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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13866/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in forma di lieve entità. Il ricorso non attaccava la responsabilità nel merito, ma censurava esclusivamente la dosimetria della pena, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione del minimo edittale. Sosteneva, in sostanza, che la pena fosse stata determinata senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha osservato che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era congrua e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p., poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica quando la pena irrogata sia contenuta e non ecceda in modo significativo la media edittale. Nel caso concreto la pena finale era addirittura ampiamente al di sotto del medio edittale, ed il giudice di merito aveva richiamato la personalità dell'imputato, gravata da precedenti penali, e le modalità del fatto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma V, d.P.R. 309/1990

    Fattispecie sostanziale per cui l'imputato era stato condannato in appello; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto oltre al richiamo alla forma lieve in materia di stupefacenti.

  • art. 133 c.p.

    La Corte ribadisce che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale adempie all'obbligo di motivazione richiamando i criteri legali di commisurazione e, in particolare, la gravità del fatto e la capacità a delinquere/personailità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo in caso di assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017

    La specifica e dettagliata motivazione sulla pena è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

  • Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009

    Conferma lo stesso principio sulla sufficienza di una motivazione sintetica sulla pena, se non vi è significativo scostamento dalla media edittale.

Massime di principio

  • La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali di commisurazione.
  • Per soddisfare l'obbligo di motivazione sulla pena è sufficiente il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. e a formule sintetiche che diano conto della congruità della sanzione, della gravità del reato o della personalità dell'imputato.
  • Una motivazione più analitica sulla dosimetria è necessaria soltanto quando la pena irrogata si discosti in modo marcato dalla misura media edittale.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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