Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 2143 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che le spese sostenute dalla società per iscrizione, viaggi, vitto, alloggio, transfert, cene e programmi sociali offerti a medici ospedalieri in occasione di congressi e simposi nazionali e internazionali non fossero costi direttamente riferibili ad attività produttive di ricavi, integralmente deducibili ai sensi dell’art. 109, comma 5, T.U.I.R. Secondo l’Ufficio, tali spese dovevano essere qualificate come spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dall’art. 108 T.U.I.R. La società sosteneva invece che la partecipazione dei medici fosse funzionale a far conoscere i prodotti e ad aumentare le vendite agli ospedali e alle case di cura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per entrambi i motivi. Ha ritenuto viziata la motivazione della CTR, che non aveva esaminato i fatti decisivi relativi alla natura dei convegni, ai soggetti partecipanti e alle concrete modalità di vendita dei prodotti. Ha inoltre stabilito che le spese sostenute per ospitalità, cene, viaggi, alloggi e attività sociali di medici che non erano clienti, neppure potenziali, della società, in occasione di congressi organizzati da terzi e non destinati alla presentazione diretta dei prodotti della società, erano spese di rappresentanza e non spese pubblicitarie o costi direttamente collegati ai ricavi. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro l’accertamento. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.300 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 108 T.U.I.R.

    Le spese di ospitalità, intrattenimento e attività sociali sostenute per favorire la partecipazione di medici a convegni, quando accrescono soprattutto l’immagine e il prestigio dell’impresa anziché promuovere direttamente il prodotto, devono essere qualificate come spese di rappresentanza e dedotte nei limiti previsti dalla norma.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 109, comma 5, T.U.I.R.

    I costi e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito

    La disposizione non consente la deduzione integrale di qualsiasi spesa sostenuta con l’obiettivo generico di aumentare le vendite. Occorre un collegamento diretto e documentato tra il costo e l’attività produttiva di ricavi.

  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2008

    Spese per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre e fiere in cui sono esposti i beni o i servizi prodotti dall’impresa

    La disciplina sulle spese di ospitalità in occasione di fiere e mostre non era applicabile al caso concreto, sia perché successiva all’anno d’imposta considerato, sia perché i medici non erano clienti o potenziali clienti e i convegni non erano organizzati dalla società per esporre i propri prodotti.

  • D.Lgs. n. 541/1992, art. 7

    La pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari deve avere finalità informativa e contenere le informazioni previste sul prodotto

    La pubblicità rivolta ai medici è legittimamente riconducibile a informazione scientifica solo quando è effettivamente finalizzata a illustrare natura, caratteristiche e utilità del prodotto, attraverso incontri brevi, ristretti e privi di finalità di intrattenimento.

  • Codice civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Violazione o falsa applicazione di legge; omesso, insufficiente o contraddittorio esame dei fatti decisivi

    La sentenza di merito è censurabile quando applica una norma senza spiegare perché essa sia pertinente ai fatti concreti oppure omette di esaminare circostanze decisive specificamente dedotte dalla parte.

  • R.D. n. 1265/1934, art. 170, T.U. leggi sanitarie

    Divieto per il medico di ricevere denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di medicinali o prodotti farmaceutici

    La norma conferma che l’attività promozionale nei confronti dei medici deve restare nell’ambito dell’informazione scientifica e non può tradursi in vantaggi personali idonei a condizionare le prescrizioni o le scelte professionali.

Massime di principio

  • Per distinguere tra spese pubblicitarie e spese di rappresentanza occorre valutare la finalità concreta e le modalità effettive della spesa, non la semplice dichiarazione dell’impresa secondo cui essa mira ad aumentare le vendite.
  • Le spese per incontri scientifici possono essere considerate direttamente pubblicitarie o integralmente deducibili solo quando l’iniziativa è specificamente destinata a presentare e illustrare i prodotti, ha contenuto prevalentemente informativo, durata contenuta e partecipazione ristretta di specialisti.
  • Ospitalità, viaggi, alloggi, cene e programmi sociali offerti a medici o altri partecipanti sono normalmente spese di rappresentanza quando servono soprattutto a favorire la partecipazione, il prestigio o l’immagine dell’impresa.
  • Il fatto che i destinatari possano influenzare indirettamente le decisioni di acquisto non li rende automaticamente clienti o potenziali clienti: occorre dimostrare un rapporto commerciale concreto e diretto.
  • La disciplina più favorevole introdotta successivamente non può essere applicata automaticamente a periodi d’imposta precedenti, soprattutto quando mancano gli stessi presupposti fattuali previsti dalla norma.
  • In caso di contestazione fiscale, l’impresa deve documentare con precisione il programma dell’evento, i partecipanti, il contenuto scientifico, il ruolo dei destinatari nel processo di acquisto e il nesso diretto tra ciascuna spesa e la promozione del prodotto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.