Cassazione Civile, Ordinanza n. 05705/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società stabilita all’estero, indicata come bookmaker, ha impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’anno 2014. L’atto era stato emesso nei confronti di un centro di trasmissione dati (CTD), quale obbligato principale, e della società estera, quale coobbligata in solido. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: un motivo pregiudiziale sul contrasto della normativa interna con il TFUE e sulla necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE; tre motivi preliminari relativi a nullità processuali e alla mancata traduzione in inglese dell’avviso; e vari motivi di merito sulla insussistenza del presupposto impositivo, sul preteso difetto di soggettività passiva del bookmaker estero, sul presupposto territoriale, sulla violazione delle libertà di prestazione dei servizi e del principio di affidamento, sulla compatibilità dell’imposta con la direttiva IVA e sull’esimente dell’obiettiva incertezza, oltre che sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, valorizzando il precedente della Corte costituzionale n. 27/2018 e della CGUE C-788/18: per il 2014 il bookmaker estero resta soggetto passivo solidale dell’imposta, il tributo colpisce l’attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, non vi è violazione del diritto UE, non ricorre l’obiettiva incertezza normativa e le spese sono state liquidate correttamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto l’istanza di trattazione in pubblica udienza e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo già chiarite le questioni dalla giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pretesa omessa pronuncia e infondato il motivo sulla mancata traduzione dell’avviso. Nel merito, ha escluso l’assenza del presupposto impositivo, la violazione degli artt. 56 e ss. TFUE, la violazione del principio di affidamento e l’applicabilità dell’esimente dell’obiettiva incertezza per l’anno 2014. Ha inoltre ritenuto corrette le statuizioni sulle spese di lite. La decisione di merito impugnata, che aveva confermato l’assoggettamento all’imposta unica della società estera in via solidale per l’anno 2014, è stata quindi confermata.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
non ricorrevano i presupposti per sospendere il giudizio e sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale.
art. 56 TFUE
non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta i CTD e, solidalmente, gli operatori esteri loro mandanti, se il tributo colpisce l’attività svolta sul territorio nazionale senza discriminazioni.
art. 57 TFUE
richiamato nel quadro delle libertà di prestazione dei servizi, senza che la Corte ravvisi violazione nel caso concreto.
art. 52 TFUE
richiamato dalla ricorrente nella richiesta di interpretazione pregiudiziale, ma non ritenuto decisivo ai fini della decisione.
art. 24 Cost.
la censura processuale è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 111 Cost.
richiamato nella doglianza processuale, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 6 CEDU
richiamato nella doglianza sulla trattazione camerale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata autosufficienza.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l’atto impositivo non deve essere necessariamente tradotto nella lingua del destinatario; incombe sul contribuente dimostrare di non aver potuto comprenderne il contenuto.
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3
i soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro che gestiscono i concorsi pronostici e le scommesse; la norma è stata letta nel senso chiarito dalla legge interpretativa del 2010.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66
ha natura interpretativa e chiarisce che è soggetto passivo chiunque gestisca, anche tramite mezzi telematici e anche per conto di terzi ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse; se l’attività è esercitata per conto di terzi, il mandante è obbligato solidalmente.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 64
indicato come espressione degli obiettivi nazionali di tutela dei consumatori, dell’ordine pubblico e di contrasto all’evasione nel settore del gioco.
L. 3 agosto 1998, n. 288, art. 1, comma 2
richiamato dalla ricorrente per sostenere un limite territoriale dell’imposta, ma la Corte lo considera superato dalla disciplina interpretativa successiva.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 644, lett. g)
richiamata quale indice della base imponibile forfetaria dell’imposta unica.
D.M. 10 marzo 2006, n. 111, art. 16
prevede il pagamento dell’imposta unica da parte del concessionario.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e scommesse che non abbiano il carattere di imposta sul volume d’affari; il tributo in esame non è assimilabile all’IVA.
art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per l’esimente dell’obiettiva incertezza, ma ritenuto non applicabile al caso concreto.
art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato in relazione all’esimente dell’obiettiva incertezza, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 6, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per l’esimente dell’obiettiva incertezza, ma ritenuto inapplicabile.
art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per l’esimente dell’obiettiva incertezza, esclusa perché la norma interpretativa del 2010 aveva già chiarito il quadro per l’anno 2014.
art. 12 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nella parte sulle spese processuali, come disciplina storica della liquidazione delle spese a favore dell’amministrazione assistita da propri funzionari.
art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da funzionari, secondo i parametri forensi e con riduzione del 20%.
art. 91 c.p.c.
richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza, ritenuta corretta.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è facoltativa e non deve essere espressamente motivata se non disposta.
Massime di principio
- L’imposta unica sulle scommesse colpisce l’attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, non la sola conclusione formale del contratto di scommessa.
- Per il periodo successivo alla legge interpretativa del 2010, il soggetto che gestisce scommesse, anche tramite CTD e anche per conto di operatori esteri, è soggetto passivo dell’imposta, con responsabilità solidale del mandante estero.
- La norma interpretativa del 2010 chiarisce il regime soggettivo dell’imposta e, per le annualità successive al 2011, esclude la configurabilità di un’obiettiva incertezza normativa idonea a escludere sanzioni.
- La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non comporta di per sé nullità, essendo necessario che il contribuente dimostri concretamente di non aver potuto comprenderne il contenuto e di aver subito un pregiudizio difensivo.
- In materia di giochi e scommesse, le restrizioni nazionali alla libera prestazione dei servizi possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto alle infiltrazioni criminali, purché proporzionate.
- Il tributo sulle scommesse, se non presenta il carattere di imposta sul volume d’affari, può cumularsi con l’IVA senza contrasto con la direttiva 2006/112/CE.
- Nel giudizio tributario, la liquidazione delle spese a favore dell’amministrazione assistita da propri funzionari è legittima; la compensazione delle spese resta un potere discrezionale del giudice di merito.
- La denuncia di omessa pronuncia e gli altri errori processuali richiedono un rigoroso rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
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