Sentenza n. 16635/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento con richiesta ex art. 56 c.p.a. di adozione di decreto cautelare provvisorio di sospensione dell’esecuzione - del verbale-provvedimento in data 29.04.2026 (doc. 1), notificato in pari data, con il quale la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di Selezione Marina Militare di Ancona ha dichiarato “NON IDONEO” e, dunque escluso il ricorrente dal “Concorso per esami, per l’ammissione di 186 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2026 – 2027”, sulla base del riscontro di “Esiti di ablazione transcatetere di via accessoria settale destra in soggetto con pre-eccitazione ventricolare, sintomatico per cardiopalmo – Lettera L comma 3 della DT del 04.06.2014 (…)” e motivato il giudizio di inidoneità all’amissione con riferimento al profilo psicofisico ed alle patologie riscontrate nel seguente modo: “Imperfezione/infermità n. L3 – riferimento normativo Art. 582, comma 1 lettera L3 DPR 90/2010, come da “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” approvata con Decreto Ministro della Difesa 04.06.2014”; - dei verbali della Commissione medica e di ogni atto della stessa, nella parte in cui hanno determinato la non idoneità al servizio del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto (ivi compresi, ove occorrer possa: a) il Bando di indizione della procedura concorsuale per l’ammissione di 186 Allievi di prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale a.a. 2026-2027, di cui al decreto Interdirigenziale n. MD AB05933 DE12025 0001342 del 9.12.2025 (doc. 2), nella parte in cui disciplina, all’art. 10, lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, richiamando per l’idoneità dei concorrenti le direttive tecniche approvate con DM 4.6.2014, prevedendo che “I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali” (comma 13); b) l’avviso in data 18.05.2026, pubblicato sul portale inPA, con il quale si comunica che le prove di efficienza fisica e orali multidisciplinari per i concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti psicofisici, si svolgeranno “indicativamente dal 14 giugno al 31 luglio 2026 (…)” (doc. 3), connesso e consequenziale. e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo al Concorso per esami per l’ammissione di n. 186 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale di Livorno, anno accademico 2026 – 2027, con condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento di ammissione del ricorrente al completamento della procedura concorsuale e ad ogni altro atto consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non idoneità psicofisica del 29 aprile 2026, che ha escluso il candidato dal concorso per esiti di ablazione transcatetere di una via accessoria cardiaca; impugnati anche gli atti connessi e, in via subordinata, la disciplina del bando che richiama la direttiva tecnica del 4 giugno 2014.
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato la dichiarazione di non idoneità all’ammissione al concorso per 186 allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2026-2027. Ha dedotto eccesso di potere per falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché violazione della Direttiva tecnica della Sanità militare approvata con D.M. 4 giugno 2014. A sostegno ha richiamato accertamenti specialistici recenti e una relazione tecnica di parte, secondo cui il buon esito dell’ablazione transcatetere aveva ripristinato la funzionalità cardiaca e rendeva il candidato idoneo. Il Ministero si è costituito in giudizio depositando memoria e relazione tecnica della Commissione. Disposta una verificazione medica, il Collegio Medico Legale della Difesa ha concluso che l’intervento era riuscito e che il rischio di successive problematiche aritmologiche riconducibili alla via patologica trattata era sostanzialmente pari a quello della popolazione generale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il giudizio di inidoneità, disponendo che il candidato possa completare l’iter concorsuale ed essere inserito in graduatoria in base ai punteggi conseguiti. Ha ritenuto che la discrezionalità tecnica nelle valutazioni psicofisiche sia sindacabile quando emergano travisamento dei fatti o illogicità. Nel caso concreto, la verificazione svolta da un organismo pubblico specializzato ha accertato il successo dell’ablazione e la sostanziale normalizzazione del rischio aritmologico, dimostrando la compatibilità della condizione del candidato con il prosieguo del concorso. Tali risultanze hanno giustificato un’interpretazione evolutiva e sostanziale, non meramente letterale, della lettera L, comma 3, della Direttiva tecnica del 4 giugno 2014, alla luce dell’effettiva riuscita dell’intervento e delle più aggiornate conoscenze cardiologiche. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali; sono state inoltre poste a suo carico le spese di verificazione, liquidate in euro 400 oltre IVA al 22%.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Rilevato che nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026, il Collegio, sentiti gli avvocati presenti, si è riservato, dandone avviso a verbale, di definire la causa con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti per tale pronuncia ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; quindi la causa è stata trattenuta in decisione;
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti e dato loro avviso della decisione.
lettera L, comma 3, della Direttiva tecnica approvata con D.M. 4 giugno 2014
Ritenuto che quanto sopra trascritto sia sufficiente per l’accoglimento dell’impugnativa, basato su una interpretazione evolutiva e sostanziale (e non letterale) del dettato normativo di cui alla lettera L, comma 3, della “direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità ecc.” approvata con Decreto Ministeriale 04.06.2014, che tenga conto dell’effettiva riuscita dell’intervento e delle prospettive di pieno recupero che il buon esito di esso assicura al ricorrente in termini di piena funzionalità e riduzione del rischio cardiaco, riconducibile alla media della popolazione generale; ciò alla luce degli assunti più aggiornati della scienza cardiologica in merito;
La disposizione va applicata in modo evolutivo e sostanziale, considerando l’esito concreto dell’intervento, il recupero funzionale e il rischio residuo secondo le più aggiornate conoscenze scientifiche, anziché fondarsi su una lettura meramente letterale della patologia pregressa.
art. 582, comma 1, lettera L3, d.P.R. 90/2010
Il giudizio di non idoneità impugnato richiamava questa disposizione quale riferimento normativo dell’infermità; il TAR ha annullato il giudizio sulla base dell’accertamento medico e dell’interpretazione sostanziale della direttiva tecnica applicata.
Massime di principio
- Le valutazioni medico-legali rese nelle procedure selettive, pur espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo quando risultino affette da travisamento dei fatti o illogicità, anche alla luce degli esiti di una verificazione disposta in giudizio.
- L’applicazione dei criteri di idoneità psicofisica deve considerare la condizione clinica effettiva del candidato e l’evoluzione delle conoscenze scientifiche; quando un intervento abbia eliminato stabilmente la patologia e il rischio residuo risulti sostanzialmente equivalente a quello della popolazione generale, non è sufficiente fondare l’esclusione sulla sola pregressa diagnosi o sull’intervento subito.
- Una verificazione medico-legale svolta da un organismo pubblico specializzato può fornire la base tecnica per sindacare il giudizio di inidoneità e per interpretare in modo sostanziale la disciplina applicabile, valorizzando il recupero funzionale effettivamente accertato.
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