Cassazione Civile, Ordinanza n. 22386/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite trae origine da una domanda di accertamento negativo della servitù di passaggio su un giardino e sulle aree scoperte pertinenziali di un fabbricato. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda e accertato la servitù per destinazione del padre di famiglia. In appello la decisione era stata confermata. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma nel testo fornito non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi di ricorso sul merito. I controricorrenti hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che la sentenza di appello fosse stata notificata il 30.10.2019 al procuratore costituito, con conseguente scadenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. prima della notifica del ricorso, avvenuta il 17.2.2020. I ricorrenti sostenevano invece che rilevasse la successiva notifica della sentenza munita di formula esecutiva e precetto del 20.12.2019.
La decisione
La Corte ha esaminato d'ufficio la tempestività del ricorso e ha ritenuto che la notificazione della sentenza di appello del 30.10.2019, effettuata al difensore costituito, facesse decorrere il termine breve di sessanta giorni per impugnare ex art. 325 c.p.c. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 17.2.2020, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per tardività. È stata esclusa la declaratoria di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché la relata di notifica, pur non depositata tempestivamente dai ricorrenti, era comunque disponibile in atti in quanto prodotta dai controricorrenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
richiamato solo come titolo della domanda riconvenzionale volta a far accertare l'acquisto della servitù per usucapione ventennale
art. 325 c.p.c.
termine breve di sessanta giorni
la notificazione della sentenza di appello al procuratore costituito fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione
art. 369 c.p.c.
la mancata produzione tempestiva della relata di notifica non determina improcedibilità se tale documento è comunque entrato nella disponibilità della Corte per effetto della produzione della controparte
art. 372 c.p.c.
consente l'esame della documentazione prodotta dai ricorrenti ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione della sentenza al difensore costituito fa decorrere il termine breve per impugnare, a prescindere da successive notifiche dello stesso provvedimento effettuate per altri fini o in diversa forma.
- In sede di legittimità, la tempestività del ricorso va verificata d'ufficio; se il ricorso è notificato oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, esso è inammissibile.
- La sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica non opera quando tale documento sia comunque acquisito al giudizio di cassazione per produzione della controparte.
- La notifica della sentenza al procuratore costituito è idonea a far decorrere il termine breve anche se la parte ricorrente contesti la rilevanza di una successiva notificazione munita di formula esecutiva e precetto.
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