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Interpello

Risposta n. 63 del 9/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che il credito possa essere fruito in compensazione senza limiti quantitativi, anche oltre 700.000 euro, poiché si tratta di un’agevolazione coperta da specifico stanziamento di bilancio.

Compensazione del credito d'imposta per la vendita di autoambulanze e beni mobili destinati ad attività antincendio e applicabilità del limite di 700.000 euro.

Il quesito

La società che vende mezzi antincendio chiede se il credito recuperato tramite compensazione, a seguito della riduzione del prezzo praticata ai vigili del fuoco volontari, sia soggetto al limite generale annuo di 700.000 euro previsto per i crediti compensabili.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conclude che, poiché per il credito esiste uno stanziamento di bilancio, la compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 non concorre al limite di 700.000 euro di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

Compensazione del credito d'imposta per mezzi antincendio e limite annuale di 700.000 euro

L'interpello riguarda il regime di compensazione del contributo riconosciuto per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari. La questione centrale è se il credito recuperato dal venditore tramite compensazione debba essere assoggettato al limite generale annuo dei crediti compensabili previsto dalla normativa fiscale.

Fattispecie e contesto

La società istante opera nel commercio all'ingrosso di veicoli industriali e vende anche mezzi antincendio. Per tali beni, la normativa prevede un contributo pari all'IVA sul prezzo complessivo di acquisto, riconosciuto mediante riduzione del prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera poi le somme corrispondenti alla riduzione mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Quesito del contribuente

La società chiede se, per la compensazione di tali contributi, trovi applicazione il limite generale di 700.000 euro annui stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Soluzione interpretativa prospettata

Il contribuente sostiene che il credito d'imposta collegato alla vendita di autoambulanze e beni mobili destinati ad attività antincendio sia fruibile annualmente dal venditore senza alcun limite quantitativo. Secondo l'istante, il limite di 700.000 euro non opererebbe per agevolazioni assistite da uno specifico stanziamento di bilancio.

Normativa richiamata

L'Agenzia richiama in particolare:

  • l'articolo 76, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina il contributo per l'acquisto di autoambulanze e beni mobili destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, riconoscendolo mediante riduzione del prezzo praticata dal venditore;
  • l'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che fissa il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • la risoluzione n. 218/E del 5 dicembre 2003, richiamata come precedente interpretativo in materia di crediti d'imposta derivanti da agevolazioni coperte da stanziamento.

Evoluzione normativa dell'agevolazione

L'Agenzia osserva che l'agevolazione era già prevista dall'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in forma di contributo diretto o di sconto, con apposito stanziamento di bilancio da rinnovare annualmente. Tale disciplina è stata successivamente modificata dall'articolo 52, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quindi abrogata dall'articolo 102, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017 e sostituita dall'articolo 76 dello stesso decreto.

L'abrogazione, tuttavia, decorre dalla data di efficacia del decreto ministeriale previsto dall'articolo 103, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, destinato a dare attuazione all'articolo 73, comma 1, del medesimo decreto sulle risorse finanziarie per il Terzo settore. Nelle more dell'adozione di tale decreto, continua ad applicarsi la disciplina attuativa dell'articolo 96 della legge n. 342 del 2000.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Secondo l'Agenzia, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 si applica in via generale a tutti i crediti compensabili, ma non incide sui crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali per i quali esiste una specifica copertura di bilancio. In tali casi, infatti, le somme sono già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa e non è necessario assicurarne il contenimento entro il plafond generale dei crediti compensabili.

Poiché nel caso in esame esiste uno stanziamento per il credito in argomento, l'Agenzia conclude che il credito può essere utilizzato in compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 senza concorrere al limite massimo annuo di 700.000 euro.

Conclusione operativa

In sintesi, il venditore che recupera il contributo mediante compensazione può farlo senza dover conteggiare l'importo nel plafond generale dei crediti compensabili. L'interpello conferma quindi l'esclusione dell'agevolazione dal limite annuale previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

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