Sentenza del 27/02/2017 n. 748 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Avviso - Sottoscrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione sulla sottoscrizione è stata respinta: l'avviso impositivo ICI deve considerarsi regolare se il Comune dimostra che il potere di sottoscriverlo era stato debitamente conferito con una specifica delibera comunale. La sola contestazione dell'assenza o dell'insufficienza del potere di firma non è quindi sufficiente, quando l'amministrazione produca l'atto di conferimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la regolarità della sottoscrizione dell'atto impositivo ICI. In particolare, è stata posta in discussione la legittimazione del soggetto che aveva firmato l'avviso. La sottoscrizione è stata ritenuta valida quando risulta provata l'esistenza di una delibera comunale che abbia conferito in modo adeguato il relativo potere.
Norme richiamate
Disciplina dell'ICI e normativa generale sugli atti impositivi degli enti locali
La sottoscrizione dell'avviso è valida quando l'ente locale dimostra che il firmatario era stato autorizzato o delegato mediante una delibera comunale idonea.
Massime di principio
- La validità della firma su un atto tributario comunale dipende non solo dall'identità del sottoscrittore, ma anche dalla prova del conferimento del relativo potere.
- Una delibera comunale che attribuisca espressamente il potere di firma può sanare o escludere le contestazioni sulla legittimazione del firmatario.
- Chi contesta la sottoscrizione deve verificare concretamente l'inesistenza, l'invalidità o l'insufficienza dell'atto di delega o conferimento; una contestazione generica può essere respinta.
- In situazioni analoghe, il Comune dovrebbe conservare e produrre la delibera che attribuisce il potere di sottoscrivere gli avvisi, mentre il contribuente dovrebbe chiedere di verificarne contenuto, ambito e periodo di efficacia.
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