valorizzato un atto notarile di compravendita, nel quale si richiamava un decreto ministeriale trascritto che avrebbe incluso l'immobile tra gli edifici di notevole interesse storico ed artistico della città di Venezia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non investiva realmente la violazione di norme di diritto, ma mirava a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito. La contribuente, inoltre, non aveva articolato un effettivo vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo. La CTR aveva comunque esaminato l'atto notarile, ritenendolo insufficiente a dimostrare l'esistenza di un formale provvedimento ministeriale di vincolo storico-artistico, e la ricorrente si limitava a chiedere una diversa lettura del documento. Conseguentemente, la Corte ha posto le spese a carico della ricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 11 legge n. 413 del 1991
Il beneficio fiscale per l'immobile di interesse storico o artistico presuppone il previo riconoscimento formale del vincolo e la sua trascrizione, secondo il sistema richiamato dalla decisione.
art. 3 legge n. 1089 del 1939
Il riconoscimento dell'interesse storico o artistico dell'immobile deve risultare da un provvedimento ministeriale formale soggetto a trascrizione nei registri immobiliari.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è sufficiente, per la ricorrente, limitarsi a invocare l'erronea valutazione della prova; occorre dedurre un omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente omesso, non la mera richiesta di una diversa ponderazione del materiale istruttorio.
- Per fruire di agevolazioni fiscali collegate al riconoscimento di un vincolo storico-artistico, occorre che il presupposto formale del riconoscimento risulti provato secondo le modalità previste dalla disciplina di riferimento.
- Quando il giudice di merito ha esaminato il documento invocato dalla parte e ne ha motivatamente escluso la sufficienza probatoria, la censura non può risolversi in una mera sollecitazione a un nuovo apprezzamento del merito.
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