Ordinanza n. 1536/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza volta alla formalizzazione della richiesta di primo ingresso e conseguente sottoscrizione del contratto di soggiorno; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento previa sospensione e emissione dei necessari provvedimenti di tutela cautelare del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, cod. reg. P-NA/L/Q/2023/110621, emesso in data 24.02.2026 dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l’Immigrazione, notificato a mezzo PEC in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di formalizzazione della richiesta di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno; decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza volta alla formalizzazione della richiesta di primo ingresso e alla conseguente sottoscrizione del contratto di soggiorno. Con motivi aggiunti ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, che il notevole ritardo nella conclusione della procedura e nell'effettuazione degli accertamenti relativi al rapporto di lavoro originario non era a lui imputabile e che, nel frattempo, aveva reperito altre opportunità lavorative, documentate mediante CUD, con percezione di redditi adeguati a partire da gennaio 2024.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, i presupposti per accogliere la domanda di sospensione. Ha valorizzato il consistente tempo trascorso per la conclusione della procedura avviata con l'istanza di nulla osta, ritenendo che il relativo decorso non fosse imputabile al ricorrente e che questi non potesse essere chiamato a rispondere delle conseguenze sfavorevoli sopravvenute. Ha inoltre rilevato che l'Amministrazione, dopo avere mantenuto per lungo tempo un contegno inerte, appariva avere irragionevolmente trasferito sul ricorrente l'alea del decorso del tempo. Gli accertamenti sul rapporto di lavoro originario erano stati effettuati solo tardivamente, quando il ricorrente aveva già reperito nuove occasioni lavorative e percepiva redditi adeguati. La domanda cautelare è stata quindi accolta, con fissazione dell'udienza pubblica di merito al 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo, all'esito di una sommaria delibazione.
d.lgs. 286/1998
La controversia riguarda una procedura di primo ingresso per lavoro subordinato e il relativo nulla osta, ma l'ordinanza non richiama specifici articoli del decreto legislativo.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere un provvedimento quando, a una sommaria delibazione, emerga che il ritardo dell'amministrazione nella conclusione della procedura non è imputabile al privato e che il provvedimento sfavorevole abbia irragionevolmente posto a suo carico le conseguenze del decorso del tempo.
- Quando l'amministrazione effettua tardivamente gli accertamenti relativi a una procedura di ingresso per lavoro subordinato, non può automaticamente imputare al richiedente le sopravvenienze sfavorevoli maturate durante il periodo di inerzia, soprattutto se il privato ha reperito nel frattempo altre opportunità lavorative e dispone di redditi adeguati.
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