Cassazione Penale, Sentenza n. 6285/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto l'appello avverso il diniego di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha valutato le "nuove" prove dedotte a sostegno della richiesta di misura meno afflittiva, denunciando la violazione dell'art. 299 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato che l'istanza originaria fosse fondata su elementi sopravvenuti rispetto al provvedimento cautelare definitivo (9/9/2020) e non abbia adeguatamente documentato o spiegato in che termini le testimonianze indicate incidevano sulla valutazione delle esigenze cautelari. Perciò il motivo è generico e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la sentenza ordina gli adempimenti di rito (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina del giudice competente per le questioni cautelari incidentali e del ripristino della misura; richiamato per spiegare il contesto del ripristino della custodia cautelare e della competenza del Tribunale.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la presunta omissione di valutazione di nuove prove; la Corte ha ritenuto che la censura fosse generica e non dimostrata nei termini richiesti dall'art. 299.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, utilizzata per disporre la condanna alle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione sulla impugnazione.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Principio richiamato sul possibile esonero dalla condanna per inammissibilità quando manchino elementi per escludere la colpa; qui la Corte ha ritenuto la colpa contestuale ed ha disposto la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare deve essere fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati nella decisione cautelare divenuta definitiva; altrimenti opera la preclusione del giudicato cautelare.
- Se si invoca l'emergere di "nuove prove" occorre documentarle e spiegare concretamente in che modo incidono sulla valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato), non bastano elencazioni generiche.
- In sede di impugnazione è essenziale specificare l'oggetto della censura e collegare in modo chiaro le prove o i fatti al vizio di diritto o di fatto lamentato; la genericità comporta l'inammissibilità e la possibile condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.
- Quando la decisione di merito ritiene che l'istanza sia preclusa per giudicato cautelare, il ricorrente deve provare che gli elementi invocati siano sopravvenuti rispetto all'ultimo provvedimento cautelare definitivo.
- Per evitare esiti sfavorevoli, depositare e documentare tempestivamente davanti al giudice competente tutte le prove nuove e moti³vare puntualmente in che termini modificano il quadro indiziario e le esigenze cautelari.
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