Cassazione Penale, Ordinanza n. 19814/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che non fosse stata provata l'effettiva alterazione psicofisica al momento del fatto. La Corte di merito aveva però valorizzato la sintomatologia osservata dagli operanti, l'esito del prelievo ematico che alle ore 11:23 evidenziava una concentrazione di cocaina pari a 4,3 mg/ml e la valutazione del perito secondo cui al momento del sinistro, avvenuto alle ore 7:00, la concentrazione era necessariamente assai maggiore. Inoltre, il campione delle urine era stato ritenuto inidoneo perché verosimilmente adulterato mediante diluizione con acqua. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura una mera riproposizione di questioni già esaminate e ha rilevato che il ricorso mirava sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e della prova, preclusa al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica e coerente, avendo la Corte di appello fondato l'affermazione di responsabilità su plurimi elementi convergenti: sintomi riscontrati dagli operanti, risultati del prelievo ematico e valutazione peritale sulla concentrazione della cocaina al momento del sinistro, oltre alla ritenuta inattendibilità del campione urinario. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti; la Corte non ne discute il contenuto astratto, ma conferma che la responsabilità può essere sostenuta da sintomi esterni, esami ematici e valutazione tecnica sulla concentrazione della sostanza.
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazione logica e coerente.
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito scegliendo diversi parametri di ricostruzione del fatto ritenuti più plausibili dal ricorrente.
- Ai fini della prova dello stato di alterazione psicofisica per assunzione di stupefacenti, possono concorrere sintomatologia osservata dagli operanti, risultati di esami ematici e valutazioni tecniche sulla concentrazione della sostanza al momento del fatto.
- Un campione biologico può essere ritenuto inutilizzabile o inattendibile se il giudice di merito ne apprezza l'alterazione o l'adulterazione sulla base di elementi fattuali congrui e coerenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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