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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34245/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari (06/12/2021) che aveva respinto il riesame contro l'ordinanza del G.I.P. del 03/11/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per Manzi per gravi indizi di concorso in rapina aggravata, lesioni e porto abusivo di pistola (capi 24, 25 e 26). Il ricorrente, limitatamente a detti capi, deduceva manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 273 disp. att. cod.proc.pen., sostenendo che il giudice del riesame avesse fondato la gravità indiziaria su conversazioni intercettate la cui interpretazione poteva riferirsi anche ad altre attività illecite (es. furti di autovetture) e non specificamente alla rapina; osservava infine che una specifica captazione (n.209) mostrava solo che Ferulli avvisava Manzi dei controlli subiti, interpretabile alla luce di altre condotte illecite comuni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod.proc.pen. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse effettuato un'analisi completa e congrua del materiale indiziario e che l'interpretazione delle intercettazioni costituisse questione di fatto riservata al giudice di merito, sottraendosi al sindacato di legittimità salvo che per manifesta illogicità o irragionevolezza, che qui non è stata dimostrata. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la sentenza è stata depositata il 4 luglio 2022 con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Richiamata come norma procedurale per il riassunto del motivo in cassazione; il ricorso è stato presentato nel rispetto della normativa di sintesi dei motivi

  • art. 273 cod.proc.pen.

    Il ricorrente lamentava violazione di tale disposizione (probabilmente relativa a formalità delle intercettazioni o loro utilizzazione), ma la Corte non ha ritenuto sussistere la violazione dedotta né tale profilo ha condotto ad annullamento o riforma

  • art. 292 cod.proc.pen.

    Richiamato come parametro sull'ordinanza cautelare: il tribunale del riesame deve valutare i presupposti che legittimano la misura; la Corte ha ritenuto che tale valutazione fosse stata adeguata

  • art. 546 cod.proc.pen.

    Il modello motivazionale dell'art. 546 è richiamato per i criteri strutturali della motivazione del giudice del riesame; la Corte ha ritenuto conforme la motivazione resa

  • art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento

Massime di principio

  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni e l'attribuzione di significato a linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione va provata la manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione per ottenere accoglimento.
  • Il giudice del riesame deve fornire una motivazione strutturata e congrua sui gravi indizi: se ciò è fatto, la Corte di Cassazione controlla solo l'adeguatezza e la coerenza logico-giuridica, non riesamina puntualmente le prove.
  • Una lettura alternativa delle intercettazioni non è sufficiente in sede di legittimità: occorre dimostrare che l'interpretazione data dal giudice è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Le impugnazioni ritenute manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; valutare il rischio di sanzioni prima di proporre ricorso che replica valutazioni di merito.
  • Quando si contesta la riferibilità di conversazioni a specifici reati, è utile produrre elementi fattuali o indizi concreti che rendano palesemente insostenibile l'interpretazione del giudice di merito, altrimenti il sindacato di legittimità sarà limitato.

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